Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2020, n. 17611

Ricongiunzione dei periodi lavorativi, Determinazione
dell’onere a carico dell’iscritto, Detrazione gli interessi ex art. 2, co. 2, L. n. 29/1979
sull’ammontare dei contributi Inpdap trasferiti, Costituzione della posizione
assicurativa presso l’Inps

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Torino ha confermata la
sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva accolto la domanda di
G.A. – impiegato presso l’aeronautica Militare dall’1/9/1974 al 17/2/2000 con
iscrizione all’Inpdap e successivamente, dall’1/4/2000, presso la compagnia di
volo privata Air D. con iscrizione all’Inps Fondo Volo, con la quale il
ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione
dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi lavorativi, da lui
richiesta in data 21/11/2000, fossero calcolati in detrazione gli interessi del
4,5% di cui all’art. 2, comma
2, L. n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi INPDAP trasferiti.

Il ricorrente lamentava, infatti, un maggiore
esborso a suo carico in quanto, nell’effettuare l’operazione differenziale
prevista dall’art. 2, comma 3,
della L. n. 29/1979, l’Inps aveva preso in considerazione l’ammontare dei
contributi trasferiti per un importo non comprendente gli interessi maggiorati
del 4,5%. La Corte ha affermato, per quel che qui rileva, che nella fattispecie
il trasferimento dei contributi era disciplinato dalla L. n. 29/1979 sulla ricongiunzione e non già, come
preteso dall’Inps, dagli artt.
124, 125 e 126 del DPR n. 1092/1973, dovendosi limitare l’ambito di
operatività dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa
presso l’Inps, disciplinata da dette norme, allorché il dipendente statale,
cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, non avesse
instaurato un nuovo rapporto di lavoro, come invece avvenuto nella fattispecie
in esame ove l’A. aveva instaurato un rapporto di lavoro con Air D.
proseguendo, dunque, l’attività lavorativa. A conferma della correttezza dell’interpretazione
accolta, la Corte territoriale ha richiamato l’art. 126 del DPR 1092/1973 citato
che escludeva l’applicazione degli artt.
124 e 125 citati e la relativa costituzione di una posizione assicurativa
presso il FPLS dell’Inps ove i dipendenti, cessati dal servizio, avessero
assunto un altro servizio di cui si dovesse effettuare la riunione o la
ricongiunzione con il servizio precedente; che tale ipotesi si era verificata
nel caso in esame in cui il ricorrente non aveva cessato la sua attività, ma
l’aveva proseguita nel privato con la conseguenza che la fattispecie non poteva
essere regolata dalle norme indicate dall’Istituto, ma doveva ricadere nella
disciplina propria della ricongiunzione di cui alla L.
n. 29/1979.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo.

Resiste l’A. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con un solo motivo, dedotto per violazione e
falsa applicazione dell’articolo unico della legge
2.4.1958, n. 322 e dell’art.
2 della legge 7.2.1979 n. 29, l’Inps evidenzia che il quesito di diritto
che la Corte d’appello era chiamata a risolvere era il seguente: se il
dipendente civile o militare dello Stato cessato dal servizio senza aver
acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di
servizio e che successivamente abbia instaurato un rapporto di lavoro privato,
al fine di valorizzare la contribuzione versata dal datore di lavoro pubblico,
possa utilizzare l’istituto della costituzione della posizione assicurativa
nell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti del Fondo previdenza
dei lavoratori subordinati istituito presso l’Inps ,oppure se possa avvalersi
dell’istituto della ricongiunzione.

L’Inps rileva che, al momento di cessazione dal
servizio dell’aeronautica, il ricorrente non possedeva i requisiti per godere
della pensione e che, pertanto, era applicabile la costituzione della posizione
assicurativa presso il FPLD dell’Inps che avviene ope legis al verificarsi
delle condizioni previste dalla legge in base agli art. 124 e seg DPR n. 1092/1973 e
che si sostanziava nel passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di
previdenza costituita presso l’Inpdap al FPLD dell’Inps, senza l’applicazione
di interessi.

Secondo l’Inps, la ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979 opererebbe solo allorquando
la contribuzione accreditata presso la previdenza obbligatoria sostitutiva
sarebbe di per sé sola sufficiente per il riconoscimento del diritto a
pensione.

4.Il ricorso deve essere accolto.

La Corte d’appello ha affermato che vi era stata
prosecuzione di attività lavorativa presso l’Air D. per cui non era applicabile
l’art. 124 e seg DPR n 1092/1973,
menzionato dall’Inps.

A conforto della tesi accolta la Corte territoriale
ha richiamato l’art. 126 del
DPR citato che disciplina proprio i casi di esclusione dall’applicazione dell’art. 124 citato, tra i quali la
prosecuzione dell’attività lavorativa.

Secondo la Corte doveva, pertanto, trovare
applicazione la legge n. 29/1979 sulla
ricongiunzione il cui art. 2
prevede che “la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella
in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza
maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La
gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle
posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento
della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata
in base ai criteri e alle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 1338/1962,
necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato,
e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del
comma precedente”.

3. La tesi accolta dalla Corte di merito non è
fondata e va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n. 20522/2019.

L’art.
124 (Costituzione della posizione assicurativa) del DPR n.1092/1973,
normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n 29/1979 (cfr Cass.
n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che ”
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o
continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per
mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione
della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il
periodo di servizio prestato”.

In base a detta norma, al verificarsi delle
condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione
assicurativa presso l’Inps ed i contributi maturati presso la gestione
sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all’Inps –
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non
presso altri Fondi pensionistici. L’art.
125 del Dpr citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare
all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della
posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli
stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si
riferisce la costituzione della posizione anzidetta”. Tale diversa
disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al
presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di
onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell’art. 125 citato.

Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti
all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con l’art. 12, undecies, della L. n. 122/2010, a
seguito della quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può
verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (art. 1 L. n. 29/1979).

4. Al momento della domanda di ricongiunzione il
21/11/2000, anteriore al 2010, l’A., invece, aveva già cessato definitivamente
il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver
maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, né poteva vantare
cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al
citato art. 126 per cui
sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della I. n 322/1958 e n.
1092/1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa .Va,
altresì, precisato che il citato art.
126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione
assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il
diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba
effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente” .

A prescindere dalla considerazione che il nuovo
rapporto privatistico presso l’Air D. risulta instaurato dal ricorrente dopo
due mesi dalla cessazione del rapporto pubblico, va rilevato che una corretta
interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone
di accogliere quanto affermato dall’Inps secondo cui la norma si riferisce
all’ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di
pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il
nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione
o la ricongiunzione con il servizio precedente. Tale situazione non è
riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al
Fondo Volo Inps rappresentò il frutto di una libera scelta dell’A. di lasciare
l’aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia
privata di navigazione aerea.

6. Per le considerazioni di cui sopra il ricorso
dell’Inps è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può
essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda dell’A. con la
quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella
determinazione dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in
detrazione gli interessi del 4,5 % di cui all’art. 2, comma 2, L. n. 29/1979
sull’ammontare dei contributi che l’INPDAP doveva trasferire, interessi che,
come detto, nel trasferimento dall’Inpdap al FPLS Inps non sono dovuti in
applicazione degli art. 124 e seg
DPR n. 1092 citato.

La complessità della materia trattata giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dell’A. Compensa le spese
dell’intero processo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2020, n. 17611
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