Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18344

Illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato,
Risarcimento del danno, Differenze retributive conseguenti al riconoscimento
dell’anzianità di servizio, Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato

 

Rilevato che

 

1. con sentenza pubblicata in data 20/7/2017, la
Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in
parziale riforma della sentenza resa dal tribunale tra l’appellante e gli
odierni ricorrenti ha rigettato la domanda proposta da questi ultimi e avente
ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione
di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. Ha invece
confermato il capo della sentenza con cui sono state attribuite le differenze
retributive conseguenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata
nei periodi effettivamente lavorati, come se il rapporto fosse sorto fin
dall’inizio a tempo indeterminato.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha
ritenuto che – indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in
cui le parti appellate avevano svolto supplenze su posti in organico di diritto
e/o di fatto – era assorbente il rilievo che essi, assunti in qualità di
docenti per oltre un triennio, erano stati stabilizzati attraverso l’operare
degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015; che,
in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (
punti 118-125), l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare
debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima
reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche
allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli
riparati dall’immissione in ruolo.

3. Contro la sentenza i dipendenti hanno proposto
ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; il Ministero e gli uffici
scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, cod.proc.civ.

 

Considerato che

 

1. – Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.l, n.3 cod. proc. civ., la parte
ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di
legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i
principi affermati nella sentenza della Corte di
Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di
contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4,
comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea
applicazione del “principio di equivalenza” e del principio di
effettività della tutela».

1.1. – Si contesta l’affermazione della sentenza
impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento
delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di
cui alla legge 13 luglio 2015 n.107)
costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione
di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; si
sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati
dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte
europea di Giustizia nella nota sentenza M., la quale, nel rilevare
l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata
l’assenza di forza dissuasiva e di effettività.

2. – Il secondo motivo è incentrato «Sulla questione
pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE
dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva
reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in
ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie».

2.1. – Si chiede a questa Corte, nel caso di
conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci
sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della
clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella
sentenza M..

3. – Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la
«Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura
risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a
tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di
scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3
Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art.
117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo
Quadro allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE,
(principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta
Europea dei diritti dell’Uomo».

3.1. – Il motivo censura la normativa scolastica
nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al
rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore
scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria
del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli
amministrativi.

4. – Con ordinanza interlocutoria depositata in data
31/1/2009, n. 3013 (seguita da numerose altre, v. fra le tante, Cass.
16/7/2019, n.19064), questa Sesta Sezione Civile -Sottosezione lavoro,
rilevando che la difesa dei lavoratori in un caso del tutto sovrapponibile a
quello in esame aveva posto specificamente il problema della permanenza del
diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta
stabilizzazione, segnalando altresì che la questione era stata rimessa alla
Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello di Trento con decisione del
13-17 luglio 2017 ed insistendo per un nuovo rinvio pregiudiziale al Giudice
europeo anche da parte della Corte di legittimità, ha rimesso la decisione alla
sezione ordinaria ritenendo insussistenti, per il valore nomofilattico del
precedente, le condizioni per la trattazione del ricorso da parte della sezione
sesta.

4.1. – Questa Corte, con sentenza pubblicata in data
12/2/2020, n. 3474, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando
i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché
nella sentenza n. 27563/2016 qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia
anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod.proc.civ.

Ha poi riesaminato i riflessi sul quadro normativo e
giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019,
nella Causa C- 494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – MIUR contro F.R. e Conservatorio di Musica F.A. B. (di seguito solo
K.), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai
precedenti citati.

4.2. – Ed invero, nella sentenza citata, la Corte di
giustizia ha così statuito: «La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una
normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali
supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della
trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi
diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una
successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta
trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la
limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta
successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura
proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del
rinvio verificare».

4.3. – Nel pervenire al suo dictum, la Corte di
Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente
all’epoca della sentenza M. (M. e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e
C-418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017,
Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel
quadro anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107,
la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere
sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia
delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro; in particolare, ha
evidenziato che in quel contesto «l’unica possibilità per i docenti di cui
trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di
lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro
avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che
dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla
durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dai posti
che erano nel frattempo divenuti vacanti»; in altri termini, il termine di
immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”»
(p.31).

4.4. – Per contro, nell’attuale assetto normativo:
«il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo
sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso
abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano
straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con
docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle
graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per
l’assunzione di docenti a tempo determinato»; accanto a questo piano
straordinario di assunzione ha previsto, «in parallelo, e fino al loro
esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che
si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie.. ..L’articolo 1, comma 95, della legge n.
107/2015 prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni
è attuato  per la copertura di tutti i
posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di
immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del [decreto legislativo n. 297/1994], vale a dire le
immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente».

