Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17707

Contribuzione dovuta da società sportiva dilettantistica,
Massaggiatori quali lavoratori autonomi, Inquadramento come co.co.co.,
Nozione legale di progetto, Assenza del progetto, Mancanza della prova della
pattuizione ovvero progetto, effettivamente pattuito, che risulti privo delle
sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia, Automatica
conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla
data di costituzione dello stesso

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Trento-sezione distaccata
di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano e, per quel che
qui rileva, ha ritenuto con riferimento alla contribuzione dovuta dalla Società
sportiva dilettantistica a rl B.W. per i massaggiatori che questi fossero
lavoratori autonomi.

Ha rilevato che, al momento dell’accesso degli
ispettori, i massaggiatori erano inquadrati come CO.CO.CO.; che non potevano
essere ricondotti a lavoratori a progetto contenendo i contratti una mera
descrizione delle mansioni attribuite, inidonea a soddisfare la nozione legale
di progetto e che, secondo un’interpretazione meno rigorosa, era consentito
fornire la prova della natura autonoma del rapporto e che nella specie vi era
la prova dell’ampia autonomia degli stessi.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico
articolato motivo. La società è rimasta intimata.

La Procura Generale ha depositato memoria ed ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Ritenuto in diritto

 

3. L’Inps denuncia violazione degli art 61, 69 commi 1, 2 e 3 DLGS n 276/2003,
art 1 commi 24 e 25 L. n. 92/2012;
artt 2728, 2729,
2947 cc; 12
disp.att.cc. Censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui
può essere fornita la prova del carattere autonomo della prestazione, pur in
mancanza di un progetto e ciò in violazione dell’art 69 Dlgs n 276/2003.

4.Il ricorso va accolto.

5. In base alla definizione legale del contratto a
progetto fornita dall’art. 61
D.Lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall’art. 1 comma 23 lettera a) della I.
n. 92 del 2012, modificato dall’art. 24 bis comma 7 del d.l.n. 83
del 2012 conv. in I. n. 134 del 2012 ed
ancora dall’art. 7 comma 2 lettera
c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in I. n. 99
del 2013 ed infine abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di
attuazione del c.d. Jobs Act) per la configurazione della fattispecie, oltre
alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni
continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività
“a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della
attività lavorativa”.

6. Questa Corte, con riferimento al medesimo testo
della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di
“specifico progetto”, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi
consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla I. n. 92 del 2012 – in
un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente
ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua
prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che
il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o
del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa. Il
progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione
dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di
prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività
aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in
quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il
sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il
contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a
disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività
aziendali.

Si è, altresì, affermato che l’assenza del progetto
di cui all’art. 69, comma 1, del
d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della
fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun
progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo
delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142 del 29/03/2017).

7. Va qui, altresì ,data continuità al principio
giurisprudenziale ,ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella
versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di
cui all’art. 1, comma 23, lett. f)
della I. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia
esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad
automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass.
n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass.
n. 28156 del 5/11/2018).

8. Questa Corte ha, infine, affermato che “il
regime sanzionatorio previsto dall’art.
69, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2016 (nel testo “ratione
temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso – determinante
l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie
del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura
del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del
tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso
inverso, né con l’art. 41, comma 1, Cost., in
quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di
legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.

8.In applicazione di tali principi, cui questa Corte
intende dare continuità, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Trento in
diversa composizione anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17707
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