Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18954

Illegittima la cessione dei contratti di lavoro, Mancanza
ramo di azienda preesistente al trasferimento e funzionalmente ed
economicamente autonomo, Impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata
al licenziamento

 

Fatti di causa

 

1. Nella impugnata sentenza della Corte di appello
di Trieste (n. 160 pubblicata il 10.10.2017), per quello che interessa in
questa sede, si legge che il Tribunale della stessa città, con pronuncia del 20.11.2014,
in accoglimento dei ricorsi presentati da C.M., D.P.A., F.A., M.M., P.G., P.G.,
T.T., T.R. e U.A., lavoratori della I. spa e ceduti, con decorrenza gennaio
2009, alla I. M., aveva dichiarato illegittima la cessione dei contratti di
lavoro, osservando che mancava in concreto un ramo di azienda preesistente al
trasferimento e funzionalmente ed economicamente autonomo, in quanto non poteva
essere considerato “ramo di azienda” ai sensi dell’art. 2112 cc una entità appositamente e
formalmente individuata dalle parti al momento del trasferimento.

2. Il primo giudice aveva ritenuto, altresì,
inapplicabile al caso in esame la decadenza introdotta dall’art. 32 co. 4 lett. c) della legge
n. 183 del 2010; aveva considerato esclusa l’acquiescenza o il mutuo
consenso al trasferimento; aveva respinto l’eccezione preliminare di difetto di
interesse ad agire e aveva reputato irrilevante la mancata impugnazione dei
pregressi accordi collettivi che avevano preceduto l’operazione di scorporo del
ramo di azienda.

3. La Corte di appello di Trieste, con la citata
sentenza, ha confermato la pronuncia di prime cure respingendo sostanzialmente
le censure, sollevate dalla società, in ordine ai singoli passaggi
motivazionali ed argomentativi della pronuncia gravata.

4. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto
ricorso per cassazione la I. spa affidato a quattro motivi, illustrati con
memoria.

5. C.M., D.P.A., F.A., M.M., P.G., T.T., T.R. e U.A.
hanno resistito con controricorso.

6. Nelle more del presente giudizio è stato
depositato verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto in data
8.11.2018 tra P.G. e la I. spa.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (accettazione espressa,
da parte dei resistenti, della cessione del proprio contratto di lavoro da I.
spa a I. M.), ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc.
Si sostiene che la Corte territoriale non aveva considerato che i lavoratori
avevano accettato espressamente la cessione del loro contratto di lavoro presso
I. M. avendo firmato per accettazione (e non solo per ricevuta) la lettera del
29 dicembre 2008 con cui I. spa aveva comunicato loro la cessione del contratto
di lavoro a I. M.: ciò aveva determinato, pertanto, una regolare cessione dei
contratti di lavoro ex art. 1406 cod. civ.

3. Con il secondo motivo, articolato su tre profili,
si denunzia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,
la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
100 cpc, 1406 cod. civ., 1175 cod. civ., 1375
cod. civ. e 1372 cod. civ., in relazione:
a) al consenso tacito dei resistenti alla cessione ad I. M. dei loro contratti
di lavoro ex art. 1406 cc; b) alla rinuncia
tacita dei resistenti all’impugnazione del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. c) alla risoluzione per mutuo
consenso del rapporto di lavoro tra i resistenti ed I. spa. La ricorrente
deduce che i giudici di seconde cure non avevano valutato, ai fini sopra
indicati, che i lavoratori avevano promosso la loro causa nel dicembre 2013,
ovverosia 5 anni dopo il trasferimento (avvenuto il 1° gennaio 2009) senza mai
rivendicare alcunché durante questo periodo in cui avevano serenamente lavorato
alle dipendenze di I. M. e, pertanto, con riguardo a ciascuna delle fattispecie
di cui sopra, derivava l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse
ad agire ex art. 100 cpc.

4. Con il terzo motivo la I. spa censura la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010,
in relazione alla decadenza, da parte dei resistenti, dall’impugnazione del
trasferimento del ramo di azienda da I. spa a I. M., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di
appello di Trieste erroneamente ritenuto che i nuovi termini di decadenza, di
cui al citato articolo, non si applicassero ai contratti cessati prima
dell’entrata in vigore della nuova norma, non essendo questa dotata di
efficacia retroattiva.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112
cod. civ., in relazione all’esistenza, in capo al ramo di azienda oggetto
del trasferimento, di tutti i requisiti di cui all’art.
2112 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.
3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che, nella
fattispecie in esame, non fosse ravvisabile: a) un ramo preesistente alla
cessione; b) dotato di autonomia funzionale; c) il cui scorporo era stato
oggetto di accordo tra le parti sociali stipulato all’esito della procedura, di
talché non era più possibile agire in giudizio per ottenere una diversa
individuazione dei confini del ramo di azienda oggetto di trasferimento.

6. Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il
giudizio relativamente al rapporto processuale intercorrente tra I. spa e P.G.,
nulla disponendo in ordine alle spese in assenza di costituzione dell’intimato.

7. Dal verbale di conciliazione in sede sindacale,
stipulato l’8.11.2018, infatti, si rileva (punto 3.1) che la società
-esclusivamente nei confronti del dipendente- rinunciava all’impugnazione della
sentenza di secondo grado sul “Trasferimento” nonché agli atti,
all’azione e a tutte le domande contenute nel ricorso per cassazione sul
“Trasferimento”; il dipendente P., a sua volta, accettava le rinunce
della società.

8. Il primo motivo è inammissibile per due profili.

9. In primo luogo perché, vertendosi in ipotesi di
cd. “doppia conforme”, non è consentito denunziare vizi ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc su questioni di fatto, ai
sensi dell’art. 348 ter u.c. cpc, riguardando
la censura, nella specie, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
rappresentato dalla avvenuta cessione, da parte dei lavoratori, del proprio
contratto di lavoro da I. spa a I. M. spa.

10. In secondo luogo, la doglianza – come formulata
– è priva di specificità non essendo stato riportato il testo integrale del
documento in virtù del quale la ricorrente assume avvenuta la consenziente
cessione del contratto ex art. 1406 cc,
impedendo, così, a questa Corte una corretta verifica di legittimità in assenza
della precisa indicazione di elementi fattuali in concreto condizionanti gli
ambiti di operatività della dedotta violazione.

11. Il secondo motivo è inammissibile in relazione a
tutti gli aspetti indicati (sul consenso tacito dei lavoratori alla cessione
dei loro contratti di lavoro; sulla rinuncia tacita all’impugnazione del
trasferimento ex art. 2112 cc; sulla
risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro tra i resistenti e la I.
spa).

12. Le tre ipotesi citate sono state escluse dalla
Corte territoriale con adeguata e congrua motivazione, sottolineando, da un
lato, che il tempo trascorso per fare valere i propri diritti non era un
elemento idoneo, da solo, a dimostrare il completo disinteresse per tali
diritti e, quindi, a rinunciare all’accertamento dell’attuale persistenza
dell’originario rapporto di lavoro con la società o concordare con quest’ultima
il suo scioglimento e, dall’altro, che, una volta ricevuta la lettera del
dicembre del 2008, che comunicava loro la prosecuzione ex lege del rapporto di
lavoro con I. M. a partire dall’1.1.2009, i lavoratori non potevano che
eseguire la prestazione dovuta a favore del nuovo formale datore di lavoro, a
scanso del rischio di perdere il posto e le retribuzioni.

13. Al riguardo, infatti, si intende dare continuità
al consolidato orientamento affermatosi in tema di contratto a tempo
determinato (cfr. Cass. 12.12.2017 n. 29781; Cass. 30.5.2018 n. 13660) secondo
il quale l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta allo
scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito,
sindacabile nei limiti consentiti dall’art. 360 co.
1 n. 5 cpc, tempo per tempo vigente.

14. Le censure come formulate, quindi, non
riguardano le asserite violazioni di legge ma si sostanziano in una
rivisitazione della ricostruzione in fatto della vicenda, non consentita in
sede di legittimità anche perché, come sopra specificato, si verte in ipotesi
di cd. “doppia conforme” che preclude l’esame del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc.

15. Il terzo motivo è infondato.

16. Giova evidenziare che l’art. 32 co. 4 della legge n. 183 del
2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai
contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni
di legge previgenti al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della
presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa
l’ipotesi prevista dall’art. 27
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, si chieda la costituzione
o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal
titolare del contratto».

17. Il problema che si pone è quello di accertare se
il regime della decadenza di cui alla citata disposizione si applichi anche
alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art.
2112 cod. civ., avvenute prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010.

18. La Corte di merito ha escluso tale applicabilità
sul presupposto che la disposizione di cui all’art. 32 co. 4 legge citata, per
i contratti già scaduti al momento della sua entrata in vigore, fa riferimento
solo a quelli “a termine” e non anche alle altre fattispecie.

19. La conclusione dei giudici di merito va
confermata sia pure con le integrazioni motivazionali che seguono.

20. A tal uopo è opportuno premettere che la ratio
dell’art. 32 della legge n. 183
del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la
previsione dell’art. 6 della
legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull’impugnativa
stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019).

21. La finalità è quella di contrastare pratiche di
rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per
provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale
sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in
situazioni in cui si ha l’esigenza di conoscere, con precisione ed entro
termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell’organico
aziendale.

