L’ obbligo datoriale di comunicare motivi del licenziamento presuppone che questi motivi non siano stati precedentemente indicati.
Nota a Cass. (ord.) 13 agosto 2020, n. 17068
Sonia Gioia
L’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di comunicare i motivi del licenziamento (di cui all’art. 2, L. n. 604/1966, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 1, co. 37 della L. n. 92/2012) presuppone che questi motivi non siano stati anteriormente indicati (v. Cass. n. 28471/2018 e Cass. n. 454/2003). Ciò, in quanto la precedente contestazione disciplinare dei fatti, da una parte, è essa stessa indicazione dei motivi che conducono al licenziamento; dall’altra, qualora la suddetta indicazione non sia ritenuta sufficiente, costituisce la base per la richiesta dei motivi nell’ambito del procedimento di contestazione dell’addebito di cui all’art. 7, Stat. Lav. Resta infatti preclusa “l’ipotizzabilità e comunque l’esistenza d’un obbligo datoriale di rispondere alla successiva richiesta di motivi, esterna a questo procedimento”.
Lo afferma la Cassazione (ord.) 13 agosto 2020, n. 17068 (conforme ad App. Catania 19 aprile 2018), la quale precisa che “nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l’essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro a descrivere nuovamente i fatti in contestazione per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati”.
Nella fattispecie, la Corte ha reputato adeguatamente assicurato il diritto di difesa, ritenendo che le lettere di contestazione contenessero una esposizione puntuale dei fatti addebitati al lavoratore, con riferimento a singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità e che la lettera di recesso facesse riferimento proprio a quei fatti materiali nei quali la datrice aveva ravvisato e contestato le infrazioni disciplinari.