Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2020, n. 21194

Impugnativa di licenziamento, Provvedimento sommario di
rigetto, Domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto
intercorso fra le parti, Prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze
e sotto la direzione dell’imprenditore, Continuità della prestazione e
rispondenza ai fini propri dell’impresa, modalità di erogazione della
retribuzione, Natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come
indici probatori

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 1341
del 2018, ha respinto l’opposizione, presentata da C.M. ai sensi della legge n. 92 del 2012, avverso il provvedimento
sommario di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimatogli da G.M. srl
il 27.3.2017.

2. In particolare, è stata ritenuta infondata la
domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le
parti, sottesa all’azione volta a sentire dichiarare nullo o comunque illegittimo
il recesso.

3. Proposto il reclamo ex art. 1 co. 58 della legge n. 92 del
2012, la Corte di appello di Milano, in riforma della gravata decisione, ha
accertato che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato dall’1.2.2011 al 20.3.2017, con diritto all’inquadramento
nel II livello del CCNL di settore; ha dichiarato la nullità del licenziamento
intimato il 20.3.2017 al M. ordinando alla G.M. srl di reintegrarlo nel posto
di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data
del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, oltre alla
regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale e alla rifusione
delle spese di lite.

4. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in
sintesi, che: a) il quadro probatorio formatosi nel corso del primo grado di
giudizio aveva evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, delle
caratteristiche tipiche del lavoro dipendente, protrattosi per oltre sei anni;
b) tale accertamento degli elementi tipici del lavoro dipendente rendeva
superflua la trattazione delle censure concernenti la mancata applicazione
della presunzione di subordinazione prevista per le ipotesi di collaborazione
parasubordinata prive del sottostante progetto; c) l’intimato recesso doveva
considerarsi di carattere ritorsivo avuto riguardo alla successione cronologica
degli eventi costituiti dalla missiva del 16.2.2017, con la quale il M. aveva
rivendicato i propri diritti retributivi e previdenziali di lavoratore
subordinato, ed il rifiuto della società con la conseguente lettera, del
20.3.2017, che gli aveva comunicato di non avere più necessità della sua
collaborazione professionale; d) la società non aveva provato, invece, che
l’estromissione fosse stata determinata da fattori economici preesistenti al
recesso; e) andava riconosciuta, pertanto, attesa la nullità del licenziamento,
la tutela reintegratoria ed il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data
del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione; f) non erano emersi
elementi per l’invocata detrazione dell’aliunde perceptum.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la G.M. srl affidato a cinque motivi, illustrati con
memoria, cui ha resistito con controricorso C.M.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cc,
in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,
per avere erroneamente riconosciuto la Corte di merito la natura subordinata
del rapporto intercorso tra le parti, a causa della non corretta scelta dei
parametri normativi di individuazione della natura subordinata del rapporto: in
particolare, per avere attribuito valenza decisiva ad elementi comuni e
compatibili anche al rapporto di lavoro autonomo, mentre non hanno evidenziato
alcun elemento significativo di quello che era il carattere principale ed
essenziale del rapporto di lavoro subordinato, ovverossia l’assoggettamento
gerarchico del prestatore di lavoro.

3. Con il secondo motivo la società si duole
dell’omesso fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in relazione alla
valutazione non effettuata dalla Corte di merito sui significativi spazi di
autonomia di cui godeva il M. nello svolgimento della sua attività.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2697 cc, per la non
corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, del principio
dell’onere della prova perché, in una situazione oggettiva di incertezza
probatoria circa la sussistenza del requisito della eterodirezione, la domanda
andava respinta senza valorizzare, ai fini della soluzione opposta, elementi
secondari e non decisivi.

5. Con il quarto motivo la società lamenta la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 co. 1 della legge n. 300
del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del
2012, degli artt. 1324, 1345, 1418 co. 2 e
2697 cc, nonché dell’art. 8 legge n. 604 del 1966,
in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,
per avere la Corte di merito, senza svolgere alcuna istruttoria sul punto,
ritenuto fondata la natura ritorsiva del licenziamento nonostante essa società,
fin dall’inizio, avesse allegato e documentato l’esistenza di un motivo
economico giustificativo della cessazione della collaborazione.

6. Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere
considerato la Corte di appello che la società aveva offerto la prova sia
documentale che testimoniale del motivo economico che avrebbe giustificato la
decisione di non utilizzare più la prestazione lavorativa del M.

