Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2020, n. 16710

Cessione del ramo d’azienda, Nullità, Diritto dei
lavoratori, trasferiti e regolarmente retribuiti

 

Rilevato che

 

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
7.2.2013, il C. chiedeva al Tribunale di Bologna di ingiungere a T.I. s.p.a. il
pagamento di €.19.948,40, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo,
spese e competenze del procedimento monitorio, sulla base della sentenza della
Corte di Appello di Bologna depositata in data 22.8.2012 che aveva dichiarato
la nullità della cessione del ramo d’azienda (cui lo stesso lavoratore
apparteneva) da T. I. s.p.a. ad HP DCS s.r.I., nonché il ripristino del
rapporto di (avaro con T. I. S.p.A. A sostegno della sua pretesa, il C. deduceva:

– di aver lavorato alle dipendenze della Società IT
T. (oggi T. I. s.p.a.) sino al 16.4.2003;

– di essere stato trasferito da T. I. ad HP-DCS in
data 16.4.2003;

– di essersi opposto al suddetto trasferimento e di
averlo impugnato dinanzi al Tribunale di Bologna ed alla Corte di Appello di
Bologna;

– con decisione depositata il 22.8.2012, la Corte
d’Appello di Bologna aveva dichiarato l’inefficacia della cessione ed aveva
ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con T. I.;

– che tuttavia T. I. non aveva ottemperato alla
sentenza della Corte felsinea.

Conseguentemente, con il ricorso per decreto
ingiuntivo, controparte chiedeva, pur non svolgendo la prestazione lavorativa
in favore di T., il pagamento delle retribuzioni dal 6 aprile 2012 al 30 settembre
2012, per un importo totale pari ad €.19.948,40. Il Tribunale di Bologna
concedeva il richiesto decreto ed il lavoratore ingiungeva a T. I. il pagamento
delle mensilità sopra indicate, oltre interessi legali e spese della procedura
liquidate.

La Società promuoveva tempestivamente opposizione
con ricorso notificato il 22.4.2013, chiedendo la revoca del decreto opposto,
cui resisteva controparte.

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione.

T. I. proponeva appello, che veniva respinto dalla
Corte felsinea, con sentenza n. 12912.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
T. I. s.p.a., affidato a tre motivi, cui resiste il C. con controricorso, poi
illustrato con memoria.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione
eo falsa applicazione degli artt. 431 e 282 c.p.c., lamentando che la sentenza d’appello
ritenne erroneamente che la sentenza di reintegra non ancora passata i
giudicato potesse costituire titolo per l’emissione di d.i. Il motivo è
evidentemente infondato, dovendosi distinguere l’esecutività del titolo
(peraltro sussistente ex art.18,
co. 6 Stat.Lav.) dalla prova scritta del credito (art.633 c.p.c.), ben
individuabile in una sentenza di reintegra.

Con secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata
dichiarato il diritto del C. al risarcimento del danno mentre il lavoratore
aveva richiesto unicamente il pagamento delle retribuzioni dal 6.4 al 30.9.12.

Il motivo è sostanzialmente infondato.

Questa Corte deve infatti prendere atto che i più
recenti arresti di legittimità hanno affermato che una volta dichiarato
illegittimo il trasferimento di azienda, il lavoratore, che pure ha proseguito
di fatto a lavorare ed essere retribuito dalla cessionaria, può chiedere alla
cedente non il risarcimento del danno (come ritenuto da un precedente
orientamento di legittimità: Cass. 17 luglio 2008
n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955;
Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) ma l’effettiva
retribuzione dovuta, senza dunque possibilità di detrarre da quest’ultima
quanto medio tempore percepito dal cessionario od in connessione col rapporto
di lavoro con quest’ultimo (Cass. n. 1778419,
Cass. n. 2115819, Cass.
n. 2909219, Cass. SU n. 299018).

La decisione impugnata risulta dunque
sostanzialmente corretta, pur avendo erroneamente qualificato la domanda del
C., esplicitamente diretta al pagamento delle retribuzioni, come domanda di
risarcimento del danno da parte di T..

Nella specie infatti la pretesa formale e
sostanziale del lavoratore riguardava la retribuzione perduta dalla cedente nel
periodo oggi in causa, sicché essa andava accolta.

Deve peraltro rilevarsi che: “in caso di cessione
di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente
accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art.
2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario
della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore
successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in
favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte,
dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza
giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. n. 2909219).

Con terzo motivo la T. denuncia la violazione dell’art. 230 c.p.c. per non avere la sentenza
impugnata ammesso l’interrogatorio formale del C. circa la sua prestazione di
attività lavorativa presso società terza (HPD) dal marzo 2012.

Il motivo è assorbito dalle considerazioni che
precedono (a prescindere dalla circostanza che la Corte di merito ha accertato
che il C. lavorò per la HPD sino al 25.6.07, all’orquando venne da essa
licenziato per riduzione di personale).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Il recentissimo revirement della giurisprudenza di
legittimità in materia, consiglia la compensazione tra le parti delle spese del
presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese
del presente giudizio. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 1152, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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