Non sono imponibili ai fini IVA le somme erogate a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti e/o anticipati per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato in presenza di un mandato senza rappresentanza tra l’impresa fornitrice (mandatario) e l’utilizzatore di lavoro temporaneo (mandante).
AdE Principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020
Marialuisa De Vita
Con il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa dell’art. 26-bis della L. n. 196 del 1997.
Come noto, esso dispone la non imponibilità ai fini IVA dei rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice per i costi da quest’ultima sostenuti in favore del prestatore di lavoro.
Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale norma si applica anche nel caso in cui un soggetto stipuli dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di un altro soggetto il quale si assume l’onere di rimborsare alla controparte gli oneri di gestione sostenuti e/o anticipati per i prestatori di lavoro.
In altri termini, l’art. 26-bis della L. n. 196/1997 si applica anche in presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra il soggetto utilizzatore (mandante) e l’impresa fornitrice (mandatario). La non imponibilità ai fini IVA è però subordinata alla condizione che i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati dall’impresa fornitrice siano esclusivamente riferibili all’attività oggetto del mandato, che la ridetta impresa fornitrice è tenuta a porre in essere per conto e nell’interesse dell’utilizzatore.
In questo ambito, l’assunzione dell’onere da parte del mandante di rimborsare al mandatario gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti per i prestatori di lavoro produce – afferma l’Amministrazione finanziaria – “l’effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante”.
Quanto chiarito dall’Agenzia si basa sull’art. 1703 c.c. e sull’art. 3, co.3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Come noto, ai sensi dell’art. 1703 c.c., il contratto di mandato senza rappresentanza si caratterizza per il fatto che una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto e non anche in nome dell’altra parte (mandante) con l’effetto che il mandatario, pur agendo nell’interesse del mandante, assume in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Ai fini IVA, invece, l’art. 3, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 prevede che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. In altre parole, nell’ambito del mandato senza rappresentanza la natura della operazione intercorrente tra mandatario e terzo qualifica dal punto di vista oggettivo anche l’operazione intercorrente tra mandante e mandatario con la conseguenza che all’operazione tra mandante e mandatario si applica ai fini IVA il medesimo regime che si applica all’operazione intercorrente tra mandatario e terzo.
La summenzionata equiparazione opera, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, solo in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni e non anche in relazione al profilo soggettivo sicché eventuali agevolazioni spettanti ad una delle parti non possono essere estese all’altra (cfr. AdE Ris. 27 agosto 2009, n. 242).