Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19054
Lavoro, Mobilità, Iscrizione al Fondo Integrativo Gas,
Prosecuzione volontaria della contribuzione, Diritto alla prestazione
integrativa
Rilevato che
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 257
del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di G.P.
(in mobilità dal 30.9.2011 quale ex dipendente della Società Italiana per il
gas ed ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso il Fondo
Integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas (da qui Fondo Gas) ai sensi dell’art. 38, comma 5, I. n. 289 del 2002)
avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il
ricorso della P. volto all’accertamento della illegittimità dell’annullamento,
disposto dall’INPS in data 14 marzo 2011, della contribuzione volontaria dalla
stessa versata sulla base del fatto che, essendo stata autorizzata al
versamento tramite bollettini postali fino al 3° trimestre del 2010, la P.
aveva pagato solo in data 22 settembre 2009 il bollettino relativo al primo
trimestre 2009 che aveva scadenza il 30 giugno 2009;
la Corte territoriale ha disatteso la tesi,
formulata dall’INPS in sede di impugnazione, secondo la quale il ritardo nel
pagamento del bollettino aveva determinato la decadenza della P. dalla
iscrizione al Fondo Integrativo Gas, ai sensi dell’art. 16 I. n. 1084 del 1971
che prevede, in caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente
nel versamento dei contributi al detto Fondo, che il diritto alla prestazione
integrativa si perfeziona al compimento dei sessantesimo anno di età purché si
possano far valere almeno quindici anni di contribuzione presso lo stesso
Fondo;
in particolare, ad avviso della Corte territoriale,
occorre tenere presente che ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1432/71 i
contributi versati in ritardo rispetto ai termini indicati si considerano <
indebiti> e quindi restituiti d’ufficio, senza che tale effetto possa
confondersi con la decadenza o con il recesso dalla facoltà esercitata, anche
perché il mero ritardo nel pagamento di un bollettino non può essere
interpretato corre segno non equivoco della volontà dì cessare dalla
contribuzione volontaria e la sanzione della decadenza non può essere applicata
laddove la legge non la prevede espressamente;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS
sulla base di un motivo, illustrato da memoria, con il quale si denuncia ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.,
la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quinto, I. n. 289 del
2002, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16
giugno 2002 e dell’art. 8
d.l.gs. n. 184/1997, in ragione del fatto che, errando nella loro
interpretazione, da tali disposizioni la sentenza impugnata, piuttosto che
l’affermazione del mantenimento del diritto della P. alla facoltà di
perfezionare il requisito contributivo, avrebbe dovuto trarre il principio secondo
il quale il ritardato pagamento anche di una rata della contribuzione
volontaria da parte del richiedente presso il Fondo Integrativo Gas comporti
l’impossibilità della fruizione dell’istituto;
resiste con controricorso illustrato da memoria
G.P.;
il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto
del ricorso;
Considerato che
in via preliminare, deve essere disattesa la
richiesta di rinvio alla pubblica udienza, o di audizione dei procuratori delle
parti, avanzata dalla difesa del ricorrente in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
la Corte non ritiene che la decisione della
controversia comporti l’esercizio di funzione nomofilattca, per la novità e
particolare rilevanza della questione, in ragione del fatto che la giurisprudenza
di legittimità ha avuto modo di elaborare, come sarà reso evidente dalla
esposizione seguente, principi consolidati in materia di contribuzione
volontaria che consentono ha soluzione, nel loro solco, della questione di
diritto proposta dal motivo di ricorso;
del resto, è stato affermato che la trattazione con
il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti,
le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato
per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del
principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui
conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. n. 8869/2017; Cass. n. 2817/2018);
il motivo è infondato;
sostiene il ricorrente che il Fondo Gas non contiene
alcuna regolamentazione specifica relativa alla contribuzione volontaria, per
cui va fatto riferimento alla disciplina contenuta nei sistema previdenziale
obbligatorio; da ciò consegue che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 8 d.lgs. n. 184 del 1997 e
l’art. 10 del d.P.R. n. 1432 del
1971 i quali consentirebbero al versante, in ipotesi di ritardo nel
pagamento di una rata, solamente due possibilità: a) comunicare all’ente la
propria volontà di coprire con quel pagamento una rata precedentemente non
pagata ( art. 8 d.lgv. cit.);
b) invocare la forza maggiore per annullare gli effetti del ritardo ( art. 10 d.P.R. cit);
non essendosi, nel caso di specie, verificata alcuna
di tale ipotesi, sarebbe impossibile ritenere sanato il ritardo nel pagamento
del termine (di natura perentoria), con l’effetto della risoluzione automatica
del rapporto;
occorre premettere che, ai sensi dell’art. 38, comma cinque, I. n. 289 del
2002, i lavoratori iscritti al Fondo Gas che < […] per effetto delle
operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti
dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale,
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non
abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso,
hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria
od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire
volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al
conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del o Stato >;
il decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2003, a sua volta e per
quanto qui di interesse, al comma 4 dell’unico articolo, prevede : < 4. In
materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente
decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni e al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184>;
in particolare, vengono in rilievo: l’art. 7 d.P.R. n. 1432 del 1971
secondo cui (…) la facoltà di contribuire volontariamente […] può essere
esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione
della domanda di autorizzazione […] la contribuzione volontaria si intende
regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per ciascun
trimestre e per il maggior periodo di cui al precedente 3 comma sia versato
durante il trimestre successivo>; l’art. 10 del medesimo DPR, che al
primo comma prevede : < I contributi volontari versati in ritardo .. sono
indebiti e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato> ed al secondo comma
stabilisce l’inapplicabilità di tale disposizione <quando il ritardo nel
versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore>;
l’art.
8 d.lgs n. 184 del 1997, inoltre, oltre a ribadire i contenuti delle
disposizioni sopra riportate, prevede, al comma 3, che < [..] 3. I termini
di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono
rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a
richiesta dell’interessato al trimestre immediatamente precedente la data del
pagamento>;
nell’interpretare tali disposizioni, questa Suprema
Corte (Cass. n. 13193 del 1991) ha ritenuto ; in motivazione, che la
contribuzione volontaria è caratterizzata dalle seguenti connotazioni: a) si
tratta di un meccanismo dettato nell’esclusivo interesse del soggetto che
intende conservare i diritti derivanti dalla assicurazione generale
obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a
pensione; b) riguarda soggetti i quali non espletano alcuna attività
lavorativa, onde non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte
dell’ente gestore dell’a.g.o.; c) la persistenza del diritto alla prosecuzione
volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla
sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative, per la riacquistata
possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico
dell’assicurazione obbligatoria;
da ciò appare evidente l’assoluto ed esclusivo
interesse dell’assicurato il quale esercita una mera facoltà, mentre il compito
dell’Istituto si riduce all’accertamento delle condizioni per l’ammissione alla
prosecuzione volontaria ed al compimento di atti meramente procedimentali ed
ovviamente, maturato il requisito contributivo, al pagamento delle prestazioni
di legge;
inoltre, il sistema del versamento dei contributi
volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità
trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt.
7 e 10 in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre
successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e
quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e
vengono rimborsati d’ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso
fortuito o forza maggiore (in tal senso, Cass., 27 settembre 1996, n. 8543);
si è aggiunto che la perentorietà del termine
fissato per il versamento – a fronte della quale (salvo cause di forza
maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un
effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle
prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità
d’imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo – non è in
contrasto con principi costituzionali, atteso, in particolare, che la
contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla
previdenza (art. 38 Cost., comma 2),
nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il
versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (Cass.
civ., Sez. lavoro, 21 ottobre 1992, n. 11490; Cass.
n. 11057 del 2014);
si è, dunque, affermato che l’effetto di versamento
è anticipato: la contribuzione si intende eseguita in un periodo (trimestre o
intervallo tra presentazione della domanda e inizio del trimestre in cui è
rilasciata l’autorizzazione) anteriore a quello del versamento ( Cass. n. 8467
del 1996);
ricapitolando, può dirsi che, ricorrendo i
presupposti di legge che consentono, quale mera facoltà, l’accesso alla
contribuzione volontaria, ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente
coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro
il trimestre successivo e che, in difetto di tale tempestivo adempimento ed in
mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa
richiesta dell’interessato di
imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente
coperto da contribuzione e l’eventuale pagamento tardivo è indebito e va
restituito dall’INPS a chi lo ha versato;
se questa è, nei tratti essenziali, la disciplina
positiva della contribuzione volontaria, non si rinviene alcun elemento testuale
o logico per ritenere che dal tardivo pagamento di un solo bollettino
trimestrale possano derivare effetti ulteriori rispetto alla mancata copertura
assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si
correla;
invero, ipotizzare, addirittura, la conseguenza
della perdita del trattamento pensionistico in funzione dell’ottenimento del
quale la contribuzione volontaria si giustifica ed è prevista dalla legge,
equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione non all’esercizio
di un diritto ad una prestazione, come è previsto dall’art. 47 d.P.R. 639 del 1970,
ma in relazione all’esercizio di una facoltà che ha per oggetto l’effettuazione
di un pagamento, come tale, certamente non soggetto a decadenza né a
prescrizione, posto che l’assicurato non è creditore di alcun prestazione ma
debitore (Cass. 13193 del 1991 cit.);
in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese
seguono la soccombenza in favore della contro-ricorrente e nella misura
liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato P.B. che ha
reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento del e spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00
per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura
del 15% e spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato P.B.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma
del comma 1 bis dello stesso art.
13, ove dovuto.