Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20677

Riliquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo
Volo, Nuovo rapporto di lavoro con altra azienda di navigazione aerea,
Obbligo di reiscrizione al medesimo Fondo, Totale cumulabilità tra pensione di
anzianità e reddito da lavoro, Disposizione speciale sulla sospensione della
pensione ex art. 27 della L. n.
859/1965, Abrogazione per incompatibilità

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza
1230/2013, rigettava l’appello di E.A. avverso la sentenza del Tribunale di
Milano che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti
dell’Inps diretta a ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità a
carico del Fondo Volo.

2. Osservava la Corte di appello che:

– l’appellante, titolare dì pensione di anzianità a
carico del suddetto Fondo con decorrenza dal 1 aprile 2009, aveva instaurato in
data 4 maggio 2009 un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda di navigazione
aerea comportante l’obbligo di reiscrizione al medesimo Fondo e in conseguenza
di ciò l’Inps aveva sospeso a decorrere dal 1° giugno 2009 l’erogazione della
pensione, salvo poi ripristinarla a decorrere dall’aprile 2010 a seguito della
cessazione definitiva del predetto rapporto lavorativo, avvenuta il 31 marzo
2010;

– l’appellante aveva contestato la legittimità della
sospensione, assumendo che l’art.
27 legge n. 859 del 1965, invocato dall’Inps a sostegno del proprio
operato, non sarebbe stato più in vigore per effetto dell’entrata in vigore
dell’art. 19 legge 6 agosto 2008
n. 133, che ammette la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e
reddito da lavoro;

– non può essere accolta la tesi dell’appellante,
dal momento che il regime regolativo del Fondo Volo (legge n. 859/97) ha natura
speciale con clausole di riserva che il legislatore ha inteso mantenere; ed
infatti, l’art. 2, comma 22,
della legge 335 del 1995, contenente la delega legislativa nell’esercizio
della quale è stato poi emanato il d. Igs. n. 164
del 1997, fa salve espressamente le normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei
settori interessati;

– di conseguenza, trova applicazione l’art. 27 della legge n. 859 del 1965
che prevede l’incompatibilità tra lo status del lavoratore in quiescenza e
quella del lavoratore attivo con l’obbligo di iscrizione al Fondo; d’altra
parte, lo stesso art. 22
stabilisce espressamente che la pensione è dovuta coloro che abbiano cessato il
servizio per dimissioni o licenziamento;

– l’affermata incompatibilità non esclude margini di
operatività dell’art. 19 d.lgs.
n. 133 del 2008, che rimane applicabile anche al pensionato del Fondo Volo
qualora questi intraprenda una nuova attività lavorativa, dipendente o
autonoma, diversa da quella che comporta l’obbligo di iscrizione al medesimo
Fondo, da cui la piena cumulabilità dei redditi che ne derivano con la
pensione;

– quanto alla richiesta subordinata, formulata in
appello, con cui si chiede che sia dichiarato in ogni caso il diritto al
supplemento di pensione sui contributi versati dopo il 31 marzo 2009, come
eccepito dall’Istituto, si tratta di deduzione nuova diretta a introdurre nel
processo una causa petendi diversa, non prospettata in precedenza e pertanto
inammissibile.

3. Per la cassazione di tale sentenza E.A. ha
proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Inps ha depositato procura speciale
ed ha partecipato all’odierna udienza di discussione. Il ricorrente ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 27
legge 859 del 1965 e dell’art. 3,
comma 22, d. Igs. 164 del 1997, nonché violazione degli artt. 12 e 15
della disposizioni sulla legge in generale (art.
360 n. 3 c.p.c.). Si  sostiene che,
essendo pacifica la natura di pensione di anzianità erogata al ricorrente, ha
errato la Corte d’appello per non avere ritenuto abrogato per incompatibilità
l’art. 27 citato, per
effetto dell’art. 3, comma 22, del
d.lgs. 164 del 1997.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 19
decreto-legge n. 112 del 2008, conv. in legge
n. 133 del 2008 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si
assume che con tale norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2009, le pensioni
di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro, autonomo e dipendente, e che pertanto con tale riforma è
stato sancito, in via generale, il principio di totale cumulabilità delle
pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Poiché la pensione dell’A. è
posteriore all’entrata in vigore di tale norma, doveva essere dichiarata
totalmente cumulabile la pensione da lui percepita con ogni reddito da lavoro.

3. Con il terzo motivo si denuncia error in
procedendo e violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. (art. 360 .
4 c.p.c.) in quanto il Tribunale in primo grado aveva affermato che l’art. 27 della legge n. 859 del 1965
doveva ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con la nuova
disciplina contenuta nel d. Igs. 164 del 1997 e
su tale capo della sentenza di primo grado si era formato il giudicato interno,
in quanto l’Inps non aveva proposto appello incidentale.