22. Tuttavia, trattandosi di una limitazione
temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, tanto da
dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità,
si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con
riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall’art. 32 co. 4 lett. d) legge
citata (Cass. n. 13179 del 2017).

23. Tale rigorosità deve confrontarsi
necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza, in
considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della
successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei
possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di
tipo estensivo o analogico della norma in questione.

24. Sempre sotto il profilo esegetico della legge,
va ribadito che l’interpretazione letterale è il primo criterio interpretativo
e, solo quando questo non sia chiaro ed univoco, il significato e la connessa
portata precettiva possono essere integrati con l’esame complessivo del testo e
della “mens legis” (Cass. n. 5128 del 2001; Cass. n. 12081 del 2003; Cass. n. 24165 del 2018).

25. Orbene, il dato da cui partire è rappresentato
dal fatto che questa Corte più volte ha già esaminato, sia pure in materie
diverse, il problema attinente alla determinazione dell’incidenza di una legge
sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza in una situazione
ancora pendente (Cass. n. 15352 del 2015; e Cass.
n. 29754 del 2019), come nel caso di specie.

26. Premesso che la previsione di un termine di
decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo
e, cioè, non può fare considerare maturato, in tutto o in parte, un termine
facendolo decorrere prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia
istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell’ordinamento
in materia di termini, che ove una modifica normativa introduca un termine di
decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle
situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con
riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa.

27. Ciò in un’ottica di bilanciamento di due
contrapposte esigenze, ovverosia, da un lato, quella di garantire l’efficacia
del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del
termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato,
onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo
stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).

28. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che
l’intervento normativo successivo può incidere non solo su situazione di mero
affidamento, ma anche su diritti soggettivi (Corte Cost. 18.10.2010 n. 302; Corte Cost. 16.7.2009 n. 236).

29. Si è anche precisato che la realizzazione di
tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata
dal legislatore con l’art. 252 disp. att. cod. civ.,
disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come
affermato già dalla Corte Costituzionale con la
sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di
Cassazione (Cass. n. 6173 del 2008; Cass. n. 5811 del 2010; Cass. n. 6705 del 2010;
Cass. n. 25746 del 2009).

30. Tuttavia l’applicazione di detti principi,
secondo la giurisprudenza sopra richiamata, richiede due condizioni: a) la
prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non era prevista, per la
fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita
dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi
normativi.

31. La questione si sposta, pertanto, nell’accertare
se possa considerarsi presente, nella disposizione in commento, un passaggio
letterale o logico-sistematico che possa chiarire se vi sia stata una voluntas
legis circa la individuazione della decorrenza dell’ambito operativo della
norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto
intertemporale.

32. Ritiene il Collegio che la verifica debba essere
condotta nell’ambito dell’intero comma
4 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

33. Si è fatto sopra riferimento alla decisività
dell’interpretazione letterale e, proprio avendo riguardo ad essa, deve porsi l’attenzione
sulla locuzione “con termine decorrente dalla data del
trasferimento”.

34. Dalla lettura del testo si evince che il
legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie
contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine
da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione
temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la
data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ.,
sia successiva alla data di entrata in vigore della legge
n. 183 del 2010.

35. Invero, esclusa come detto in precedenza la
natura retroattiva della legge che introduce un termine di decadenza prima non
previsto e statuito, in modo specifico, un momento particolare per la
individuazione della decorrenza da cui computare la decadenza, si deve
argomentare che i rapporti non ancora esauriti non possono essere regolati dal
principio di cui all’art. 252 disp att. cod. civ.,
proprio perché la detta precisazione – nella articolazione della norma- si pone
non solo come caratterizzante, in modo statico, la struttura della fattispecie,
dando certezza alle singole scansioni temporali riguardanti la fase
impugnatoria, ma si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a
limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione.

36. La specifica indicazione del momento della
“data del trasferimento” deve essere inteso, pertanto, come il dies a
quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza
medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che
lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere
il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a
disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza
non soggette a decadenza.

37. Significativo, infatti, sotto quest’ultimo
aspetto, è il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di
“trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione
preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo
addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che
è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del
termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il
suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova
legge.

38. Tale conclusione, come correttamente precisato
dalla Corte territoriale, trova poi conforto, sotto il profilo
logico-sistematico, nell’assenza, nel comma 4 dell’art. 32 citato, di
una analoga disposizione a quella prevista per i contratti a termine, ove
invece è stata disciplinata chiaramente l’ipotesi anche per quelli già scaduti.

39. Alla stregua di quanto esposto, ritiene il
Collegio che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 cc, il cui trasferimento sia avvenuto
prima della entrata in vigore della legge n. 183
del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all’art. 32 co. 4 lett. c) della
legge citata.

