Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256
Cartella esattoriale, Omissioni contributive, Opposizione
agli atti esecutivi, Contestazione nel merito del credito contributivo,
Omessa notifica della cartella di pagamento
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 372
pubblicata il 14.2.2018, ha respinto l’appello di C.M., socio amministratore e
liquidatore della M.C. e C. snc, confermando la pronuncia di primo grado che
aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’intimazione di pagamento
relativa alla cartella esattoriale notificata il 19.10.2005 per omissioni
contributive risalenti agli anni dal 1995 al 2000;
2. la Corte territoriale ha dato atto di come il
Tribunale avesse dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione sul rilievo
della tardività della stessa sia rispetto all’art.
617 c.p.c., quanto alla denuncia di vizi formali e quindi qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, e sia rispetto all’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999
per le questioni di merito;
3. la Corte d’appello ha giudicato inammissibile
l’impugnazione relativa al capo di sentenza che, qualificata l’opposizione per
vizi formali come opposizione agli atti esecutivi, ne ha statuito la tardività,
in quanto non appellabile ma solo ricorribile in cassazione;
4. ha escluso che l’opposizione proposta dal Cassano
potesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto il predetto non si era
limitato a chiedere l’accertamento di inesistenza del titolo esecutivo (per la
mancata notifica della cartella) ma aveva contestato nel merito il credito
contributivo assumendone l’estinzione per prescrizione; con la conseguenza che
l’opposizione doveva ricondursi alla previsione dell’art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999,
e risultava inammissibile perché non proposta nel termine perentorio di 40 giorni
dalla notifica dell’intimazione di pagamento;
5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione C.M., affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con
controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS, quest’ultimo anche
quale procuratore speciale di SCCI spa;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non
partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Considerato che
7. con il motivo di ricorso C.M. ha dedotto, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999,
dell’art. 3, I. n. 335 del 1995
e degli artt. 2946 e 2948
c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
8. ha censurato la statuizione della sentenza
d’appello che, in adesione alla motivazione del Tribunale, ha qualificato la
domanda volta alla declaratoria di inesistenza del credito (per intervenuta
estinzione) come opposizione ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999;
9. ha affermato come l’eventuale intangibilità del
credito che segue alla mancata opposizione al ruolo nel termine perentorio
previsto dal citato art. 24,
non preclude la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione di
cui all’art. 615 c.p.c. (svincolata da
qualsiasi termine decadenziale) eventuali fatti estintivi del credito, come la
prescrizione, intervenuti successivamente;
10. ha dedotto l’erronea qualificazione della
domanda ad opera dei giudici d’appello adducendo di avere posto a fondamento
dell’opposizione l’intervenuta prescrizione del credito contributivo sia in
ragione dell’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa
all’intimazione notificata e sia per l’ipotesi che la notifica della cartella
(mai documentata nel giudizio) avesse avuto luogo nella data indicata del
19.10.2005;
11. in relazione a quest’ultima ipotesi, ha rilevato
come il concessionario non avesse dato prova di atti interruttivi posti in
essere nel periodo intercorrente tra la (pretesa) notifica della cartella di
pagamento (19.10.2005) e la notifica dell’intimazione di pagamento (5.8.2015),
con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale, di cui alla
sentenza delle S.U. n. 23397/16;
12. il ricorso è fondato e merita accoglimento;
13. il sistema normativo delle riscossioni delineato
dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall’art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei
premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei
termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti
effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni
amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a)
opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa
contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di
giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice
del lavoro; b) opposizione ai sensi dell’art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la
mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del
credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la
prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento
della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei
beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia
ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma)
ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti
esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel
termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del
precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi
strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla
notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare
anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a
seconda che l’esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c.
primo comma);
14. lo strumento dell’opposizione all’esecuzione di
cui all’art. 615 c.p.c. può essere utilizzato
anche in funzione recuperatola dell’opposizione di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999,
ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione
della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del
titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all’azione recuperata, in
particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell’ipotesi
di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere
recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in
grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale
andrà verificata la tempestività dell’opposizione, con la conformazione della
disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una
notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha
individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di
pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia
di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di
mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l’omessa notifica
della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione
del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta
esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile
dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli
atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016);
17. premesso che l’opposizione all’esecuzione altro
non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l’opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione
recuperatoria dell’opposizione ex art.
