Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19681

Premi Inail, Cartella esattoriale, Domanda di rateizzazione
– Dies a quo della prescrizione quinquennale, Sospensione dei pagamenti per la
particolare intensità degli avversi eventi meteorologici

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n.
556 del 2014, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha
dichiarato estinti per prescrizione quinquennale i crediti INAIL per premi
riferiti al periodo 2002-2003, portati da cartella notificata nel 2012 a F.R..

2. A cagione degli avversi eventi meteorologici
verificatisi il 23-25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Abruzzo, con O.P.C.M. dell’aprile 2003 era stato sospeso il
pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale fino al 31 dicembre
2003, con previsione della possibilità di pagamento, anche in unica soluzione,
alla scadenza del periodo di sospensione.

3. Su tale presupposto la Corte d’appello aveva ritenuto
che la prescrizione del credito dell’INAIL iniziasse a decorrere dal 16 gennaio
2004, prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il
pagamento in unica soluzione, non avendo la R. presentato alcuna domanda di
rateizzazione.

4. Proseguivano i giudici del gravame con il dire
che, sebbene l’ordinanza di sospensione non avesse previsto la necessità di
apposita domanda per poter fruire del pagamento rateale, tuttavia il pagamento
della prima rata nel gennaio 2004 e delle successive secondo le cadenze mensili
previste dall’ordinanza, corrispondenti a un numero di rate pari a otto volte i
mesi di sospensione, con scadenza dell’ultima ad aprile 2011, avrebbe
costituito manifestazione implicita dell’intenzione di beneficiare della rateizzazione;
pertanto, non intervenuto il pagamento dell’intera somma in unica soluzione
entro il limite temporale prefissato del 16 gennaio 2004, tale sarebbe stato il
dies a quo della prescrizione quinquennale, nella specie ormai ampiamente
maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.

5. Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso
affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha
resistito con controricorso F. R..

 

Ragioni della decisione

 

6. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione
dell’O.P.C.M. n. 3281 del 2003 e dell’art. 2935 cod. civ., l’INAIL assume che la
sospensione dei pagamenti costituiva effetto automatico della richiamata disposizione
e non necessitava di domanda dell’interessato, per cui il periodo di
sospensione dal pagamento dei premi scadeva ad aprile 2011, o meglio, l’ultima
rata da versare scadeva a tale epoca; la cartella esattoriale, emessa nel 2012,
era riferita a premi non ancora prescritti giacché il termine di prescrizione
iniziava a decorrere solo dal momento in cui il diritto poteva essere fatto
valere alla scadenza dell’ultima rata e non dal 2004, come invece preteso dalla
R.; assume, inoltre, l’istituto ricorrente che l’O.P.C.M. aveva solo previsto
la suddivisione in 80 rate dell’unica obbligazione, non cambiandone la natura,
ma prevedendone una diversa modalità di pagamento la cui scadenza era stata
soltanto spostata dal 16 febbraio 2003 al 30 aprile 2011.

7. Il ricorso è da accogliere.

8. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281  pubblicata in G.U. 29 aprile 2003, n. 98, per
fronteggiare la particolare intensità degli avversi eventi meteorologici che
hanno interessato, fra gli altri, il territorio della Regione Abruzzo nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, sono state introdotte, in considerazione delle
«gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate»,
misure urgenti «per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate» (così nel preambolo dell’ordinanza contingibile ed
urgente adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri).

9. In particolare, per quanto qui rileva, alla
stregua delle fonti normative di rango primario che attribuiscono il potere di
adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (art. 5 legge n. 225 del 1992; art. 107, d.lgs. n. 112 del 1998;
d.l. n. 343 del 2001, conv., con modif., in I. n. 401 del 2001), l’ordinanza citata stabilisce,
all’art. 7, comma 1, quanto
segue: «Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od
operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati
ai sensi dell’art. 1, sono
sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei
dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o
per effetto della predetta sospensione avviene 
senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di
rate pari ad otto volte i mesi di sospensione…».

10. La sospensione opera, per quanto in questa sede
rileva, in riferimento ai premi da versare per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali per il periodo dal 23 gennaio
al 31 dicembre 2003 e, come in altre ipotesi di sospensione di pagamenti in
conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali ed eccezionali, la
regolarizzazione non è gravata di sanzioni o di altri oneri accessori e, per
contro, i pagamenti effettuati prima della data di pubblicazione dell’ordinanza
in Gazzetta Ufficiale non formano oggetto di rimborso.

11. L’art.
7 del cit. O.P.C.M.ha quindi disciplinato ex novo
l’obbligazione, trasformandola in un unico debito rateizzato, in numero di rate
mensili corrispondente a otto volte i mesi interi di durata della sospensione
(ottanta rate), a decorrere dal 16 gennaio 2004 (v., quanto egli effetti
derivanti dall’inadempimento delle singole rate, Cass.
n. 2833 del 2016).

12. La ratio dell’intervento normativo, comune ad
analoghe iniziative emergenziali, risiede nel perseguire l’obiettivo di
sospendere (anche) i termini per l’adempimento delle obbligazioni a carico dei
datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme con l’intento
di fronteggiare insormontabili difficoltà nel tessuto economico e sociale delle
zone interessate da fenomeni atmosferici ed eventi calamitosi comportanti
ingenti danni, nonché di favorire la liberazione di risorse economiche da
destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

13. Il tenore lessicale delle disposizioni – «sono
sospesi» – accentua l’intento precettivo perseguito dal legislatore che, di
contro, non ha previsto alcun onere di comunicazione, agii enti previdenziali e
assistenziali, della volontà di fruire del beneficio e, dunque, dell’intento di
assolvere l’obbligazione in ottanta rate (v., fra le altre, Cass. n. 2833 del 2016 cit. e successive
conformi).

14. Tale disciplina non si esaurisce nella mera
sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la
situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell’obbligazione
relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute
nel corso del periodo di sospensione; in tal modo ne ha ridefinito tempi e
modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso,
trasformando l’obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico
debito rateizzato.

15. E, come per tutti i debiti rateizzati, vale il
noto insegnamento giurisprudenziale – cui va data continuità anche in questa
sede – in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza
dell’ultima rata (cfr. Cass. n. 9695 del 2011 e Cass. n. 25047 del 2009).

16.Conseguentemente, solo alla vana scadenza del
termine per il versamento dell’ultima delle ottanta rate (cioè alla data del 30
aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che
– quindi – nella specie non risulta esaurito.

17. Pertanto, la sentenza impugnata – che non ha
fatto corretta applicazione del predetto principio – va cassata e, per essere
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte
d’appello di Roma, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche
alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Roma.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19681
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