Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19409

Diritto agli assegni per il nucleo familiare, Coniuge
superstite, Assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, Accertamento del requisito dell’inabilità presuppone indagine accurata
relativa anche alle condizioni dell’ambiente economico e sociale

Fatti di causa

 

1. la Corte d’appello di Messina, in riforma della
sentenza del tribunale di Patti, rigettava la domanda proposta da Z.A.M. volta
ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto agli assegni per il nucleo
familiare quale coniuge superstite ex art. 2 del d.l. n. 69 del 1988
conv. in I. n. 153 del 1988.

2. La Corte territoriale recepiva le conclusioni
dell’ausiliare di secondo grado, secondo le quali la Z. non si trovava in
situazione di inabilità al lavoro, ma solo in condizioni di ridotta capacità
lavorativa.

3. Per la cassazione della sentenza Z. A. M. ha
proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui l’INPS ha
resistito con controricorso e memoria ex art. 380
bis .1.c.p.c..

 

Ragioni della decisione

 

4. a fondamento del gravame la ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 8, del d.l. n.
69 del 1988 e conseguente omessa ed in parte erronea e contraddittoria
motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia in relazione
agli articoli 360 numeri 3 e 5 del codice di
procedura civile. Sostiene che poiché l’articolo 2, comma 8, del d.l. n.
69 del 1988 richiede ai fini del beneficio degli assegni per il nucleo
familiare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, la valutazione dovrebbe avere riguardo anche al fattore socio-economico
tale da consentire una proficua occupazione in relazione alle condizioni di salute
ed alla professionalità acquisita. Lamenta che nel caso il CTU si sarebbe
limitato ad accertare la permanente inabilità della ricorrente sotto il profilo
medico, senza alcuna valutazione degli altri fattori, e che in concreto non si
sia tenuto conto del fatto che la ricorrente, dedita all’attività di bracciante
agricola, è affetta da gravi patologie osteo- articolari e da ipotrofia delle
masse muscolari che rendono certamente impossibile la prosecuzione
dell’attività agricola svolta e il cui svolgimento comporterebbe un logoramento
dell’organismo con un sensibile peggioramento delle patologie, né
l’impossibilità pratica – in ragione del sesso, dell’età e delle condizioni
fisiche in un’area particolarmente depressa come quella siciliana – di trovare lavoro
come bracciante agricola.

5. Il motivo è fondato nel senso di seguito
precisato.

L’assegno per il nucleo familiare, disciplinato
dall’art. 2 del d.l. 13 marzo
1988 n.69, convertito in legge 13 maggio 1988
n. 153, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie
che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è
attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’eventuale esistenza di
soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si
trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.

6. L’indagare se un soggetto si trovi, secondo il
testo della norma «a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro»
richiede l’accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle
condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un’attività lavorativa,
anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della
dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e
non usurante le sue primarie esigenze di vita (v., con riferimento all’analoga
locuzione contenuta all’art.
39 d.p. r. n. 818 del 1957, anteriormente all’introduzione del più
restrittivo criterio di cui all’art.
8 legge 12 giugno 1984 n. 222, Cass. 26/08/2004 n. 16955, Cass. 28/10/1992,
n. 11705, Cass. n. 848 del 28/01/1987).

7. L’ accertamento del requisito dell’inabilità
presuppone quindi un’indagine accurata relativa non solo alle condizioni
cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato
del lavoro, ma anche alle condizioni dell’ambiente economico e sociale con il
quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi.

8. Tale accertamento non è stato compiuto dal
giudice di merito, che ha limitato l’indagine alle residue capacità lavorative
della signora Z., ritenendo sufficiente ad escludere il richiesto beneficio il
fatto che ella avrebbe potuto svolgere attività che non richiedessero sforzi
fisici prolungati, senza indagare sulla componente socio-ambientale relativa
all’ effettiva collocabilità sul mercato del lavoro delle residue capacità
lavorative.

9. Il ricorso deve quindi essere accolto e la
sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che dovrà
procedere a nuovo esame attenendosi al principio sopra individuato.

10. Al giudice designato competerà anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.

11. Non sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n.228.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Catania.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19409
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