4. Il quarto motivo concerne la condanna alle spese
di primo e di secondo grado del giudizio. Il motivo è formulato in termini
consequenziali all’accoglimento dei precedenti.

5. Preliminarmente, quanto al terzo motivo, il cui
esame ha carattere pregiudiziale, deve rilevarsene l’infondatezza, per
insussistenza di un giudicato interno favorevole al ricorrente.

La mancata impugnazione di una o più affermazioni
contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno
soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi,
avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria
individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e
non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di
presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare
un capo unico della decisione (Cass. n. 21566 del 2017 e n. 4732 del 2012).

Sono privi del carattere dell’autonomia í meri
passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione
adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente
ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 24358 del 2018).

5.1. Il primo giudice ha rigettato la domanda del
ricorrente per cui il fatto che lo stesso possa avere svolto un passaggio
motivazionale nei termini riferiti da parte ricorrente non costituisce alcun
giudicato interno, non avendo lo stesso la connotazione di un capo autonomo,
tale da configurare una decisione indipendente da quella (unica) posta a base
della decisione di rigetto della domanda. E’ dunque infondato il terzo motivo.

6. Il primo e il secondo motivo sono tra loro
connessi, per cui vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono fondati nei
termini che seguono.

7. E’ consolidato nella giurisprudenza di
legittimità il principio per cui la disposizione speciale sulla sospensione
della pensione, di cui alla L.
n. 859 del 1965, art. 27, è da ritenere abrogata per incompatibilità con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 24 aprile 1997, n.
164 (che ha provveduto al riordino del regime pensionistico per gli
iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea), il quale ha previsto, all’art. 3, comma 22, che
qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il
pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra
pensione e retribuzione in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. E’
costante l’affermazione (v. da ultimo, Cass. n.
19275 del 2018, nonché molte anteriori; v. Cass.
n. 23036 del 2010, n. 22014 del 2008, n. 16455
del 2007, n.17786 del 2003, n. 15979 del
2003, n. 6661 del 2003) che per il periodo successivo al 1° luglio 1997, in
forza dell’art. 3, comma 22, del d.
Igs. n. 164 del 1997, la regola del cumulo tra pensione erogata dal Fondo
Volo e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per
l’assicurazione generale obbligatoria, per cui si deve individuare se la
pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia alla luce della legge
vigente al momento del pensionamento.

8. Tanto premesso, dovendo valutarsi la disciplina
dell’a.g.o. tempo per tempo vigente, è da considerare che nel caso ora
all’esame si verte in ipotesi di pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo
con decorrenza dal 1 aprile 2009, momento in cui era già vigente (dal 1°
gennaio 2009) il d.l. 112 del 2008, conv. in legge 133 del 2008 che, all’art. 19, primo comma (Abolizione
dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro), prevede che “A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.

8.1. La regola generale è dunque che le pensioni di
anzianità erogate nella vigenza di  tale
norma, siano essere a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. Certamente tale previsione riguarda anche il Fondo Volo, quale
gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.

8.2. Per l’applicabilità dell’art. 19 cit. si è già espressa recentemente
questa Corte con riguardo ad altro fondo sostitutivo (Cass. n. 19573 del 2019, relativamente
all’INPGI).

9. Per completezza, in merito alla mutevolezza dei
diversi regimi che nel tempo si sono succeduti in tema di cumulo tra pensione e
retribuzione, giova citare quanto osservato dalla Corte costituzionale che,
nella sentenza n. 241 del 2016, ha affermato
che il contesto normativo relativo al cumulo tra pensione e retribuzione è
“quanto mai mutevole” ed “ha registrato l’avvicendarsi di
interventi di segno diverso, ora in chiave limitativa del cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro, ora nella direzione di un progressivo superamento dei limiti
originariamente imposti. (…) La regolamentazione del cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro interferisce con molteplici valori di rango costituzionale,
come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il
diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all’effettivo stato di
bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), la
solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro
(art. 2 Cost.), in una prospettiva volta a
garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si
presentano. Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare í diversi
valori coinvolti, in un contesto di molteplici variabili di politica sociale ed
economica, e modulare la concreta disciplina del cumulo, in armonia con i
princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.

10. Resta assorbito l’esame del quarto motivo sulla
spese, poiché l’accoglimento del ricorso con riferimento ai primi due motivi
comporta la cassazione con rinvio della sentenza di appello.

11. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di
appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo e il secondo motivo; rigetta il
terzo, assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in
diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20677
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