Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 371

Istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), L.
27 luglio 2000, n. 212. Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla
cessione della partecipazione, Applicazione dell’articolo 20 del T.U.R.

 

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA S.p.A. (di seguito anche “ALFA” o
l'”Istante”) in data … ha sottoscritto con il Gruppo BETA un
accordo che definisce termini e condizioni delle seguenti operazioni:

– conferimento del proprio ramo aziendale deputato
all’attività di … (di seguito il “Conferimento”) a favore di BETA 2
S.p.A., controllata da BETA 1 S.p.A. Nello specifico l’oggetto del conferimento
è costituito da tutte le attività e passività relative alla prestazione di
servizi di … e comprende: (i) i contratti con gli esercenti convenzionati per
la fornitura del servizio di …; (ii) i contratti con partner commerciali e
fornitori relativi all’esercizio dell’attività di …; (iii) beni, contratti,
rapporti giuridici (inclusi i rapporti di lavoro dipendente relativi a tutto il
personale impiegato nell’ufficio “…” e preposto allo svolgimento
dell’attività oggetto di conferimento), attività e passività per la fornitura
dei servizi conferiti;

– successiva cessione a BETA 1 S.p.A. della
partecipazione (di seguito la “Partecipazione”) pari al 13,6% nel
capitale sociale, ricevuta a fronte del conferimento per Euro 1.000 milioni;

– a seguito delle operazioni di cui sopra, ALFA
acquisterà da GAMMA Limited – socio di riferimento di BETA 1 S.p.A. – azioni di
quest’ultima, per Euro … , pari ad una quota di partecipazione corrispondente
al 9,9% del capitale sociale di BETA 1 S.p.A. L’operazione nel suo complesso
consentirà ad ALFA di valorizzare, tramite il conferimento del proprio ramo
d’azienda, l’attività di … finora svolta internamente, mantenendo altresì una
quota di partecipazione in un settore che presenta significative prospettive di
crescita del mercato dei servizi …

Il quesito proposto riguarda la corretta
qualificazione dell’operazione descritta ai fini dell’assoggettamento
all’imposta di registro, in base a quanto disposto dall’articolo 20 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (di seguito “TUR”).

L’istante fa rilevare che la Suprema Corte di
Cassazione, con l’ordinanza n. 23549 del 23 settembre 2019, ha dichiarato rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, così come
modificato dall’articolo 1, comma
87, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio
2018), in relazione agli articoli 53 e 3 Cost. In particolare la Suprema Corte ha
sottoposto al giudizio di legittimità costituzionale il citato articolo 20
nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la
intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla
registrazione, si devono prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili
dall’atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso
collegati.

L’istante inoltre fa rilevare che un’eventuale
declaratoria di incostituzionalità delle modifiche introdotte dalla Legge n.
205/2018 comporterebbe verosimilmente l’effetto di “ripristinare” la
previgente formulazione dell’articolo
20 del TUR.

ALFA chiede di voler confermare – sulla base dei
criteri interpretativi previsti dall’articolo 20 del T.U.R. – che
la complessiva operazione sopra descritta possa essere qualificata quale un
conferimento di ramo di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni
rivenienti dal conferimento, anche nell’ipotesi in cui la Corte Costituzionale
dichiarasse incostituzionali le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 ; e che, pertanto,
sia il Conferimento che la cessione della Partecipazione debbano essere
assoggettate, in ogni caso, all’imposta di registro nella misura fissa di Euro
200, ai sensi degli articoli 4
e 11 della Tariffa, Parte I,
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente

 

ALFA ritiene che l’operazione in esame debba
qualificarsi, in applicazione dell’articolo 20 del T.U.R., come
un conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni
rivenienti dal conferimento, da assoggettare all’imposta di registro nella
misura fissa di Euro 200, ai sensi degli articoli 4 e 11 della Tariffa, Parte I,
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

A supporto di quanto prospettato, l’Istante
rappresenta le proprie argomentazioni, evidenziando, preliminarmente, come la
situazione sostanziale che si determina a seguito dell’acquisto di una
partecipazione societaria, sotto il profilo tanto giuridico quanto economico,
sia profondamente diversa da quella che si determina in caso di acquisto
diretto dei beni da questa detenuti. Pertanto, nella sostanza, la vendita di
una partecipazione di una società che detenga un’azienda non è equivalente alla
vendita di tale azienda. Ciò, a maggior ragione, varrebbe quando la
partecipazione venduta non rappresenta, come nel caso in esame, la totalità
delle azioni della partecipata. La partecipazione ottenuta da ALFA a fronte del
conferimento rappresenterà soltanto una parte del capitale sociale della
conferitaria; conseguentemente, post conferimento, ALFA non disporrà nemmeno
indirettamente e nemmeno sul piano sostanziale, del ramo conferito.

Al contrario, la partecipazione sarà espressiva di
una quota indistinta del patrimonio della conferitaria.