24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di
mancata notifica della cartella non vale a negare l’esistenza di un titolo
esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell’opposizione (come
– appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale
all’eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l’interruzione),
cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria”
(così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti
esecutivi e opposizione all’esecuzione si è chiarito come “la prima tende
a paralizzare temporaneamente l’azione esecutiva o determinati atti esecutivi,
mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole
spessore: nel primo caso l’opponente riconosce l’altrui azione esecutiva, ma
sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo
per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa
prodromici; ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché
vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e
alle spese ulteriori conseguenti all’altrui azione esecutiva e/o ai singoli
atti in cui essa si estrinseca; nella seconda, invece, l’opponente nega a monte
l’azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo
esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello
preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell’esecuzione per
espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d’una domanda
necessariamente postula l’individuazione dell’interesse ad agire che ne è a
monte, nel caso in cui sia dedotta l’omessa notifica della cartella al fine di
far valere fatti estintivi del credito, l’interesse del ricorrente è solo
quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito)”.
19. a fronte della notifica di una intimazione di
pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione
recuperatoria dell’opposizione ex art.
24 cit. ove alleghi l’omessa notifica della cartella e faccia valere il
decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione
del credito contributivo e l’intimazione, per l’assenza in tale intervallo di
atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni
dalla notifica dell’intimazione); oppure per far valere l’inesistenza del
titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per
contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far
valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e
quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l’insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019
ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella
esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze
dell’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999,
recuperando l’azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così
come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze
conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c.
la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo
nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo
le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi
all’accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato
anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare
ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la
diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione
all’esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna
retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle
stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è
puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la
prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale
può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione
che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza
con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine
processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il
ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera
del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata
formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato
sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr.
anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
23. nel procedimento oggi in trattazione, la parte
ricorrente in primo e in secondo grado (i ricorsi sono stati puntualmente
allegati) aveva eccepito la prescrizione quinquennale ed aveva allegato i dati
relativi sia al tempo intercorso tra la maturazione dei crediti contributivi e
l’intimazione di pagamento, sul presupposto della omessa notifica della
cartella (pag. 2 del ricorso introduttivo di primo grado: “in assenza di
una cartella di pagamento notificata al contribuente…l’intimazione di
pagamento oggi impugnata assum(e) la veste di primo atto con il quale l’Ente
impositore manifesta per la prima volta la propria pretesa punitiva. In tale
guisa l’intimazione di pagamento notificata in data 5.8.2015 è il primo atto
con il quale l’ente impositore richiede un contributo Inps dal 1995 al 2000 e
quindi ben oltre il termine decadenziale previsto per legge”) e sia al
termine ultraquinquennale decorso tra la “pretesa” notifica della
cartella di pagamento e la notifica dell’atto di dell’intimazione: (pag. 1 del
ricorso introduttivo di primo grado: “in data 5.8.2015 Equitalia Sud spa
notificava…intimazione di pagamento…con la quale, sul presupposto della
notifica della cartella esattoriale ….asseritamente effettuata in data
19.10.2005, preannunciava l’inizio dell’esecuzione forzata”] pag. 3:
“nei quasi dieci anni intercorsi tra la presunta notifica della cartella