40. Il quarto motivo, infine, è anche esso
infondato.

41. Invero la Corte territoriale ha ritenuto che,
nel caso in esame, non fosse stata effettuata una regolare cessione del ramo di
azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.,
perché dalla istruttoria espletata non era emerso che, prima dello scorporo di
I. M., esisteva in I. un ramo di azienda inteso come un autonomo e stabile
gruppo di lavoratori funzionalmente organizzato in modo unitario, dotato – nel
suo complesso – di tutte le competenze ed esperienze tecniche e professionali
necessarie e sufficienti a svolgere, mediante l’utilizzo di propri (e idonei)
beni strumentali (materiale e immateriali, mobili e immobili), l’attività di
consulenza informatica, sviluppo di software, manutenzione e assistenza dei
clienti, rivolta in modo specifico e prevalente (se non esclusivo) a soggetti
privati o Enti pubblici diversi dalla Regione Friuli ed Enti con questa
convenzionati.

42. Sotto il profilo giuridico, il concetto
delineato dalla Corte di merito è conforme alla giurisprudenza comunitaria (ex
plurimis Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C -51/00; sentenza 28
settembre 2015, C – 4587/12 e più recente 11 luglio 2018, C – 60/17) nonché a quella di legittimità (Cass. 26 luglio 2016 n. 15438; Cass. 28 aprile 2014 n. 9361), secondo cui il
trasferimento deve riguardare «una entità economica che conserva la propria
identità intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una
attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

43. La statuizione dei giudici di seconde cure è,
poi, condivisibile anche in ordine all’ulteriore requisito della
“preesistenza” che, pur dopo l’emendamento apportato all’art. 32 del D.lgs. n. 276/2003 al
disposto dell’art. 2112 cc, la giurisprudenza
di legittimità ha continuato, condivisibilmente, a ritenere indispensabile per
la configurabilità del ramo aziendale unitamente al requisito dell’autonomia
funzionale (cfr. ex aliis Cass. 24 gennaio 2018 n.
1769; Cass n. 15438/2016).

44. Infine, anche l’assunto -secondo il quale la
mancata impugnazione dell’accordo ex art. 47 legge n. 428 del 1990
(giova precisare che non si verte nell’ipotesi di azienda in crisi regolata dai
commi 4 bis e 5) non è pregiudiziale all’azione diretta alla declaratoria della
illegittimità della cessione dei rapporti di lavoro avvenuti ex art. 2112 cc, con richiesta di ripristino presso
l’originario datore di lavoro – è condivisibile in quanto, sebbene a tali
accordi non si applichino i principi dettati dagli artt. 4 e ss. della legge n. 223
del 1991 (cfr. Cass n. 1383 del 2018),
tuttavia non è previsto dalla legge che la loro previa impugnazione sia
condizione di procedibilità e proponibilità della domanda e, anzi, essi
presuppongono un valido trasferimento ex art. 2112
cc, incidendo sul quomodo dello stesso di cui non attestano, però, la
legittimità, restando, quindi, salva la possibilità di autonoma impugnazione in
difetto dei presupposti di legge.

45. In punto di diritto, pertanto, le argomentazioni
gravate sono corrette e giuridicamente esatte.

46. In punto di fatto, deve precisarsi che,
nonostante la prospettazione delle censure come violazioni di legge, esse si
risolvono, essenzialmente, in una sollecitazione di una rivisitazione del
merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria
operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di
esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di
legittimità (Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18 marzo 2011 n. 6288;
Cass. 19 marzo 2009 n. 6694).

47. Né è ipotizzabile, nel caso de quo, un vizio di
sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge
atteso che il procedimento valutativo di tale censura richiede, come
presupposto, fatti incontroversi non ravvisabili nell’odierno giudizio
-relativamente a quanto evidenziato nella gravata pronuncia e quanto sostenuto
dalla ricorrente – con riguardo alla esistenza, per esempio, del Contact Center
(al quale non apparteneva nessuno del lavoratori parti in causa) che passò in
blocco a I. M., salvo, poi, continuare ad operare esclusivamente per I..

48. Non si verte, pertanto, in una asserita errata
interpretazione della norma di legge ovvero in una eventuale falsa applicazione
sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé
incontroverso, inerendo, invece, la doglianza alla tipica valutazione del
giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 7394 del
2010; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 24905
del 2019), non denunciato né ravvisabile nel caso di specie.

49. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve,
pertanto, essere rigettato nei confronti dei controricorrenti.

50. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da
dispositivo.

51. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il processo nei confronti di P.G.

Rigetta nel resto il ricorso. Condanna la ricorrente
al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18954
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