La mancata inclusione dell’indennità di volo minima garantita nella base di calcolo dell’indennità di maternità è discriminatoria.

Nota a Trib. Novara 16 giugno 2020, n. 64

Giuseppe Catanzaro

La condotta dell’INPS, consistente nella corresponsione ad un’assistente di volo dell’indennità di maternità senza tener conto, ai fini del calcolo in rapporto alla retribuzione, dell’indennità di volo minima garantita, è discriminatoria.

Lo afferma il Tribunale di Novara 16 giugno 2020, n. 64,  il quale ha precisato che:

– è discriminatorio qualsiasi trattamento che determini la compressione o la negazione di un diritto per via della condizione di madre. In particolare, la Direttiva UE n. 2006/54 ravvisa una discriminazione ogni qual volta si verifichi “un trattamento meno favorevole in regione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità…”;

– in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6575/2016), “la discriminazione- diversamente dal motivo illecito – opera obiettivamente”. Rileva, dunque, solo il trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza ad una determinata categoria, a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro e dalla necessità di comparazione rispetto al trattamento riservato a gruppi consimili.

Per quanto riguarda l’indennità di volo, come disciplinata dal ccnl di categoria del 2008 (artt. 17 e 22-25), i giudici rilevano come vi sia una differenza fra l’indennità di volo minima garantita e quella integrativa nel senso che la prima va computata per intero, nella retribuzione media giornaliera, mentre la seconda non va calcolata.

L’indennità di volo minima garantita rappresenta infatti “una posta retributiva fissa”, “causalmente connessa alla semplice attribuzione della mansione”, rientrante nella retribuzione mensile da computarsi ai fini del trattamento economico per ferie, infortunio, malattia, riposi e degli altri istituti in cui si fa riferimento alla retribuzione mensile. In altri termini, essa costituisce una “remunerazione della particolare mansione svolta dalle assistenti che siano membri effettivi dell’equipaggio, in ragione della professionalità connessa a delle particolari modalità di organizzazione del lavoro relative a tale mansione” e, pertanto, rientra nella retribuzione media giornaliera di cui all’art. 23, co.4, D.LGS. n. 151/2001.

L’indennità giornaliera di volo, invece, non va calcolata in quanto è strettamente connessa con espletamento effettivo della mansione “volo”, al quale, per il maggior disagio e il maggior rischio scaturenti dal volo stesso, è correlato uno speciale trattamento indennitario commisurato alle ore di volo effettive (in tal senso, App. Salerno, n. 550/2017).

Il carattere distintivo della retribuzione non è infatti la sua continuità, bensì la sinallagmaticità con la prestazione resa, non il profilo temporale, ma l’aspetto causale, trattandosi del corrispettivo dovuto al lavoratore per l’attività svolta. Sicché l’indennità non erogabile quando manchi costantemente la causale, non può rientrare per intero nella retribuzione globale media giornaliera. Lo stesso vale per la singola voce retributiva che abbia natura mista, risarcitoria e retributiva (l’indennità di volo è inclusa solo al 50% nella base imponibile fiscale).

Assistenti di volo e indennità di maternità
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