Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2020, n. 17612
Titolare di pensione di anzianità a carico dell’AGO,
Ricongiunzione della contribuzione dal Fondo esattoriale al Fondo AGO,
Integrazione ex L. n. 377/1958 a carico del Fondo esattoriale, Sussiste
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto di
P.G., già iscritto al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e titolare di pensione di
anzianità a carico dell’AGO al compimento dell’anzianità contributiva di 35
anni, alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento
dei 65 anni di età, con l’integrazione prevista dalla L. n. 377/1958 a carico
del Fondo esattoriale. Secondo la Corte la circostanza che il ricorrente avesse
ottenuto la pensione di anzianità, peraltro con ricongiunzione della
contribuzione dal Fondo esattoriale al Fondo AGO, non era di ostacolo alla
successiva spettanza alla pensione di vecchiaia con l’integrazione prevista
dalla L. n. 377/1958.
Ha rilevato, infatti, che la precedente
ricongiunzione aveva riguardato i soli contributi AGO ai sensi della L. n.
377/1958 e non l’ulteriore contribuzione destinata ad alimentare il futuro ed
eventuale trattamento integrativo di cui all’art 10, comma 1, L. n. 377/1958 e
che infatti nessuna cessazione dell’iscrizione al Fondo esattoriali si era
verificata, né era stata prevista dal legislatore.
2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso
affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese G.P.. Quest’ultimo ha
depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ragioni della decisione
3. con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3, 10, 32 della legge n. 377 del
2 aprile 1958, dell’art. 7 della legge n. 587 del 1971 e dell’art. 13 della legge n. 903 del
1965, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
L’Istituto ritiene erronea l’affermazione della
sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di
anzianità nell’AGO, con relativa liquidazione, non escluderebbe il permanere
dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie, con la
conseguente necessità di riconoscere, a chi fruisce di tale pensione, il
diritto all’integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le
condizioni, e cioè raggiunga l’età pensionabile.
Ad avviso dell’Istituto, il trattamento
pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a
domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della
contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di ottenere la
liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo
esattorie.
4. Il ricorso è fondato.
5. Va qui data continuità ai principi affermati
anche di recente da questa Corte (cfr Cass. n.17259/2018, n. 28775/2018, n. 8892/2016) secondo cui :
6. La legge n. 377 del 1958, come modificata dalla
legge 29 luglio 1971, n. 587, ha disciplinato, abrogando le disposizioni
precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette con qualifica impiegatizia.
7. In particolare risulta che ” il Fondo, – che
ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti,
nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli
iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e superstiti, nonché di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi
diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un
capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai
termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei
regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro,
costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S..
Esso eroga agli aventi diritto, unitamente alla
detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria
in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili
nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche
quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per
la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può
attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le
condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di
iscritto al Fondo (v. Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass.
11 febbraio 2016, n. 2767).
Le prestazioni pensionistiche che il Fondo
conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità
e le pensioni ai superstiti.
8. Le norme che disciplinano i trattamenti
previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità
che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali,
a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo
che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale
obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono
avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione
al Fondo.
Attraverso tale ricongiunzione è possibile
richiedere la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad
ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a
carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si
sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi dell’art. 1 della L. n. 29 del 1979
dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), gli artt. 21 e segg. della legge n.
377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti
per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono
quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non
sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie.
Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente
nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono
anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una
pensione complessiva.
9. da tanto premesso e dalle citate disposizioni
normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati
esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a
carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere
imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente
(v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000,
n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione
obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere
erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a
carico dell’AGO.
10. Nella specie, P.G. , previa ricongiunzione ex L. n. 29 del 1979 dei contributi versati nel Fondo
di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a
quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ha ottenuto la
liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1/6/1997.
Successivamente in data 22/12/2004 ha chiesto la pensione di vecchiaia e la
pensione integrativa di cui alla L. n. 377/1958 a carico del Fondo esattoriale
, domanda rigetta dall’Inps non potendo più ottenere la pensione complessiva
(di vecchiaia ed integrativa) a carico del Fondo.
11. guanto detto in ordine all’operatività ed agli
effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di
anzianità, comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la
pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dall’art. 2, primo
comma punto 1, e dall’art. 3 della legge n. 377 del 1958, giacché a seguito
della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della
pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe
spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è
determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a
carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento
integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione
complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico
dell’AGO.
12. In definitiva, una volta trasferita ed
utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la
quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era
alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che
presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione
volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento
della quota integrativa e della contribuzione AGO).
13. Circa la conformità ai canoni costituzionali (artt. 3, 38, comma 2,
e 36 della Costituzione) si è rimarcato, fra
l’altro, che l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo
stesso previsto è disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata
a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo
ipotetica, del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi
in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla
disposizione sospettata di incostituzionalità.
14. Per le considerazioni che precedono il ricorso
va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
merito, in applicazione dell’art. 384 cod. proc.
civ., va disposto il rigetto della domanda originaria del G..
La complessiva del quadro normativo e l’intervento
chiarificatore di questa Corte intervenuto solo di recente, giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito , rigetta l’originaria domanda del giuoco ; compensa le
spese dell’intero processo.