Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17848

Infortunio sul lavoro, Azione di regresso Inail per ottenere
il rimborso della somma corrispondente alle prestazioni erogate, Pendenza del
procedimento penale, Sospensione del procedimento, lstanza di regolamento
necessario di competenza, Fondamento

 

Rilevato che

 

1. con ricorso depositato il 3.1.2018 l’INAIL ha
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice
del lavoro, N. E.S. quale amministratore unico della B.S. srl, V.F. quale
consigliere delegato della T.E. spa, la T.E. spa, L.A. quale coordinatore per
la progettazione ed esecuzione dei lavori, con azione di regresso per ottenere
il rimborso della somma corrispondente alle prestazioni erogate in favore di
S.F. per l’infortunio occorso il 30.7.2010;

2. l’infortunio si era verificato mentre il
lavoratore era intento alla posa in opera di pannelli solari sul tetto dello
stabile di proprietà della F. spa, che aveva commissionato i lavori a T.E. spa
la quale, a sua volta, li aveva subappaltati alla B.S. srl, alle cui dipendenze
operava S. F. quale lavoratore somministrato;

3. in conseguenza dell’infortunio sono stati
rinviati a giudizio N. S. E., V. F., L. A. per i reati di cui agli artt. 590, commi 2 e 3 c.p. e 583, comma 1 n. 1 c.p. e per quelli
contravvenzionali, nonché le due società, B.S. srl e T.E. spa ai sensi del
d.lgs. n. 231 del 2000; per le tre persone fisiche imputate e per la T.E. spa
il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 103/14 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. mentre nei confronti della B.S.srl
è disposto il rinvio a giudizio;

4. il Tribunale di Vicenza adito dall’INAIL, con
ordinanza del 4.2.2019 pronunciata fuori udienza, accogliendo l’istanza
proposta dalla difesa del N. e della B.S.srl, ha così disposto: “vista la
pendenza del procedimento penale n. RG 114/13 nei confronti di B.S.srl, ai
sensi dell’art. 295 c.p.c. sospende il presente
procedimento in attesa di definizione di quello penale”;

5. avverso tale ordinanza l’INAIL ha proposto
regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei
presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. in
ragione del superamento della pregiudizialità penale; ha richiamato precedenti
specifici di legittimità che, in base al disposto degli artt. 75 e 654 c.p.p.,
211 disp. att. c.p.p. e 295 c.p.c., hanno 
ribadito l’autonomia dell’azione di regresso INAIL di cui all’art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965
rispetto al processo penale e quindi l’insussistenza dei presupposti della
sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.;
ha argomentato come nel  caso di specie
non potesse invocarsi l’art. 75, comma 3, c.p.
che disciplina l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno
e di cui, comunque, difettavano i presupposti;

6. la T.E. spa si è costituita chiedendo il rigetto
del ricorso; le altre parti, ritualmente citate, non hanno svolto difese;

7. il pubblico ministero ha depositato conclusioni
scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c..

 

Considerato che

 

8. l’istanza di regolamento necessario di
competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è
fondata;

9. la tesi dell’Istituto è conforme alla unanime
giurisprudenza di questa Corte che anzitutto, a proposito dell’art. 295 c.p.c. ha statuito che “Il giudizio
civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295
c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto
sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto
oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso
concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere
dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta
che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto
giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla
commissione del reato”, (Cass., Sez. 6 n. 18202/18; Sez. 6 n. 6834/17; n.
26863/16; n. 10889 del 2016);

10. con specifico riferimento al rapporto tra
l’azione di regresso Inail di cui all’art. 11 cit. e il processo
penale nei confronti di soggetti imputati in conseguenza dell’infortunio sul
lavoro, questa Corte ha annullato le ordinanze di sospensione del giudizio
civile ove era stata esercitata l’azione di regresso prima della definizione
del giudizio penale, statuendo “In base alla regola generale di cui all’art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione
introdotta dall’art. 33 legge 26
novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del
datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a
lavoratore infortunato, ex art.
11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in
attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso
che, in applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen.,
l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non
potrà mai fare stato nei confronti dell’Inail, che non è parte nel giudizio
penale; né, d’altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le
regole speciali di sospensione previste dall’art.
75 cod. proc. pen., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’Inail è
diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di
parte civile nel processo penale” (Cass. n.
2952 del 2001; n. 16874 del 2004; 27102 del 2018);

11. a seguito della previsione della facoltà
dell’Inail di costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il
datore di lavoro per i medesimi fatti, ex art. 2 della I. n. 123 del 2007,
poi sostituito dall’art. 61,
comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, e ove pure si consideri equiparabile
l’azione di regresso a quella risarcitoria ai fini dell’esercizio nel processo
penale, la disciplina del rapporto tra azione civile e processo penale deve
rinvenirsi nell’art. 75 comma 3 c.p.p. secondo
cui “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste
dalla legge”;

12. al riguardo si è precisato (Cass. sez. 6 n.
26869/18) che “nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo
preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito
dall’art. 75 cod. proc. pen., il quale
esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per
pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia,
al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario
della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza
alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del
giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria
del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede
civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo
penale, o dopo la sentenza penale di primo grado, atteso che esclusivamente in
tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel
giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito
potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o
più dei comuni presupposti di fatto e prevedendosi, nel caso inverso, la
facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio
comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la
prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544;
Cass., ord., 22/12/2016 n. 26863, v. anche Cass.
22/06/2017 n. 15470; Cass., ord. 17/11/2015, n. 23516; Cass. 17/02/2010, n.
3820);

13. nel caso di specie è pacifico che l’Inail non si
è costituito parte civile nel processo penale ed inoltre l’azione di regresso
Inail è stata esercitata prima della sentenza di primo grado emessa nei
confronti della B.S.srl, come si ricava dalla istanza di sospensione presentata
dinanzi al Tribunale di Vicenza che fa riferimento al processo penale nei
confronti della B.S.srl RG n. 6535/2010 “con la fase istruttoria in fieri
e prossima udienza fissata per il giorno 4.10.2018”, trascritta nel
ricorso in esame a pag. 3;

14. per le considerazioni svolte, deve accogliersi
l’istanza di regolamento di competenza ed annullarsi l’ordinanza di sospensione
ai sensi dell’art. 295 c.p.c., disponendosi la
prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza, che provvederà anche
sulle spese del presente regolamento.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e
dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza dinanzi al
quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge e che
provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17848
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: