Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2020, n. 19848

Licenziamento per motivi disciplinari, Espletamento di
mansioni superiori all’inquadramento attribuito, Differenze retributive,
Canone residuale di interpretazione della effettiva volontà delle parti,
Denuncia del vizio di motivazione, Vaglio, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 257/2018 la Corte di appello di
Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata
respinta la domanda di L.R. (proseguita dalla di lei coerede, M.C., stante il
decesso della R. nelle more del giudizio di primo grado) intesa
all’accertamento della illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari
intimato dall’Associazione Mutua Benevolentia e la domanda di condanna della
associazione datrice di lavoro alle differenze retributive connesse al dedotto
espletamento di mansioni superiori all’inquadramento attribuito.

1.1. La conferma del rigetto della domanda di
differenze retributive è stata fondata sulla considerazione che le mansioni in
concreto espletate dalla R. nel corso del rapporto erano coerenti con
l’inquadramento nel livello A3 del c.c.n.l. applicabile, attribuito in sede di
assunzione, ed anche con il fatto che l’espletamento delle mansioni
corrispondenti al livello B rivendicato richiedeva il possesso di titoli
abilitanti dei quali la R. era sprovvista; in ogni caso, l’assenza dei
prescritti titoli abilitanti con riferimento all’attribuzioni in contratto
delle mansioni di OTA (operatore tecnico addetto all’assistenza) avrebbe
determinato la nullità del contratto medesimo per illiceità dell’oggetto in
quanto in contrasto con il superiore interesse alla tutela della salute
pubblica.

1.2. La conferma della legittimità del licenziamento
è stata fondata sulla considerazione che le condotte addebitate, rappresentate
da maltrattamenti nei confronti di due degenti, era stata confermata dalla
prova orale e non era riconducibile ad alcuna ipotesi sanzionata in via
conservativa dal contratto collettivo.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso M.C. sulla base di due motivi; l’Associazione Mutua Benevolentia ha
resistito con tempestivo controricorso; gli intimati G.C. e D.C. non hanno
svolto attività difensiva.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce << apparente motivazione, errore in procedendo errore in iudicando
mancata valutazione delle prove, falsa e/o errata applicazione di norme di
diritto, motivazione per relationem con la sentenza di primo grado mancata
valutazione delle censure. Violazione di legge art.
111 costituzione (art. 1 legge cost-23.1.1999 n.2) in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.».

Premette che con il ricorso in appello era stato
chiesto al giudice di pronunziarsi sulla illegittimità della sentenza di primo
grado in quanto essendo incontroverso tra le parti che la ricorrente era stata
assunta come OTA ma inquadrata nel livello economico A3, in base all’art. 51
del c.c.n.l. al dipendente OTA spettava il livello retributivo B3. Evidenzia di
avere in prime cure allegato il possesso della qualifica di OSS -Operatore
sociosanitario specializzato-, qualifica posseduta per titoli abilitanti
presenti in atti e che tali titoli erano superiori al titolo di OTA. Deduce la
violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per
non avere la Corte di merito posto a base del decisum fatti non espressamente
contestati da controparte. Assume, inoltre, la inadeguata valutazione della
prova orale e documentale. Si duole quindi della violazione dell’art. 111 Cost. per «diniego di giustizia»

2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce
«apparente motivazione, errore in procedendo errore in iudicando mancata valutazione
delle prove motivazione per relationem falsa applicazione di norme cpc». Deduce
che il giudice di appello aveva parlato <<in modo fuorviato» di
sospensione cautelare laddove tale sospensione si configurava quale frutto di
un provvedimento disciplinare adottato in violazione del procedimento di cui
all’art. 7 legge n. 300 del
1970. Affida ulteriori critiche alla sentenza impugnata ad argomentazioni
che fanno riferimento essenzialmente alla non corretta valutazione delle
risultanze di causa, ad errori procedurali, in particolare sotto il profilo
della violazione del principio di immutabilità della contestazione, dai quali
assume essere affetto il licenziamento.

3. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione
di improcedibilità del ricorso per cassazione che parte controricorrente fonda
sulla violazione del termine di deposito del ricorso prescritto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ..

Dall’esame diretto degli atti di causa risulta,
infatti, il rispetto del prescritto termine di venti giorni, decorrente, ai
sensi della richiamata disposizione, dall’ultima notificazione effettuata, da
identificarsi con quella perfezionatasi nei confronti delle parti rimaste intimate
il 15 novembre 2018; rispetto a tale data il ricorso per cassazione, consegnato
in cancelleria il 5 dicembre 2018, ultimo giorno utile, è quindi tempestivo.

4. Sempre in via preliminare deve essere respinta la
eccezione fondata sulla mancata dimostrazione della qualità di erede da parte
della odierna ricorrente, questione il cui esame risulta precluso alla luce
della condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il mancato
adempimento dell’onere di provare la qualità di erede da parte di colui il
quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una
delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla
controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di
precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta
solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio (Cass.
21/07/2016, n. 15031). Parte controricorrente non ha, infatti, allegato, prima
ancora che dimostrato, la tempestiva contestazione della qualità di erede in
capo all’odierna ricorrente.

5. Il primo motivo di ricorso è inidoneo alla valida
censura della decisione di primo grado in punto di corrispondenza
dell’inquadramento attribuito con le mansioni effettivamente espletate.

La sentenza impugnata, dato atto dei contraddittorii
contenuti presenti nel contratto di assunzione in relazione all’ inquadramento
attribuito nel livello A3 c.c.n.l. ed al riferimento alle mansioni di OTA
(rientranti nel livello B c.c.n.l. ), ha utilizzato quale canone residuale di
interpretazione della effettiva volontà delle parti, il comportamento dalle
stesse tenuto nella esecuzione del contratto ed evidenziato che alla stregua
della prova testimoniale esso deponeva in modo inequivoco per lo svolgimento di
mansioni corrispondenti al livello A3 attribuito.

5.1. Le censure articolate dalla odierna ricorrente
non investono specificamente tale accertamento, ma svolgono deduzioni, in punto
di non contestazione del possesso del titolo di OTA nonché del titolo di OSS,
che non incrinano la (distinta e) autonoma ratio decidendi alla base della
statuizione vale a dire che le parti avevano convenuto l’espletamento di
mansioni riconducibili all’inquadramento in A3 corrispondente a quello
attribuito. Ed invero l’asserita non contestazione del possesso del titolo di
OSS (che si assume essere qualitativamente superiore a quello di OTA) non
inficia di per sé il fatto che le mansioni in concreto svolte dalla dante causa
dell’odierna ricorrente fossero riconducibili al livello A3 attribuito in sede
di assunzione e non implicassero lo svolgimento dei più qualificati compiti
corrispondenti alla qualifica di OTA ed, a maggior ragione, di quella di OSS.

5.2. Le censure relative alla valutazione degli
elementi probatori in atti sono inammissibili alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte secondo il quale la denuncia del vizio di
motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare
autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal
giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza
nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando
così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( tra le altre, v. Cass. n. 91 del 2014, Cass. n. 18119 del 2008, Cass. n.15489 del 2007, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 20322 del
2005).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in
quanto la tecnica di esposizione adottata dall’odierna ricorrente non consente
di identificare con chiarezza le ragioni di critica alla sentenza impugnata e
la loro riconducibilità ad uno dei tassativi motivi per i quali può essere
chiesta la cassazione della decisione.

6.1. Il ricorso per cassazione introduce, infatti,
un giudizio a critica vincolata delimitato e vincolato da motivi di ricorso,
che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i
caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa
enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche
previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass.
11603 del 2018, Cass. n. 19959 del 2014, Cass. n. 21165 del 2013). Per questa
ragione è ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi
d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate
dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,
non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto
profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che
suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere
della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione,
che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione
(Cass. n. 26874 del 2018). Nel vigore del testo attualmente vigente dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.,
applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il vizio di motivazione
è deducibile solo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del
dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia
carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito
diverso della controversia (per tutte v. Cass.
Sez. Un. n. 8053 del 2014). Le censure articolate devono  inoltre essere sorrette dalla ordinata
esposizione dei fatti di causa, secondo quanto prescritto a pena
d’inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n., 3
cod. proc. civ., in quanto funzionale alla completa e regolare
instaurazione del contraddittorio, nonché alla comprensione dei motivi di
ricorso ed alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle
censure proposte; esso è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di
avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la
controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre
fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza
gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione,
di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare
il fatto sostanziale e soprattutto processuale (Cass. n. 10072 del 2018, Cass.
n. 16103 del 2016).

Sempre in tema di requisiti di ammissibilità del
ricorso per  cassazione l’art. 366 comma 1 n. 6, cod. proc. civ. esige che
il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea
valutazione di un documento da parte del giudice di merito, assolva al duplice
onere di produrre in atti il documento in questione (indicando esattamente nel
ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o
riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri
rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19048 del 2016, Cass. n. 15628 del
2009). E’ stato poi precisato che il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle
norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili
argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi
alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata
violazione. (Cass. n. 5353 del 2007, Cass. n. 11501 del 2006, Cass. n. 6123 del
2001).

Infine, qualora una determinata questione giuridica
– che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità
della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare
“ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel
merito la questione stessa.” (Cass.n. 1435
del 2013, n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006);

6.2. La modalità di articolazione del secondo motivo
si discosta dai richiamati canoni di ammissibilità posto che: a) è del tutto
carente la ordinata esposizione dei fatti di causa destinata a consentire la
comprensione delle singole censure anche alla luce delle allegazioni in fatto e
deduzioni in diritto svolte dalle parti nelle fasi di merito e in relazione al
contraddittorio sulle stesse sviluppatosi; b) le critiche alla decisione di
secondo grado vengono formulate secondo una tecnica di esposizione che si
potrebbe definire meramente contrappositiva la prospettazione in fatto ed in
diritto che la odierna ricorrente oppone alla sentenza impugnata non sono
veicolate nel rispetto delle modalità di deduzione dello specifico vizio
denunziato.

In particolare, la deduzione di violazione di norme
di diritto, neppure specificamente individuate, non è sorretta da
argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in
contrasto con le norme regolatrici della fattispecie; quanto al vizio di motivazione
difetta la deduzione di omesso esame con riferimento ad uno specifico fatto
storico. In relazione alle questioni non espressamente affrontate dalla
sentenza impugnata, quali ad esempio quella che la ricorrente sembra
prospettare sub specie di violazione della immodificabilità della contestazione
disciplinare o anche di decadenza dalla prova, si rileva la assoluta carenza di
allegazione dell’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito con la specifica indicazione dell’atto nel quale la questione era stata
sollevata. Le censure alla ricostruzione fattuale non sono veicolate dalla
deduzione di omesso esame di uno specifico fatto storico ma risultano
incentrate sul significato probatorio degli elementi acquisiti ed in definitiva
intese a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento degli stessi,
sindacato precluso al giudice di legittimità; la denunzia di error in
procedendo non specifica la domanda o eccezione autonomamente apprezzabile
rispetto alla quale si sarebbe verificato l’errore.

7. In base alle considerazioni che precedono il
ricorso deve  essere respinto; le spese
di lite sono regolate secondo soccombenza.

9. Sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13
(Cass. Sez. Un. 23535 del 2019);

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione
delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in €
4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2020, n. 19848
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