Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16574

Rapporto di lavoro, Trasferta, Espletamento della
prestazione in un luogo diverso e distante dalla sede legale del datore di
lavoro, Compensi, Verbale di accertamento

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 21.1.14, la Corte d’Appello di
Ancona ha rigettato l’appello avverso la sentenza del 27.9.12 del tribunale di
Pesaro, che aveva, per quel che qui rileva, rigettato l’opposizione della
società C. srl al verbale di accertamento e cartella esattoriale con cui l’INPS
aveva assoggettato a contribuzione previdenziale le somme corrisposte agli
stessi a titolo di trasferta, per un complessivo importo contributivo di oltre
euro 69.650.

2. In particolare, la corte territoriale ha in rito
ritenuto inammissibile l’eccezione della società di inesistenza della notifica
del verbale ispettivo e della cartella esattoriale (in quanto notificata
direttamente dall’Agente di Riscossione a mezzo raccomandata senza
l’intermediazione dei soggetti abilitati), ritenendola tardiva in quanto
sollevata solo in appello.

3. Nel merito, la corte territoriale ha rilevato che
i lavoratori, assunti con contratto senza indicazione del luogo di lavoro,
erano tenuti all’espletamento della prestazione in un luogo diverso e distante
dalla sede legale della datrice di lavoro e che il datore non aveva dimostrato
l’effettività delle trasferte cui si ricollegava l’erogazione di compensi a
titolo di trasferta.

Ne derivava, secondo la corte territoriale, che
l’INPS aveva legittimamente posto a recupero a contribuzione con l’iscrizione a
ruolo esattoriale dei compensi erogati nei giorni di c.d. trasferta, e ciò sia
con riferimento a lavoratori  trasferisti
(con assegnazione a luoghi sempre diversi), sia con riferimento ad altri
lavoratori considerati in trasferta (con assegnazione a unico luogo di lavoro,
pur diverso dalla sede aziendale).

4. Avverso tale sentenza ricorre la società per
quattro motivi; l’INPS, rimasto intimato, ha depositato procura.

5. La società ricorrente, con atto del 11.2.20, ha
rinunciato al ricorso per cassazione, notificando l’atto alla controparte
ritualmente.

6. Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto. Le
spese vanno compensate, in considerazione dell’evoluzione normativa e
giurisprudenziale della materia.

 

P.Q.M.

 

dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16574
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