Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 agosto 2020, n. 16790
Licenziamento disciplinare, Assenza dal lavoro senza una
valida giustificazione, Invito del datore alla ripresa del servizio una volta
terminato il periodo di sospensione
Fatti di causa
Con sentenza del 27 febbraio 2018, la Corte
d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino,
rigettava la domanda proposta da S.R. nei confronti di F.C.A. S.p.A. avente ad
oggetto l’impugnativa delle sanzioni conservative intimate l’1.8.2011 ed il
28.12.2011 ed il successivo licenziamento disciplinare provvedimenti tutti
irrogatigli per non essersi presentato al lavoro senza che ricorresse una
valida giustificazione sempre a fronte dell’invito della Società datrice alla
ripresa del servizio una volta terminato il periodo di sospensione del medesimo
a seguito di intervento della CIG a zero ore da cui era stato reiteratamente
interessato. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto, con riguardo agli addebiti di cui alla contestazione poi sfociata nel
licenziamento, carente di prova, non sopperibile con l’esercizio dei poteri
istruttori da parte del giudice, viceversa ammesso in primo grado, l’assunto
per cui la contestata assenza del 21.11.2011 non avrebbe potuto ritenersi
ingiustificata per la mancata ricezione da parte del R. del telegramma di
convocazione; ingiustificata l’assenza nei giorni 13, 14 e 15.12.2011 per
essere le pretese ferie fruite in quei giorni dal R. risultate non autorizzate;
imputabile al lavoratore, con conseguente ingiustificatezza dell’assenza del
16.12.2011, la mancata conoscenza del comunicato che richiedeva per quella
giornata lo svolgimento dell’attività lavorativa; legittima soltanto una delle
due sanzioni conservative in precedenza irrogate e nell’ultima contestazione
considerate rilevanti ai fini della recidiva; proporzionata la sanzione per
essere le condotte addebitate tali da compromettere il rapporto fiduciario.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il R.,
affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società.
La Società resistente ha poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,
comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 429, comma 2,
c.p.c., con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, lamenta a carico
della Corte territoriale l’aver disatteso il dato, risultato provato, del
ricevimento non in tempo utile del telegramma di convocazione al lavoro per
dare rilievo, ai fini della ritenuta ingiustificatezza dell’assenza dal lavoro
nel giorno 11.7.2011, all’elemento del tutto ultroneo della tardività della
comunicazione di variazione dell’indirizzo utile per il controllo della
malattia per i giorni successivi del 12 e del 13.7.2011 Con il secondo motivo,
il ricorrente reitera la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo, denunciando il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte
territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccepita illegittimità della
sanzione dell’1.8.2011 per essere stata irrogata oltre il termine, previsto
dalla contrattazione collettiva di categoria, di sei giorni successivi
all’invio delle giustificazioni.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2106 e 2119
c.c., 1 e 3 I. n. 604/1966 e 7 I. n. 300/1970 è prospettata
in relazione all’aver la Corte territoriale esteso la valutazione circa la
sussistenza della giustificazione del disposto licenziamento disciplinare a
condotte ed atteggiamenti soggettivi non fatti oggetto di contestazione.
Con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,
2106 e 2119 c.c.,
1 e 3 I. n. 604/1966, 7 I. n. 300/1970, 32, lett.
a), punti h) e f) del CCNL del 29.10.2010 e 1362
c.c. nonché al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver valutato la sussistenza
del giustificato motivo di recesso in difformità delle previsioni del codice
disciplinare di cui al CCNL applicabile.
Nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2106, 2119
e 1375 c.c., 1 e 3 I. n. 604/1966 anche in
relazione all’art. 1455 c.c. nonché al vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo al
giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti che assume
operato dalla Corte territoriale prescindendo dalla considerazione
dell’elemento intenzionale e dal correlativo comportamento datoriale.
Passando all’esame degli esposti motivi, si deve
rilevare l’inammissibilità dei primi tre per non aver il ricorrente dato conto
della decisività ai fini del decidere dei vizi con essi denunciati, tutti
attinenti, se pur riferiti a diversi profili, alla valutazione operata dalla
Corte territoriale in ordine alla legittimità della sanzione conservativa
irrogata precedentemente alla contestazione poi sfociata nel disposto
licenziamento, ivi indicata ai fini della contestata recidiva, della cui
insussistenza come rilevante agli effetti dell’illegittimità del successivo
licenziamento il ricorrente non fa più alcun cenno.
Di contro, infondati risultano i motivi dal quarto
al sesto, tutti intesi a censurare la valutazione operata dalla Corte
territoriale in ordine alla sussistenza del giustificato motivo soggettivo di
licenziamento e alla proporzionalità della sanzione irrogata, per essere stata
quella valutazione condotta avendo riguardo ai soli addebiti contestati, atteso
che il riferimento ad un contegno di mancata collaborazione da parte del
lavoratore, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza
nell’esecuzione del contratto, non attiene ad una condotta ulteriore non
contemplata nella contestazione, come pretenderebbe il ricorrente,
identificandola nella comunicazione, che sostiene erroneamente qualificata
tardiva, della variazione di indirizzo in relazione al controllo di malattia
per le giornate del 12 e 13 luglio 2011, ma è assunto, da qui derivando
l’infondatezza del quarto motivo, quale connotato della condotta complessiva
del ricorrente, rivelatore di quella scarsa inclinazione ad attuare
diligentemente gli obblighi sullo stesso gravanti che, del tutto plausibilmente
sul piano logico e giuridico, la Corte territoriale ha considerato indice di
una lesione del vincolo fiduciario riguardato come possibilità di affidamento
del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future ed ha posto a
fondamento del giudizio di proporzionalità della sanzione; sono infondate
altresì le censure di cui al sesto motivo ma anche quelle di cui al quinto
motivo, risultando congrua, rispetto all’esito di quel giudizio, correttamente condotto
alla stregua della nozione legale di giustificato motivo soggettivo, la
valorizzazione del rilevato elemento costituito dalla sistematica violazione
degli obblighi contrattuali fondamentali, che eccede la ratio sottesa alla
determinazione dell’autonomia collettiva circa la collocazione della mancanza
in questione, ovvero la reiterazione saltuaria, non in coincidenza con il
giorno seguente a festività e ferie, di assenze ingiustificate, tra quelle
soggette ad una mera sanzione conservativa.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.