La pensione del Fondo telefonici relativa all’anzianità contributiva anteriore al 1993 va calcolata secondo il regime precedente.

Nota a Cass. 26 agosto 2020, n. 17789

Gennaro Ilias Vigliotti

Ai sensi del D.LGS. n. 503/1992 (art. 7, co. 4), è stata sancita “l’applicabilità della rivalutazione anche alle forme di previdenza sostitutive, quale era il Fondo telefonici, senza operare tra le predette forme alcuna distinzione, a dimostrazione che anteriormente detta rivalutazione non era applicabile perché altrimenti la medesima non avrebbe avuto ragione di essere emanata”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione 26 agosto 2020, n. 17789 (conforme ad App. Roma 28 novembre 2013; v. anche Cass. n. 6262/2011) relativamente al caso di una lavoratrice iscritta al Fondo di previdenza per gli addetti al servizio di telefonia che, nel periodo 1° giugno 1958 – 30 giugno 1973, data in cui cessava dal servizio con il possesso dei requisiti contributivi per il diritto a pensione di vecchiaia, ma prima del compimento dell’età pensionabile, aveva presentato domanda per la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile (il 55° anno, il 17 settembre 1993) e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età.

Nel determinare la retribuzione pensionabile, l’INPS aveva assunto l’importo della retribuzione assoggettata a contribuzione nel corso degli ultimi dodici mesi di servizio (luglio 1972 – 20 giugno 1973) senza procedere alla rivalutazione della retribuzione pensionabile e liquidato la prestazione pensionistica mensile incrementata, negli anni successivi, solo per effetto della perequazione automatica.

La domanda per la rivalutazione della retribuzione pensionabile e la ricostituzione della pensione con i criteri di cui all’art. 7, co. 4, D.LGS. n. 503/1992, accolta in primo grado, era stata rigettata da App. Roma 28 novembre 2013, con decisione confermata dalla sentenza in commento.

Nello specifico, la Cassazione precisa che in base all’art. 13, D.LGS. n. 503/1992, cit., il regime transitorio per il calcolo delle pensioni stabilisce che l’importo della pensione relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993 deve essere calcolato secondo il regime precedente. Ciò, in quanto la contribuzione che il ricorrente pretendeva di rivalutare, risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma (nella specie al 1973) “si colloca nella cornice normativa ante riforma, a nulla rilevando che il diritto a pensione sia maturato successivamente (come, nella specie, al raggiungimento del requisito anagrafico)”.

Il Collegio, chiarisce altresì che i regimi previdenziali speciali, in quanto caratterizzati da peculiarità che li differenziano dal sistema previdenziale generale ordinario sovente per aspetti che si traducono in maggiori vantaggi per l’assicurato, vanno considerati nel loro complesso, senza che sia possibile una parificazione al sistema generale limitata ad alcune previsioni (Cass. n. 6262/2011, cit. e Cass. n. 11836/2002).

Nell’attuale sistema previdenziale, caratterizzato da una pluralità di regimi speciali, non è pertanto prevista una disciplina previdenziale unica applicabile a tutti e derogabile soltanto in melius in relazione a singole disposizioni ricavabili dalle rispettive discipline speciali (così, Cass. n. 11836/2002, cit.).

Vi è cioè una “disparità di trattamento tra coloro che sono soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e coloro che sono soggetti a sistemi previdenziali speciali”. Tale disparità è giustificata sia dalle peculiarità che connotano i rapporti di lavoro delle varie categorie, sia dalla “spiccata diversità sussistente tra i regimi speciali (collegati all’entità dei contributi versati) e il regime ordinario generale (contraddistinto, tra l’altro, dal criterio di solidarietà, dall’apporto finanziario dello Stato, dall’esistenza di pensioni minime, sociali, ecc.)”.

Pensione di vecchiaia e rivalutazione
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