La nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per la tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti si applica ai veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020. La medesima data rileva anche ai fini del rispetto del requisito temporale relativo alla stipula dell’accordo tra il datore di lavoro e il dipendente per l’assegnazione del benefit.
Nota a AdE Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E
Marialuisa De Vita
Con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla portata applicativa della nuova disciplina prevista dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR per la tassazione delle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Prima di analizzare il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, appare opportuno ricordare che, nell’ambito del lavoro dipendente, sono oggetto di tassazione anche i beni in natura assegnati ai dipendenti. Ai fini della quantificazione di tali redditi si applica la regola della loro tassazione in base al “valore normale” secondo cui il loro valore è dato, sinteticamente, dal controvalore monetario speso per ottenerli, salvo deroghe. Una di queste concerne proprio gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
L’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 632 della L. 27 dicembre 2019, n. 160), prevede un meccanismo di determinazione forfettaria del quantum da assoggettare a tassazione. Più precisamente, l’ammontare da tassare si determina a partire dal costo chilometrico del veicolo calcolato secondo le tabelle ACI, considerando una percorrenza convenzionale di 15.000 km. Solo il 30% di tale valore era tassato secondo la normativa previgente.
La nuova normativa, al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, ha introdotto, in luogo della suddetta percentuale fissa del 30%, le seguenti percentuali:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km, ma non a 160 g/km;
- 40% (50% a decorrere dal 2021) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km, ma non a 190g/km;
- 50% (60% a decorrere dal 2021) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Tali percentuali si applicano ai “veicoli di nuova immatricolazione […] concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
È questo inciso che ha generato alcuni dubbi interpretativi, tra i quali si inseriscono quelli chiariti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione in esame.
Nello specifico, una società, volendo procedere all’ammodernamento del proprio parco autoveicoli, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se ai fini dell’applicazione della nuova disciplina:
a) l’immatricolazione del veicolo da assegnare al dipendente dovesse essere effettuata necessariamente dopo il 1° luglio 2020, oppure anche antecedentemente, purché dopo il 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020);
b) l’accordo tra datore di lavoro e dipendente per l’assegnazione del veicolo dovesse verificarsi dalla data del 1° luglio 2020 oppure fosse necessario che il fornitore ricevesse alla stessa data l’ordine di acquisto o di noleggio da parte dell’azienda richiedente.
Con riferimento al dubbio sub a), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la locuzione veicoli di “nuova immatricolazione” deve intendersi riferita ai veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020). Infatti, sia per ragioni logico-sistematiche, che di coerenza temporale del nuovo regime, non è possibile considerare due diversi momenti ai fini della operatività della norma in esame, ovvero il 1° gennaio 2020 per il requisito temporale dell’immatricolazione e il 1° luglio 2020 per la stipula del contratto di assegnazione.
Con riferimento al dubbio sub b), l’Agenzia delle Entrate lo ha risolto applicando i principi civilistici sul contratto (art. 1321 c.c.): posto che la concessione dell’auto in uso promiscuo non è un atto unilaterale del datore di lavoro, essendo necessario che il lavoratore accetti il beneficio mediante apposita sottoscrizione, il momento della sottoscrizione dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore costituisce il momento rilevante per l’individuazione dei “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”, senza che assuma rilevanza la data in cui il fornitore riceve l’ordine di acquisto o di noleggio da parte dell’azienda.
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, colto l’occasione per chiarire, a fronte del silenzio legislativo, il meccanismo di tassazione delle auto assegnate in uso promiscuo al dipendente dopo il 1° luglio 2020, ma immatricolate prima di detta data.
In questo caso, non potendosi applicare né la disciplina previgente (per l’operatività della quale è necessario che il veicolo sia stato assegnato anteriormente al 1° luglio 2020) né la nuova (per l’operatività della quale è necessario, come si è visto, che il veicolo risulti immatricolato dopo il 1° luglio 2020), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di applicare un meccanismo che consente di tassare il benefit per la sola parte del suo “valore normale” riferibile all’uso privato, escludendo da tassazione la parte (da individuare sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili) riferibile all’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.