Il dipendente che non comunichi le assenze dal lavoro, salvo il caso di comprovato impedimento, può essere estromesso dall’azienda.
Nota a Cass. ord. 6 luglio 2020, n. 13904
Francesco Belmonte
L’assenza per infermità dovuta a malattia – sia nel caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza – deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro, salvo il caso di comprovato impedimento, al fine di consentire l’adozione di adeguate misure organizzative. Qualora l’assenza ingiustificata sia di entità pari o superiore a 4 giorni calendariali, essa può legittimare il licenziamento disciplinare.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Cass. ord. 6 luglio 2020, n. 13904), in relazione ad una fattispecie concernente il licenziamento di un dipendente affetto da malattia psichica, estromesso dall’azienda per non aver comunicato all’azienda l’assenza dal lavoro (dal 15 al 20 luglio e dal 6 al 23 agosto 2016).
In particolare, il lavoratore “non aveva avvertito il datore che l’assenza era dovuta a malattia né prima né durante né dopo le assenze e … neppure nel periodo intermedio, tra il 21 luglio e il 5 agosto, aveva ripreso la prestazione lavorativa”, violando, in tal modo, le previsioni contenute nel contratto collettivo (artt. 36 e 42 ccnl Federambiente).
Per la Cassazione, che conferma le statuizioni rese in Appello (App. Salerno n. 455/2018), il recesso in questione deve ritenersi legittimo in quanto, ai sensi dell’art. 36 ccnl cit., l’assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni legittima il licenziamento disciplinare; e, poiché, in base all’art. 42 ccnl cit., l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia viene meno solo in caso di “comprovato impedimento”, “ma tale non poteva considerarsi la mera esistenza della patologia mentale, atteso che essa non esclude momenti di lucidità sia pure intervallati da momenti di disturbo psichico”.
Le previsioni collettive che sanzionano con il licenziamento l’assenza ingiustificata tutelano, infatti, l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione lavorativa, a cui si ricollegano obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Per i giudici di legittimità “non rileva tanto l’effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità. Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell’inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante (quattro giorni). In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l’impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni.”
Ad opinione della Cassazione, “la ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all’esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione.” A tal fine, “le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata.”
Infine, la Corte si sofferma ad analizzare la locuzione “salvo in caso di giustificato impedimento”, contenuta nell’art. 42 ccnl cit., che esonera il prestatore dalla comunicazione delle assenze. Essa, “attiene all’impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza dell’obbligo di comunicazione. In caso contrario, ossia in caso di mancata dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l’assenza, la stessa è considerata ingiustificata.”