Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19242

Titolarità di pensione di anzianità a carico del FPLD,
Pensione di vecchiaia integrata secondo le norme del Fondo di previdenza degli
impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette,
Diritto insussistente

 

Rilevato che

 

1. i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di
essere stati iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377 del
1958, sino al 31 maggio 1997, adivano il Tribunale di Palermo esponendo di
essere titolari di pensione di anzianità, a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ottenuta, prima del compimento del 60° anno di età
quanto alle donne e del 65° anno di età quanto agli uomini, previa
ricongiunzione, ai sensi dell’art.
1 della legge n. 29 del 1979, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei
contributi versati nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

2. chiedevano che il Tribunale volesse accertare, e
riconoscere, il diritto ad ottenere, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo al perfezionamento del diritto ovvero al compimento del 65° anno per
gli uomini e del 60° anno per le donne, la pensione di vecchiaia integrata
secondo le norme del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della citata legge n. 377
del 1958, art. 2, comma 1, punto 1, e art. 3 e successive modificazioni e
integrazioni, inutilmente richiesta all’Inps;

3. il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte
d’appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado, rigettando la
domanda;

4. per la Corte territoriale, dall’esercizio
dell’opzione per un beneficio pensionistico, anticipato ed alternativo a quello
preteso, era derivata la perdita del diritto a conseguire l’integrazione
correlata ad altro e diverso titolo previdenziale, ormai estinto alla data di
raggiungimento dell’età pensionabile;

5. F.I.Y., quale erede di F.N. ed altri ricorrenti
in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi,
ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito l’Inps, con
controricorso;

 

Considerato che

 

6. con i motivi di ricorso si deduce violazione
degli artt. 112, 435,
421 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito
omesso di pronunciare sulla domanda (così in ricorso) di inammissibilità o
improcedibilità dell’appello per la mancata notifica dello stesso nei termini
di legge (primo motivo); violazione degli artt. 32 della legge n.377 del 1958, 1 della legge n.29 del 1979,
2, 3, 10 della legge n. 377 del 1958, per avere i giudici del gravame ritenuto
la ricongiunzione all’assicurazione generale obbligatoria dei contributi
versati al fondo, relativi alla pensione IVS, preclusiva del riconoscimento del
diritto all’integrazione della pensione al raggiungimento dell’età pensionabile
in relazione alla contribuzione integrativa versata al Fondo (secondo
motivo);violazione dell’art. 2033 cod.civ. in
quanto, pur volendo accedere alla tesi espressa dalla sentenza impugnata, i
contributi versati al Fondo per l’erogazione dell’integrazione, e a ciò
esclusivamente finalizzati, non rientrano nel principio solidaristico tipico
del sistema previdenziale generale e, rimanendo non utilizzati dall’iscritto,
costituiscono un indebito arricchimento per il Fondo con diritto alla
restituzione e ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento tra
iscritti che detta somma abbiano riscattato e coloro ai quali, pur nelle medesime
condizioni, venga negata la possibilità di percepire il trattamento a carico
del Fondo, nella misura del 75 per cento, per non averlo riscattato nel termine
previsto dall’art. 7, legge n.587 del 1971, decorso il quinto anno precedente
il compimento dell’età pensionabile, secondo le norme del Fondo (terzo motivo);

7. il ricorso è da rigettare;

8. il primo motivo, che si limita, peraltro, ad una
mera sintesi narrativa della vicenda processuale come asseritamente svoltasi, è
inammissibile per l’evidente devoluzione del vizio di omessa pronuncia in luogo
della denuncia della nullità della sentenza per error in procedendo)

9. una violazione dell’art.
112 cod.proc.civ. è denunciarle, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. soltanto ove l’omessa pronuncia
riguardi domande od eccezioni di merito e non anche eccezioni di rito o mere
difese e, nella specie, trattasi per l’appunto di eccezione di rito e non di
domanda, come erroneamente qualificata dal ricorrente la dedotta
inammissibilità/improcedibilità del gravame;

10. inoltre non si versa in ipotesi di mancata
decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una
statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella specie in riferimento
al rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella
sentenza che ha valutato, nel merito, i motivi posti a fondamento del gravame
(ex multis, Cass. n. 10696 del 2007 e numerose successive conformi);

11. la questione posta con il secondo motivo del
ricorso all’esame è stata, di recente, affrontata da Cass. n. 17259 del 2018
(seguita, fra le altre, da Cass. n.28775 del 2018)
la cui condivisa motivazione si riporta nei passaggi argomentativi che seguono;

12. la legge n. 377 del 1958, come modificata dalla
legge n. 587 del 1971, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti,
la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette con qualifica impiegatizia;

13. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei
confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni
stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi
dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti,
nonché di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto,
mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale
complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini
di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti
aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce
una gestione autonoma dell’I.N.P.S.;

14. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente
alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione
obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e
computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica
pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale
sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che
siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita
della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. n. 2298 del 1986; Cass. n. 2767 del 2016);

15. le prestazioni pensionistiche che il Fondo
conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità
e le pensioni ai superstiti;

16. le norme che disciplinano i trattamenti
previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di
anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori
esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli
iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo
nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività
non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO,
dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. n. 8892 del 2016);

17. attraverso tale ricongiunzione è possibile
richiedere (come già rilevato da Cass. n.8892 del 2016 cit.) la liquidazione
della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con
la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età
pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto,
nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di
ricongiunzione nell’AGO (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29 del 1979
dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), gli artt. 21 e segg. della legge n.
377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo e i requisiti richiesti
per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono
quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non
sono cumulabili con quelle a carico del Fondo esattorie;

18. gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione
generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO
e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva;

19. da tanto premesso e nella citata cornice
normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati
esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a
carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere
imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente
(v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000,
n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione
obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere
erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a
carico dell’AGO;

20. gli attuali ricorrenti e, per alcuni, il dante
causa, previa ricongiunzione, prevista dalla legge
n. 29 del 1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli
Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il
Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento
della pensione di anzianità, ottennero detto trattamento a carico dell’AGO;

21. compiuta la richiamata età anagrafica (65 anni
gli uomini e 60 le donne), hanno rivendicato il diritto di ottenere la quota
integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato
i contributi al Fondo, sul rilievo della maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia e alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza per
gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie;

22. operatività ed effetti del ricongiungimento
realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, come sopra descritti,
comportano l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione
di vecchiaia così come l’integrazione prevista dall’art. 2, primo comma punto
1, e dall’art. 3 della legge n. 377 del 1958, giacché a seguito della
effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di
anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe spettata secondo
le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata
l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del
Fondo, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla
liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella
che sarebbe maturata a carico dell’AGO;

23. conclusivamente, una volta trasferita ed
utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la
quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era
alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che
presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione
volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento
della quota integrativa e della contribuzione AGO);

24. di tali disposizioni questa Corte di
legittimità, con la richiamata decisione del 2018, in continuità con Cass. n.
8892 del 2016, ha anche vagliato la conformità ai canoni costituzionali (artt. 3, 38, comma
2, e 36 della Costituzione) escludendo
qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale rimarcando, fra l’altro, che
l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è
disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata a giudizi di
convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del
parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti
differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione
sospettata di incostituzionalità;

25. anche il terzo motivo è da rigettare, in
continuità con i precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n.17259
del 2018 cit.) che hanno già ritenuto, in coerenza con natura e modalità di
funzionamento del Fondo, non ravvisabile alcun indebito arricchimento in favore
dell’Inps, arricchimento che si sarebbe compendiato nel trattenere
l’integrazione senza corrispondere alcunché all’attuale ricorrente;

26. la legge n. 377 del 1958, art. 32 e la legge n.
587 del 1971, art. 7 (che in origine attribuiva all’iscritto al Fondo, cessato
dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per
la pensione di vecchiaia, la facoltà – da esercitare non prima di un anno dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque
anni – di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75
per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della
pensione obbligatoria) attribuiscono la predetta facoltà anche all’iscritto il
quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione
per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto
anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo;

27. il sistema così ricostruito mira ad assicurare
una sorta di trattamento previdenziale sia ai soggetti che, cessando dal
servizio, non possono più maturare il dritto alla pensione, sia a coloro che lo
matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta
evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art.
7, a questi ultimi soggetti (v. Cass. n. 19290 del
2015);

28. non si tratta, tecnicamente, di un vero e
proprio rimborso, poiché nell’ipotesi dell’art. 32 legge n. 377 cit. non
vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzabili per il fatto che il
dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene
disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75 per
cento dei contributi versati, su richiesta dell’interessato, facoltà che
sarebbe spettata anche all’attuale ricorrente se lo stesso, per propria scelta,
non avesse optato per la ricongiunzione della contribuzione relativa al fondo
esattorie presso il Fondo lavoratori dipendenti, che gli ha liquidato la
pensione di anzianità altrimenti non ottenibile dal fondo esattorie;

29. neanche sussistono, al riguardo, dubbi di
legittimità costituzionale giacché impianto della legge e meccanismo di
operatività dallo stesso previsto sono stati disattesi per effetto della scelta
del pensionato, evidentemente correlata a giudizi di convenienza individuale, che
esclude la violazione anche solo ipotetica del parametro della parità di
trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni
obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità;

30. in conclusione, la sentenza impugnata, che si è
conformata agli esposti principi, è immune da censure e il ricorso va
rigettato;

31. le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;

32. ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del
2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e
altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n.115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,comma 1 -bis, se dovuto.

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