Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2020, n. 16714

Rapporto di collaborazione autonoma, occasionale e saltuaria,
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, Accertamento

 

Rilevato che

 

Con ricorso al Tribunale di Salerno, notificato
all’INPS ed all’INAIL, la E., chiedeva dichiararsi l’invalidità eo
illegittimità dell’impugnato verbale di accertamento INPS n.58772, stante la
sussistenza tra essa ed i neo assunti di un mero rapporto di collaborazione
autonoma, occasionale e saltuaria, e non di subordinazione, dichiarando dunque
l’infondatezza della pretesa azionata e la illegittimità dell’impugnato verbale
di accertamento, nonché dell’impugnato verbale integrativo dell’INAIL prot. n.
1180145390 e del decreto di rigetto n. 1810 della DRL Campania in ordine al
ricorso proposto dalla società.

Si costituivano i convenuti ribadendo la legittimità
dell’accertamento.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 77811,
rigettava la domanda argomentando che “risultava dagli atti,
contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, che i collaboratori
inquadrati come lavoratori occasionali hanno sempre svolto e svolgono le
medesime mansioni dei dipendenti inquadrati come lavoratori a progetto, con le
stesse modalità, mezzi e con gli stessi orari di lavoro…. I lavoratori che
l’opponente considera occasionali inoltre non hanno partita IVA individuale e
non vi è alcuna soluzione di continuità nell’esecuzione dell’attività
lavorativa, né tra i vari contratti di volta in volta stipulati per le prestazioni
occasionali. Trattasi di circostanze fattuali documentate o non controverse in
giudizio, alla luce degli accertamenti svolti dai funzionari circa le
dichiarazioni rese dai lavoratori… Le mansioni dei lavoratori in questione
non possono ritenersi occasionali, ma vanno ricondotte alla fattispecie della
collaborazione coordinata e continuativa, con sussistenza dei relativi obblighi
previdenziali”.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società;
resistevano gli enti previdenziali.

Con sentenza depositata il 13.2.14, la Corte
d’appello di Salerno accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, annullava il verbale di accertamento INPS e quello
integrativo dell’INAIL e tutti gli atti conseguenti, compensando le spese del
doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
l’INPS, affidato a due motivi, cui resiste il Ministero del lavoro con
controricorso, mentre l’INAIL e la E. sono rimasti intimati.

Il P.M. ha presentato conclusioni scritte con cui
chiede l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato che

 

Con i due motivi il ricorrente denuncia la
violazione eo falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., oltre che degli artt.2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.).

Lamenta che la Corte salernitana ha annullato
interamente il verbale ispettivo congiunto INPS-INAIL e DPL nonostante il
ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso in appello non avessero ad
oggetto tutte le pretese dell’INPS posto che, in sede ispettiva, erano state
accertate le seguenti inadempienze contributive: 1) i contratti di lavoro a
progetto ed occasionali stipulati con operatori telefonici, addetti ad un call
center, in realtà simulavano rispettivamente rapporti di lavoro subordinato,
ovvero di collaborazione a progetto; 2) omesso versamento di contribuzione alla
Gestione Separata, per l’anno 2008, per un importo complessivo di euro
315.804,00, mentre risultavano versati solo €.4.491,00.

Il ricorso della società contestava semplicemente il
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e la
conseguente infondatezza della pretesa creditoria, senza alcun riferimento alla
contribuzione dovuta alla Gestione separata. Era dunque evidente che poiché la
sentenza del Tribunale di Salerno non si era pronunciata su detta questione
(avente ad oggetto la fondatezza della pretesa dell’Ente alle somme dovute alla
Gestione Separata, per l’anno 2008, denunciate come tali dalla medesima società
all’INPS), controparte, per evitare che cadesse il giudicato su detta pretesa
dell’INPS, in primo luogo, avrebbe dovuto contestarla nel ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado; ed, in secondo luogo, essendo stato rigettata
integralmente l’opposizione da essa proposta, avrebbe dovuto proporre in sede
di gravame un motivo avente ad oggetto dette somme (relative al 2008), cioé
quelle che essa aveva già dichiarate dovute all’INPS. Il giudice del gravame
(la cui cognizione è limitata ai motivi di appello) non avrebbe pertanto mai
potuto disporre, anche ex art. 2909 c.c.,
l’annullamento totale del verbale ispettivo.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha in effetti violato il
giudicato interno inerente l’omesso versamento della contribuzione dovuta alla
Gestione Separata, per l’anno 2008, per un importo complessivo di euro
315.804,00, statuizione non oggetto di gravame da parte della società e dunque
divenuta definitiva.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio
ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia. Lo stesso provvederà
anche alla regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Salerno
in diversa composizione.

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