Di conseguenza, ciò che BETA 1 S.p.A. acquisirà, sia
pure indirettamente, con la partecipazione sarà soltanto una quota indistinta
del patrimonio della conferitaria (e non certamente il ramo conferito da ALFA).

A parere della società istante, per quanto attiene
la “causa reale” della complessiva operazione, va considerato che
quella tra ALFA e BETA 1 S.p.A. è nella sostanza una partnership strutturata in
una logica di lungo periodo. In proposito, va richiamato che tale accordo
prevede, una volta perfezionato il conferimento e la successiva cessione della
partecipazione, che ALFA impiegherà buona parte del prezzo incassato per acquistare
da GAMMA Limited, socio di riferimento di BETA 1 S.p.A., azioni di
quest’ultima, per un ammontare pari ad Euro …. Tale acquisto porterà ALFA a
possedere una quota di partecipazione pari al 9,9% nel capitale sociale di BETA
1 S.p.A.

ALFA ritiene, dunque, che la causa reale
dell’operazione, vista nel suo complesso, non sia la cessione del ramo a BETA 1
S.p.A., ma piuttosto un rapporto di tipo associativo, una forma di
partecipazione diretta nel gruppo BETA da parte di ALFA, che permetterà a quest’ultima
di mantenere una quota di partecipazione alle significative prospettive di
crescita all’attività di … svolta dalla conferitaria.

 

Parere dell’agenzia delle
entrate

 

Con riferimento alla qualificazione degli atti
relativi alle operazioni descritte nell’istanza di interpello, preliminarmente
si osserva che, ai fini dell’imposta di registro, le regole da applicare per la
corretta tassazione degli atti presentati per la registrazione sono desumibili
innanzitutto dalle previsioni dell’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, rubricato “Interpretazione degli atti”.

Il comma
87, lett. a), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge
di bilancio 2018) ha modificato il predetto articolo 20 che dal 1°
gennaio 2018 prevede che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca
natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche
se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi
desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli
atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 20 del T.U.R., in
base alla quale l’imposta andava applicata “secondo la intrinseca natura e
gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente”, la Relazione illustrativa
alla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha
chiarito che “detta disposizione deve essere applicata per individuare la
tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione,
prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso, (ad esempio i
comportamenti assunti dalle parti), nonché disposizioni contenute in altri
negozi giuridici collegati con quello da registrare”.

Da quanto riportato nella Relazione illustrativa si
desume che la modifica normativa impone di determinare l’obbligazione
tributaria sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti
dallo specifico atto portato alla registrazione, con esclusivo riferimento agli
“elementi desumibili dall’atto medesimo”, senza che assuma rilevanza
il collegamento negoziale con altri atti. La ratio sottostante alla suddetta
modifica normativa è quella di circoscrivere l’ambito applicativo della stessa
al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione, evitando così che
elementi non espressi e/o desumibili anche da atti diversi possano essere presi
in considerazione al fine di individuare il trattamento fiscale corretto. Si
rappresenta che, con riferimento alle censure di legittimità costituzionale
della disposizione, da cui trae origine il quesito formulato dall’Istante, con
la recente sentenza n. 158 del 21 luglio 2020,
la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni relative all’articolo 20 del T.U.R.,
sollevate dalla Corte di cassazione, V Sez. Civ., in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, ritenendo quanto disposto dall’articolo in commento non in
contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di
ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, richiamati dalla ordinanza di
rimessione. Con specifico riferimento ai dubbi sollevati dal giudice
rimettente, in estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha espressamente
affermato che “il legislatore, con la denunciata norma ha inteso,
attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria
discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto”
dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con
la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la
registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti
collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le
ipotesi espressamente regolate dal testo unico. In tal modo risulta rispettata
la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto
economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità
costituzionale (su tale esigenza, ex multis, sentenze
n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n.
111 del 1997.”

Alla luce della portata della citata sentenza, che
ha respinto i dubbi di legittimità sollevati dal giudice a quo ed in base ai
quali l’Istante ha formulato il l’interpello in esame, deve ritenersi superato
il quesito posto dall’Istante, basato su una interpretazione
“prospettica” dell’articolo
20 del T.U.R., da adottarsi in caso di declaratoria di incostituzionalità
della “nuova” formulazione dello stesso. Si ritiene, infatti, che la
complessiva operazione descritta, comprendente la cessione di quote sociali
preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non possa essere tassata alla
stregua di una cessione d’azienda unitaria sulla base del disposto dell’articolo 20 del T.U.R., così
come modificato dalla Legge di bilancio 2018.

Occorre precisare che l’interpretazione degli atti
in esame, secondo i canoni ermeneutici previsti dal novellato articolo 20 del T.U.R., non
assorbe, tuttavia, l’analisi della complessiva operazione prospettata
nell’ambito della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis, della legge 27 luglio
2000, n. 212, in ordine alla quale l’Istante non ha posto alcun specifico
quesito. Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo
dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle
operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti
o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad
identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

Il presente parere viene reso sulla base degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati
nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.

Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 371
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: