Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20678

Iscrizione al Fondo elettrici, Opzione per la continuazione
dell’attività lavorativa, Rivalutazione della retribuzione pensionabile, Non
sussiste, Massima anzianità contributiva

 

Fatti di causa

 

1. A.M.B. con ricorso al Tribunale di Roma esponeva
che era stata iscritta al Fondo elettrici; che alla data del 31/7/1996 aveva
optato, ai sensi dell’art. 6, 6
comma, L. n. 407/1990, per la continuazione dell’attività lavorativa, poi
cessata definitivamente al 31/12/1998 e che, per il periodo dall’inizio della
prosecuzione dell’attività di lavoro (cioè dall’11/8/1996), aveva diritto sia
all’applicazione della rivalutazione della retribuzione pensionabile calcolata
alla data dell’opzione, sia alla maggiorazione ai sensi dell’art. 6 L. n. 407/1990.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte
d’appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i due importi
avessero funzioni diverse.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo.
Resiste la B. che deposita anche memoria ex art.
378 cpc.

 

Ragioni della decisione

 

3. L’Inps eccepisce violazione dell’art. 6 L. n. 407/1990; degli artt. 1 e 13 d.lgs. n. 503/1992; dell’art. 3 d.lgs. n. 562/1996.

L’Istituto lamenta che la decisione si poneva in
contrasto con la sentenza di questa Corte n. 15052/2009 riguardante, proprio,
un assicurato del Fondo elettrici che aveva effettuato l’opzione per la prosecuzione
dell’attività lavorativa.

Secondo l’Inps la ricorrente aveva diritto solo alla
maggiorazione di cui all’art.
6,comma 6, L. n. 407/1990. Sottolinea, infatti, che la B., fin
dall’esercizio dell’opzione, godeva della massima anzianità contributiva e che,
pertanto, non vi era spazio per l’ulteriore beneficio della rivalutazione di
cui all’art. 1, comma 3, d.lgs.
n. 503/1992 prevista solo per chi non avesse raggiunto il massimo
dell’anzianità contributiva.

4. Il ricorso va accolto.

5. Va in primo luogo rilevato che la B. in data
31/7/1996, in possesso di un’anzianità contributiva massima presso il Fondo
Elettrici (fissata in 35 anni ex I. n. 1079/1971 per i dipendenti Enel e
successivamente elevata a 40 anni dal D.lgs. n.
562/1996), ha optato ai sensi dell’art. 6, comma 6, L. n. 407/1990,
per la continuazione dell’attività lavorativa che ha proseguito fino al
31/12/1998.

Gli effetti, sul piano giuridico – economico,
dell’esercizio dell’opzione consistevano, secondo la testuale previsione dell’art. 6, comma 6, L. n. 407/1990
nel “..diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui
all’art. 7 L. n. 155/1981,
in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro
opera”; questa maggiorazione (continua la disposizione citata) “si
somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti
dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa”.

6. Il D.lgs. n. 562/1996,
successivamente intervenuto, in materia di regime pensionistico per gli
iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle
aziende elettriche private, nell’innalzare a 40 anni (rispetto ai precedenti
35) l’anzianità contributiva massima, conteneva, poi (art. 3, comma 3), una
disposizione specificamente riferita alle conseguenze dell’opzione esercitata
ai sensi dell’art. 6 della L. n.
407/1990, che vengono dal legislatore diversamente regolate (rispetto al
passato), in quanto dall’aver esercitato la suddetta opzione derivano gli
effetti previsti dall’art. 1,
comma 3, D.lgs. n. 503/1992, le cui disposizioni sono espressamente
richiamate e confermate.

7. La suddetta disposizione riconosce gli incrementi
percentuali di cui al D.lgs. n. 503/1992 fino
al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile (40 anni) introdotta
dallo stesso D.lgs. n. 562 citato.

La norma dunque risulta espressamente limitata a
favore di coloro che non hanno raggiunto l’anzianità massima contributiva ,ora
fissata in 40 anni.

Dalla stessa, pertanto, non può desumersi il diritto
della B. di ottenere la rivalutazione di cui alla citata norma atteso che la
ricorrente aveva già raggiunto ,fin dal momento di esercizio dell’opzione
,l’anzianità contributiva massima di 40 anni potendo, pertanto, ad essa essere attribuito
soltanto il diritto di ottenere la maggiorazione di importo pari ai
supplementi.

8. La normativa specifica dettata per i dipendenti
di imprese elettriche non costituisce, pertanto, fondamento della pretesa della
B. atteso che la condizione della stessa, così come ben rilevato dall’Inps , è
sempre stata caratterizzata dal possesso della massima anzianità contributiva
di 35 anni o di 40, come successivamente aumentato.

9. Deve inoltre essere richiamato anche quanto
esposto da questa Corte nella sentenza n.
15052/2009, dalla quale sono enucleabili principi validi anche nella
presente fattispecie pur in presenza di alcune diversità della specifica
situazione di fatto, in cui si è affermato: “Viceversa i meccanismi di incentivazione
alla prosecuzione del rapporto di lavoro apprestati nelle disposizioni di legge
che danno regola alla situazione controversa, presuppongono che debba prendersi
a riferimento, per il calcolo della pensione, la retribuzione maturata di
esercizio dell’opzione Quando, infatti, il legislatore consente il
prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio di opzioni per le
quali appresta (come per quelle previste dalla L. n. 407/1990 art 6 –
utilizzata dall’odierno ricorrente – ovvero per quelle disciplinate dal D.LGS. n. 503/1992 art. 1, comma 3)
benefici consistenti in una maggiorazione del trattamento pensionistico
assimilabile al supplemento di cui alla L. n. 155/1981, art. 7, ovvero
in un incremento della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione
del trattamento medesimo, i contributi maturati nel periodo di svolgimento dell’attività
lavorativa successivo all’opzione vanno a “finanziare” tali benefici,
che vengono erogati utilizzando, appunto, il relativo maggiore apporto
(altrimenti non avrebbero copertura), mentre non muta l’importo della
retribuzione pensionabile, che resta quello del tempo in cui, senza l’esercizio
dell’opzione, sarebbe cessato automaticamente il rapporto di lavoro come
effetto del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia da parte
dell’assicurato. Altrimenti ragionando si avrebbe che i ripetuti incentivi
garantiti dalla legge agli iscritti che esercitino l’opzione pur avendo già
raggiunto la massima anzianità contributiva utile nella gestione previdenziale
di appartenenza, andrebbero ad incrementare un trattamento pensionistico
calcolato con le stesse modalità previste per i lavoratori in normale attività
di servizio (nel caso degli iscritti al Fondo elettrici, prendendo a
riferimento la retribuzione dell’ultimo semestre lavorativo soggetto a
contribuzione e ….) con non giustificabile vantaggio dei primi rispetto ai
secondi”.

10. La soluzione qui adottata non si pone in
contrasto con precedenti di questa Corte ma anzi è in continuità con i principi
affermati nella già citata sentenza del 2009, nonché nelle successive sentenze n. 24596/2011, n. 18474/2014, fatte salve diversità derivanti
dalla situazione contributiva delle parti ricorrenti o da singole questioni
sottoposte alesarne della Corte.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata , non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il
rigetto della originaria domanda della B..

12. La particolare complessità della materia oggetto
del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della B.. Compensa le spese
dell’intero processo.

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