Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20666

Contratti a progetto, Mancanza di specificità dei progetti,
Rapporto intercorso tra le parti, di natura subordinata, Presunzione di
carattere assoluto, Principio di indisponibilità del tipo contrattuale, Non
necessaria alcuna verifica giudiziale, Ipotesi differente da quella in cui il
progetto sia valido

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione
a cartella esattoriale proposta dalla s.r.l. A. nei confronti dell’INPS,
ritenendo che i contratti a progetto, stipulati dalla società opponente con due
lavoratori, contestati dall’INPS – che ne aveva rilevato, con riferimento al
rapporto intercorso tra le parti, la natura subordinata, azionando la cartella
per il pagamento dei contributi – non fossero tali da denotare il ritenuto
carattere subordinato dei relativi rapporti di lavoro, pur nella mancanza di
specificità dei progetti;

2. con sentenza del 20.3.2014, la Corte d’appello di
Venezia respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della stessa
città, sul rilievo che una presunzione di carattere assoluto, che, a discapito
della effettiva natura del rapporto, ne imponesse la qualificazione in termini
di subordinazione, fosse contraria al principio di indisponibilità del tipo
contrattuale e che, mancando una adeguata individuazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, il rapporto dovesse considerarsi
subordinato, con spostamento a carico del committente dell’onere della prova
che il progetto si fosse svolto con 
modalità proprie del lavoro autonomo;

3. osservava che, nella specie, doveva essere
privilegiata l’ottica suddetta nella prospettiva della ricerca del requisito
sostanziale, sicchè A.va valorizzato il tipo di mansioni svolte dai lavoratori
nella gestione del residence C.P., con previsione di un loro compenso legato
all’incremento dell’attività che gli stessi avrebbero dovuto raggiungere, senza
previsione di orario determinato e con ampiezza di compiti di gestione, pur
essendovi un referente della società che ne verificava la presenza e riceveva
preventivamente le comunicazioni dei periodi di ferie di cui gli stessi
intendevano fruire;

4. la Corte evidenziava che non era previsto un
preciso orario di lavoro e che le sostituzioni erano libere, come emerso in
sede di istruttoria orale; inoltre, i due lavoratori avevano possibilità di
stabilire autonomamente, in sede di trattativa, il prezzo delle camere
disponibili del residence, di gestire la contabilità dei clienti in relazione
ad un interesse economico concreto ai risultati della gestione, essendo il
compenso commisurato a questi ultimi, con assunzione del rischio economico
inerente l’esercizio dell’impresa;

5. ciò era, del resto, secondo il giudice del
gravame, conforme alla previsione dell’art. 62 d. Igs. 276/2003 ed alla
sua lettura, non rilevando in senso contrario la circostanza che vi fosse stato
un rimprovero nei confronti di uno dei lavoratori, in quanto lo stesso non era
significativo della sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro;

6. di tale decisione domA. la cassazione l’INPS,
affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, la
società, che ha depositato memoria illustrativa;

7. il P.G. ha depositato le proprie conclusioni
scritte, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

1. l’istituto ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 61, 69, commi 1, 2 e 3 del d. Igs.
276/2003 e degli artt. 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte abbia disatteso
le norme laddove, in assenza di valido progetto, ha concluso per la sussistenza
di una presunzione relativa, a fronte della quale la prova fornita della
società era stata nel senso dell’autonomia del rapporto di lavoro. Assume la
violazione dell’art. 69, comma 1,
d. Igs. 276/2003, che dispone “i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa instaurati senza l’individuazione di un o specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61 comma 1 sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto”;

2. l’istituto sostiene che l’ipotesi di cui al comma
1 dell’art. 69 configuri una
“praesumpio iuris et de iure”, laddove il secondo comma nel medesimo
articolo disciplina la diversa fattispecie di non conformità del contratto allo
schema legale; evidenzia la differenza con quanto previsto dal comma 2, in cui
è riservato al giudice il potere di accertare in fatto se il rapporto
intercorso fra le parti sia riconducibile o meno alla subordinazione e,
nell’ipotesi positiva, stabilisce la trasformazione della collaborazione
coordinata in subordinazione;

3. osserva che, nella specie, a fronte
dell’accertamento dell’insussistenza di un progetto, altro sarebbe dovuto
essere il contenuto della pronuncia;

4. il ricorso è fondato;

5. in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione

antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I.
n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione
di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo
ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i
canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione dello stesso” (cfr. Cass., sez.
lav., n. 17127 del 17.8.2016; conf. Cass. sez.
lav. n. 12820 del 21.6.2016, richiamata da Cass.
24379/2017);

6. ciò consente di ritenere pertinente e conforme ad
una piana lettura della norma il rilievo del ricorrente secondo cui non sia
necessaria alcuna verifica giudiziale, poiché trova applicazione una
presunzione iuris et de iure, dovendo osservarsi che l’ipotesi in esame è
differente da quella in cui il progetto sia valido, ma si accerti in fatto che
il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato e che
alla diversità dei fatti costitutivi delle due distinte fattispecie corrisponde
una diversa distribuzione di oneri probatori, così come articolatamente
chiarito da questa Corte in vari precedenti (cfr., per una articolata disamina
delle due ipotesi, Cass. 10.5.2016 n. 9741);

7. da ultimo, Cass.
4.4.2019 n. 9471, ha esaurientemente dato a risposta a tutti le questioni,
affermando che l’ assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie,
ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché
il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche
essenziali, quali la specificità e l’autonomia (con richiamo a Cass. n. 8142 del 29/03/2017) e che la
disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile,
antecedente le modifiche di cui all’art.
1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso
che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia
instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il
rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della
subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da
ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018);

8. i dubbi di compatibilità costituzionale
prospettati trovano adeguata soluzione osservandosi che nel caso non vengono
sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma viene
introdotta  una sanzione che consiste
nell’applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente; la Corte
Costituzionale, con le sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115, ha escluso che
rispettivamente il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o
qualificazioni contrattuali di autonomia che sottraggono alle indefettibili
garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza;

9. il principio di “indisponibilità del
tipo” è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al
lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non
invocabile nel caso inverso, non essendo, d’altra parte, il nostro ordinamento
estraneo alla previsione dell’applicazione delle regole del lavoro subordinato
come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di
contratti di lavoro (v. artt. 1
c. 5 della L. 1369/1960, 1
della L. 230 del 1962);

10. la previsione non può, infine, ritenersi in
contrasto con l’art. 41 Cost., 1 comma, in
quanto trae origine da una condotta posta in essere dal datore di lavoro e
violativa di prescrizioni di legge, né inadeguata, essendo coerente con il fine
del legislatore, di perimetrare il potere di stipulare contratti a progetto per
evitare l’elusione delle tutele predisposte per il lavoro subordinato;

11. per le esposte considerazione il ricorso deve
trovare accoglimento, con la conseguenza che la decisione impugnata va cassata
e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia in diversa
composizione, che procederà a nuovo esame in conformità ai richiamati principi;

12. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

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