Disciplina applicabile ai lavoratori che svolgono la prestazione in luoghi sempre diversi e variabili.
Nota a Cass. (ord.) 8 settembre 2020, n. 18663
Flavia Durval
In merito alla prestazione di un lavoratore ai fini dell’applicazione del regime della trasferta (rilevante ai fini dell’art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/86 – TUIR) o del regime dei trasfertisti (rilevante ai fini del diverso art. 51, co. 6, D.P.R. cit.), la Corte di Cassazione (ord.) 8 settembre 2020, n. 18633 sintetizza il quadro normativo che regola il trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, ribadendo che:
a) l’art. 51, co. 5, prevede che le indennità percepite per trasferte o missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lo specifico previsto dalla norma stessa, il co. 6 dispone che “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, … concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”;
b) la norma in questione è stata oggetto di interpretazione autentica con l’art. 7-quinquies, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225), il quale ha stabilito che i lavoratori rientranti nella disciplina del suddetto co.6 “sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. In mancanza di tali contestuali condizioni, ai lavoratori non è applicabile la disposizione di cui al co. 6 dell’art. 51 cit., ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al co. 5 del medesimo articolo 51 (art. 7, co.2, D.L. n. 193/2016).
Legenda
Il co.5, art. 51, TUIR recita: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.