4.5. – La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p.
34-36) che «contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella
causa decisa con la suddetta sentenza» (M., ndr) nel caso “R.”, sottoposto al
suo giudizio, «la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non
aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria
dalla legge n. 107/2015».

4.6. La Corte di Giustizia, con riguardo all’
assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha
ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di
discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della
loro politica sociale e che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2,
dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle
misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di
lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità
dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della
tutela dei lavoratori».

4.7. Essa ha anche ricordato (p. 40) che «una
normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso
abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono
trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da
costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e,
quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente
sentenza».

4.8. – Inoltre, in linea di continuità con la sua
giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede,
tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento
integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il
versamento di danni punitivi». Tanto sul rilievo (p. 43) che «tali principi
impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve
andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare
la compensazione integrale».

4.9. Ha, quindi, concluso che (p-45) «l’accordo
quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a
contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno
che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

4.10. Infine, con riguardo alla doglianza relativa
alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una
condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a
tempo determinato prima dell’entrata in vigore della legge n. 107/2015 e che avrebbero potuto, in
forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di
un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di
Giustizia ha osservato (punto 44) che «la disparità di trattamento tra due
categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della
normativa applicabile non rientra nell’ambito del principio di non
discriminazione sancito alla clausola 4 dell’accordo quadro (v. sentenza del
21novembre 2018, Viejobueno Ib&iez e de la Vara Gonzàlez, C-245/17,
EU:C:2018:934, punti 50 e 51)».

5. – A fronte del pronunciamento della Corte di
Giustizia nella sentenza R., possono tenersi fermi i principi già espressi da
questa Corte (punto 84 della sentenza di questa
Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal
legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee
a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di
Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A.
datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.

5.1. Vanno altresì richiamate le considerazioni
svolte da questa Corte nella più volte richiamata sentenza
n. 22552 del 2016 sul rilievo da attribuire (p. 79), con riguardo alle
posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime, «alle disposizioni
transitorie contenute nell’art. 1
c. 95 della L. 107/2015, che hanno autorizzato il MIUR, per l’anno
2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno
dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle
immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del T.O di cui al D. Lgs.
297/1994, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012» e alla circostanza che
(punto n. 80) «il c. 97 della legge in esame stabilisce che si tratta di un
concorso “riservato” ai soggetti iscritti, alla data di entrata in
vigore della legge, (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed
esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Miur n. 82/2012 e
(b) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (la
disposizione è conforme all’art. 97 c. 4 ultima parte, ex multis, Corte Cost.,
sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003; 320/1997; 205/1996, dianzi richiamate)».

5.2. – Nella stessa sentenza di questa Corte n.
22552 del 2016 (pp. nn. 81 e 82) è stato altresì precisato che la strada
satisfattiva della immissione in ruolo, con previsione rigorosa dei tempi,
costituisce ad un tempo una satirone e, dal punto di vista del beneficiario,
una riparazione «in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto
per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili
– quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la
cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente
realizzata dalla Amministrazione», aggiungendosi (p. n. 83) che la
stabilizzazione è «ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe
spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non
consentita di contratti a termine sulla scorta del “diritto vivente”
costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016 …» ed ai quali la
sentenza n. 22552/2016 ha dato continuità.

5.3. – Il principio va ribadito anche nel caso in
cui l’immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di
avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i
principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poiché «il soggetto
leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il
(tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate
assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del
quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito
commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente
riparato».

5.4. – Con riguardo alla evidenziata repressione
dell’abuso e dell’illecito vanno richiamate, ancora una volta le considerazioni
già svolte da questa Corte nella sentenza n. 22552
del 2016 (p. n. 26) sulla definitiva perdita di efficacia per entrambe le
categorie di personale (docente e ATA), delle graduatorie ad esaurimento effettivamente
esaurite (art. 1 c. 105 legge n.
107 del 2015), sulla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base
regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche
nel piano dell’offerta formativa, sulla efficacia egualmente triennale delle
graduatorie concorsuali (art. 1 c.
113 legge n. 107 del 2015), sulla previsione (art. 1 c. 131 legge n. 107 del 2015)
di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10
settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi,
anche non continuativi, con la precisazione, quanto alla disposizione contenuta
nel richiamato art. 1 c. 131 della
legge n. 107 del 2015, che l’art.
4-bis c. 1 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, che ne ha
previsto l’abrogazione, non è applicabile “ratione temporis” alla
fattispecie oggi in esame».

5.5. – L’ equivalenza e l’effettività
dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto
dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario
di assunzioni è stato, d’altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della
Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. nn. 34-37).

6. – In definitiva, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile ex art 360 bis, n. 1
cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto
in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non
induce ad un suo mutamento.

Non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese,
non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
-bis dello stesso art. 13, ove
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18344
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