Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18956
Licenziamento disciplinare, Recidiva per le assenze
ingiustificate, Assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo,
Onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo, Mancanza, Giudice
non può sopperire provvedendo d’ufficio o assegnando un nuovo termine
Fatti di causa
Con sentenza del 7 giugno 2018, la Corte d’Appello
di G.S. confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e rigettava la
domanda proposta da M.I.D. nei confronti della D.S.C.S. a r.l. avente ad
oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare
intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate
per i giorni 8 e 9 febbraio 2015 nonché alla recidiva per le assenze parimenti
ingiustificate dal 3.10 al 2.11.2014.
La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto sussistente, alla luce degli elementi acquisiti in
atti, che non ricomprendevano quelli risultanti dai documenti contenuti nel
fascicolo di primo grado della D. per non averlo la stessa prodotto con l’atto
di appello, l’assenza ingiustificata per le giornate tra il 3 e l’8 ottobre
2014, dovendo così qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico
giunto in ritardo, e tempestiva e congrua alla stregua dell’art. 42 lett. E) del CCNL di
categoria la sanzione irrogata, tanto più che quali assenze ingiustificate
dovevano essere considerate quelle precedenti di cui alla contestazione del
23.9.2014, rimasta senza seguito per l’insorgere improvviso di uno stato di
malattia protrattosi fino al 7.2.2015 nonché quelle dei giorni 8 e 9 febbraio
2015 in cui cessata la malattia avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la D.,
affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società cooperativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione degli artt. 347
e 421 c.p.c., deduce la nullità della sentenza
impugnata per non aver la Corte territoriale provveduto, in difetto della
produzione di parte, all’acquisizione, anche tramite l’esercizio dei propri
poteri istruttori, del fascicolo di parte del primo grado.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt.
7 I. n. 300/1970, 2106 e 42 lett. E) CCNL per le
Cooperative sociali la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale
l’incongruità logico-giuridica della ritenuta tempestività della contestazione
comunicata in data 12.2.2015 relativa all’assenza ingiustificata conseguente al
ritardato invio della certificazione medica relativamente al periodo di
malattia protrattosi dal 3.10 al 2.11.2014.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 2106
c.c., 42 lett. E) e D) e
71 CCNL Cooperative sociali,
la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della qualificazione
come assenze ingiustificate di giornate in relazione alle quali è stato
comunque certificato lo stato di malattia e del conseguente giudizio circa la
rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione
degli artt. 7 I. n. 300/1970,
2106 c.c. e 42 lett. E) del CCNL
Cooperative sociali è prospettata con riferimento alla rilevanza attribuita
dalla Corte territoriale, ai fini della giustificazione del licenziamento, alla
contestazione disciplinare del 23.9.2014, nonostante il relativo procedimento
fosse rimasto sospeso.
Rilevata l’infondatezza del primo motivo, non
ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcun error in procedendo nel
decidere sulla base della documentazione disponibile in atti, essendo onere
della parte provvedere alla produzione del fascicolo, onere del cui
assolvimento non è data qui dimostrazione alcuna ed alla cui inosservanza,
stante il carattere dispositivo del giudizio, la Corte stessa non può sopperire
provvedendovi d’ufficio o assegnando un nuovo termine, si deve ritenere l’infondatezza
delle ulteriori censure dovendo convenirsi con il principio di diritto cui si
richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di
assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo
invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia e, così
sulla rilevanza disciplinare delle stesse nonché sulla ritenuta regolarità
formale dei provvedimenti assunti, dovendosi considerare correttamente valutati
dalla Corte territoriale come meramente sospeso il procedimento avviato a
seguito della contestazione del 23.9.2014 e come tempestivamente avviato
all’atto della cessazione del periodo di malattia, che ne avrebbe determinato
la sospensione, il procedimento relativo alla contestazione delle assenze
ingiustificate comprese tra il 3 e l’8 ottobre 2014 ed altresì sulla sancita
congruità della sanzione irrogata già prevista dall’art. 42 lett. E) del CCNL di
categoria per ogni singolo episodio contestato.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.