Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2020, n. 16567

Professionista, Geometra, Cartella esattoriale per il
pagamento di contributi, Lavoro dipendente, Prova concreta del mancato
esercizio della professione

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della
sentenza del Tribunale di Montepulciano, ha accolto l’opposizione proposta da
M.P. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi a favore
della Cassa Geometri.

La Corte ha osservato che il P. aveva provato di non
aver svolto la professione di geometra, sebbene non avesse inviato
tempestivamente l’autocertificazione richiesta dalla Cassa, in quanto nei
periodi in contestazione aveva lavorato come dipendente e non aveva conseguito
redditi professionali, come emergeva dalla produzione delle dichiarazioni
fiscali.

Secondo la Corte la presunzione di esercizio di
attività rimaneva superata dalla prova concreta del mancato esercizio della
professione.

2. Avverso la sentenza ricorre la Cassa con un
motivo. Resiste il P. il quale eccepisce preliminarmente la tardività del
ricorso in cassazione.

 

Ragioni della decisione

 

3. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione
di tardività del ricorso in cassazione, che è fondata.

La sentenza della Corte d’appello di Firenze risulta
pubblicata in data 6/6/2014. Essa è stata notificata su istanza del P. alla
Cassa a mezzo del servizio postale e ,in assenza del destinatario o delle
persone abilitate ,è stato immesso avviso nella cassetta postale e spedita una
raccomandata di avvenuto deposito in data 12/8/2014.

Ai sensi dell’art. 8 L. n 890/1982 la
notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero
dalla data di ritiro del piego se anteriore . Nella specie il piego è stato
ritirato il 26/8/2014 e quindi dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata .
La notifica della sentenza si deve considerare, pertanto, avvenuta il
22/8/2014. Il ricorso per cassazione è stato , invece, passato per la notifica
il 22/10/2014 e quindi al 61 giorno.

Costituisce giurisprudenza pacifica (cfr 26088/2015,
15374/2018) quella secondo cui “la notifica a mezzo posta , ove l’agente
postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario
trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata,
contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso
l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione (nella specie, di un
avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego,
da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come
testualmente prevede l’art. 8,
comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazione.”

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza. Avuto
riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art.13,
comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2000,00 per compensi
professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonché Euro
200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento , da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis ,
dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2020, n. 16567
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