Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 368
Raccolta fondi per iscritti di Federazione professionale.
Adempimenti fiscali. Articoli 27,
28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e articolo 6 del Testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
è stato esposto il seguente
Quesito
La Federazione istante, fa presente di essere un
ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, che nel mese di aprile
2020, ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare il fondo di
solidarietà “ALFA” (di seguito “Fondo di Solidarietà”).
Il Fondo di Solidarietà verrà utilizzato per
supportare con l’intero ammontare delle donazioni i propri iscritti colpiti da
COVID-19 e le loro famiglie. Nello specifico,le risorse del fondo saranno
utilizzate per le seguenti finalità:
1. sostenere gli iscritti costretti a dover lasciare
la propria abitazione per il periodo di quarantena, anche volontaria, per
evitare il contagio ai propri familiari. A tal fine, è previsto il rimborso
delle spese sostenute per affitto, spesa alimentare,spostamenti, ed aiuto alla
gestione familiare durante l’assenza, mediante l’erogazione di un importo
forfetario di euro 75 al giorno, per un massimo di 30 giorni. Il richiedente
dovrà produrre ricevuta di pagamento di spese di
affitto/locazione/albergo/altra sistemazione abitativa durante il periodo di
quarantena e dovrà autocertificare di essersi allontanato dal proprio nucleo
familiare per ragioni di quarantena e di aver dovuto reperire un diverso
alloggio a pagamento. Il rimborso dell’importo di euro 75 al giorno sarà
erogato anche se superiore alla spesa di affitto documentata per coprire le
altre spese (alimentari, spostamenti ed aiuto alla gestione familiare) non
agevolmente documentabili.
2. sostenere gli iscritti che sono guariti dal
contagio per le spese extra per cure mediche e riabilitative dovute al
contagio, con un’attenzione anche al sostegno psicologico.
È previsto il rimborso delle spese fino ad un
massimo di euro 10.000 per le spese mediche e riabilitative e di euro 2.000 per
le spese di sostegno psicologico. Il richiedente dovrà allegare, oltre alla
certificazione medica attestante la malattia o la prescrizione medica della
terapia di supporto psichiatrico/psicologico/psicoterapia, i documenti di spesa
sanitaria/riabilitativa/di supporto psicologico.
3. sostenere gli iscritti che sono impossibilitati a
lavorare a causa del contagio da coronavirus. È prevista la corresponsione di
un’indennità di euro 100 al giorno per ogni giorno di degenza e successivo
periodo di riabilitazione (massimo 30giorni lavorativi successivi alla
dimissione da struttura ospedaliera ovvero da ultimo tampone negativo e
comunque sino ad un massimo di 50 giorni). Il richiedente dovrà allegare la
certificazione medica attestante la malattia.
4. sostenere le famiglie degli iscritti deceduti per
Covid-19. È prevista la corresponsione di un’indennità forfetaria di un minimo
di euro 20.000 in favore di coniuge, convivente more uxorio e figli di età non
superiore a 26 anni dell’iscritto deceduto a causa del COVID-19. Il richiedente
dovrà allegare il certificato di decesso ed il certificato medico attestante la
causa del decesso da COVID-19.
Ciò premesso, la Federazione in considerazione di
quanto previsto dall’articolo 6
del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18, chiede quali siano gli obblighi in capo alla
stessa in merito all’assoggettamento a ritenuta d’acconto e certificazione
degli importi da corrispondere sulla base delle finalità e con i criteri sopra
riportati.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
La Federazione ritiene che ai sensi degli articoli 27 e seguenti del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme di cui ai punti 1, 2 e 3 non siano da
qualificarsi proventi conseguiti in sostituzione di redditi e,
conseguentemente, da non assoggettare a ritenuta d’acconto ai fini Irpef.
Analogamente, la Federazione ritiene che le somme di
cui al punto 4 non siano imponibili ai sensi dell’articolo 6 del Tuir.
Parere dell’agenzia delle
entrate
Con il decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto
“Cura Italia”), sono state introdotte misure volte a proteggere la
salute dei cittadini, nonché a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare
la forza lavoro.
In particolare, relativamente a tali ultimi due
obiettivi, il citato decreto ha previsto specifiche disposizioni, anche di
carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza
COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.
Per quanto d’interesse in questa sede, si rileva che
l’articolo 27 del decreto
Cura Italia riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il
mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo articolo 28, invece, riconosce
ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un’indennità per il mese di marzo 2020,pari a 600
euro.
Entrambi gli articoli menzionati dispongono che le
citate indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
IRPEF.
Inoltre, al comma 2, gli articoli 27 e 28 in esame,
prevedono, rispettivamente, che «L’indennità di cui al presente articolo è
erogata dall’INPS, previa domanda».
Nella fattispecie rappresentata nell’istanza, si
rileva che le indennità, alcune delle quali erogate a titolo di rimborso spese,
sono corrisposte direttamente dalla Federazione istante e non dall’Ente
previdenziale previa domanda dell’interessato,come richiesto dal legislatore.
Al riguardo, si evidenzia che secondo il costante
orientamento della Corte di Cassazione, le norme di esenzione in materia
tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale,
sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo
12 delle preleggi del Codice Civile che dispone «Nell’applicare la legge
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore».
Ne consegue che alle indennità in esame non possono
essere estesi in via analogica i regimi esentativi previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto Cura
Italia, dal momento che, come evidenziato, sono erogate non nel rispetto
dei presupposti richiesti dal legislatore.
Per completezza, si fa presente, infine, che non si
ritengono pertinenti alla fattispecie rappresentata gli articoli 29 e 30 del decreto
Cura Italia, menzionati dalla Federazione, dal momento che tali disposizioni
attengono, rispettivamente, alle «Indennità dei lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali» e alle «Indennità del settore agricolo».
Ciò considerato, si osserva che il Regolamento
(reperito sul sito istituzionale dell’istante), disciplinante la campagna di
raccolta fondi in esame, prevede, tra l’altro,che la predetta raccolta ha
carattere di straordinarietà ed è realizzata in conformità di quanto previsto
dall’articolo 99 del D.L. n. 18
del 2020 secondo cui «per le erogazioni liberali di cui al presente
articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita
rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto
corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale
separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica
amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro
idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e
dell’impiego delle suddette liberalità».
Inoltre, il citato Regolamento stabilisce che
“Le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal
conto corrente dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti.
La Federazione registrerà in modo separato ciascuna
singola erogazione rilasciando al beneficiario le certificazioni previste dalla
normativa vigente.
Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni
effettuate”.
Infine è previsto che «Qualora al termine della
campagna siano presenti nel fondo di solidarietà … delle somme non impegnate
e non erogabili, … le stesse saranno destinate, previa delibera del Comitato
Centrale» a specifiche iniziative nei confronti degli iscritti.
In ragione di tali disposizioni, è ragionevole
considerare la Federazione istante,nella fattispecie rappresentata, un mero
strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni
che, altrimenti, sarebbero versate direttamente agli iscritti colpiti da
COVID-19.
Considerato che in quest’ultima ipotesi, tali
erogazioni non genererebbero materia imponibile in capo ai beneficiari, si
ritiene, analogamente, che le medesime indennità percepite per il tramite della
Federazione istante non possano costituire reddito imponibile per i
beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di
cui all’articolo 6 del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati
nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.