esattoriale e la notifica dell’intimazione di pagamento, nessuna comunicazione
è pervenuta all’odierna ricorrente”); identici rilievi erano contenuti nel
ricorso in appello;
24. l’eccezione di prescrizione estintiva maturata
nel periodo successivo alla “pretesa” notifica della cartella di
pagamento è stata ampiamente articolata nel ricorso per cassazione;
25. la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione
rilevando che “se l’opponente si fosse limitato a chiedere l’accertamento
dell’inesistenza del titolo esecutivo (per mancata notifica dell’atto
presupposto) l’azione avrebbe potuto qualificarsi come opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”; ha aggiunto
che “il contribuente non ha scelto di far valere la sola invalidità
derivata dell’atto consequenziale per la mancata notificazione dell’atto
presupposto ma ha impugnato l’atto successivo al fine di contestare nel merito
la pretesa dell’ente impositore, chiamando il giudice a pronunciarsi
sull’esistenza o meno di tale pretesa”; su tali premesse, ha ritenuto che
“l’opponente, recuperando il mezzo di tutela, abbia introdotto una
opposizione contro l’iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24
comma 6 e ss. per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva,
quali l’estinzione della medesima per …prescrizione”, risultata tardiva
per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni;
26. la Corte d’appello non ha respinto
l’impugnazione ritenendo, in base ad una interpretazione degli atti
processuali, che non fosse stata proposta la domanda volta all’accertamento di
fatti estintivi successivi alla (asserita) notifica della cartella, ma ha
qualificato la domanda (sebbene formalmente proposta con “ricorso ex art. 615 e 618 bis e
segg. c.p.c.”) unicamente ai sensi dell’art. 24 cit. solo perché basata
su motivi attinenti al merito; ciò sull’erroneo presupposto che unicamente
l’opposizione prevista dal d.lgs. n. 46 del 1999,
e non anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.
615 c.p.c., consentisse un accertamento negativo del credito, sia pure
ciascuna in relazione a fatti estintivi verificatisi in momenti differenti;
27. per effetto di tale erronea qualificazione della
domanda, giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi sulla opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. volta a far
valere, in subordine e per l’ipotesi di avvenuta notifica della cartella nella
data indicata nell’intimazione di pagamento, fatti estintivi del credito
successivi a tale notifica (esattamente la prescrizione quinquennale in
relazione alla quale erano stati allegati tutti i dati rilevanti) e finalizzata
a far accertare l’insussistenza del diritto del creditore di procedere ad
esecuzione forzata;
28. risulta quindi integrato il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., dedotto, sia pure non formalmente
a pagina 13 del ricorso per cassazione (“l’Autorità Giudiziaria, pur
dichiarata inammissibile l’opposizione avverso il ruolo di cui alla cartella sottesa
all’impugnata intimazione di pagamento, avrebbe dovuto dunque correttamente
procedere all’esame dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., al fine di verificare la dedotta
prescrizione successiva delle somme richieste…maturatasi dopo la (contestata)
notifica della cartella in oggetto”), per avere la Corte di merito, in
conseguenza dell’erronea interpretazione degli atti processuali (domanda
introduttiva di primo grado e ricorso in appello), omesso di pronunciarsi sulla
domanda di accertamento negativo del credito contributivo per fatti estintivi
(prescrizione) maturati successivamente alla “pretesa” notifica della
cartella di pagamento (sulla possibilità di riqualificazione dell’erronea
intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, cfr. Cass. 2557 del 2017;
n. Cass. 4036 del 2014);
29. è vero, come sottolineato dall’INPS nel
controricorso, che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle
parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, ma è
altrettanto vero che tale principio non trova applicazione quando si denunci un
vizio che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato oppure del principio del tantum devolutum quantum
appellatum, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in
procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di
procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali
(cfr. Cass. n. 25259 del 2017; n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009; cfr. anche
S.U. n. 8077 del 2012);
30. per le ragioni esposte, il ricorso risulta
fondato; deve infatti ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a
intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo
allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di
maturazione del credito e fino alla notifica dell’atto di intimazione nonché
quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla,
sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi
proposte due distinte domande ai sensi dell’art.
615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999
e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del
credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con
conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse;
31. la sentenza impugnata che si è discostata da
tali principi deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte
d’appello, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della
fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.