7. Il primo motivo è in parte infondato e in parte
inammissibile.

8. E’ infondato, relativamente alla denunciata
violazione dell’art. 2094 cc, perché gli assunti della Corte di appello, in
tema di individuazione delle caratteristiche tipiche del lavoro dipendente
(indici tipici rappresentati dalla soggezione ai poteri direttivi e di controllo
del datore di lavoro e indizi sussidiari, costituiti dalla sottoposizione ai
vincoli di presenza e orario nonché dalla natura fissa della retribuzione) sono
conformi ai principi di questa Corte di legittimità (Cass. n. 224 del 2001;
Cass. n. 4889 del 2002; Cass. n. 9252 del 2010;
Cass. n. 9256 del 2009) secondo cui il requisito proprio della subordinazione è
la prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore e, perciò, con l’inserimento nella organizzazione di questo
mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la
rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di
erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura
unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della
subordinazione stessa.

9. E’, invece, inammissibile limitatamente alle
doglianze riguardanti l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva
presenza del parametro normativo nel caso concreto attraverso la valutazione
delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad
uno dei modelli, perché esso costituisce accertamento di fatto che, se immune
da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione
(cfr. Cass. n. 25204 del 2013; Cass n. 16681
del 2007; Cass n. 26986 del 2009).

10. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha, a
tali fini, con congrua motivazione, esaminato e valutato: a) l’inserimento
nella struttura organizzativa e nel ciclo produttivo del M. per un
significativo lasso temporale; b) la obbligatoria presenza nel luogo di lavoro
per una durata minima di otto ore; c) la retribuzione fissa erogata
mensilmente; d) l’inclusione nel piano ferie e le modalità di espletamento
della attività lavorativa; il tutto riscontrandolo con le prove testimoniali
raccolte in primo grado ed analizzando la documentazione prodotta.

11. Ne consegue che la verifica su tale punto è
incensurabile in sede di legittimità.

12. Il secondo motivo è infondato.

13. Premesso che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un
vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire se esaminato avrebbe determinato un esito
diverso della controversia – cfr. per tutte Cass.
n. 8053 del 2014), nel caso in esame va osservato che l’asserito
“omesso fatto” (riferito alla mancata valutazione sui significativi
spazi di autonomia di cui godeva il M. nello svolgimento della sua attività) è
invece stato considerato dalla Corte territoriale (pag. 5-5° cpv della gravata
sentenza) che ha ricostruito la prestazione lavorativa del contro ri corrente
specificando che riceveva “indicazione sul lavoro da svolgere e sulle
priorità da rispettare, essendo poi sottoposto al controllo aziendale in ordine
al proprio operato”.

14. Non si verte, pertanto, come sostenuto dalla
società in ipotesi di omissione di esame di fatti storici decisivi, ma di una
contestazione della valutazione probatoria e del l’accerta mento in fatto della
Corte territoriale, inammissibile in questa sede.

15. Il terzo motivo non è meritevole di
accoglimento.

16. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi
che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quelle norme, non anche
quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,
il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale
onere, perché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito
della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5.9.2006 n. 19064;
Cass. 10.2.2006 n. 2935), con i limiti di operatività della formulazione della
disposizione ratione temporis applicabile.

17. Nella fattispecie la ricorrente lamenta proprio
la valutazione delle prove operata dai giudici di merito che non è invece
sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivata.

18. Il quarto motivo è inammissibile perché non
coglie nel segno della ratio decidendi della impugnata pronuncia.

19. La Corte territoriale, uniformandosi ai principi
di legittimità in virtù dei quali, in tema di licenziamento ritorsivo, il
motivo illecito addotto deve essere ex art. 1345 cc
determinante ed esclusivo, cioè deve costituire l’unica e sola fonte di
recesso, per cui richiede il previo accertamento della insussistenza della
causale posta a fondamento del licenziamento (Cass.
n. 9468 del 2019; Cass. n. 23583 del 2019),
ha effettuato tale verifica sottolineando (pag. 7) che la prova articolata a
base dell’affermato motivo oggettivo di recesso, il cui onere probatorio
gravava sulla società, era generico e priva di precisi riferimenti temporali in
ordine alla affermata riduzione dei compiti svolti dal M., così come nessuna
indicazione era stata fornita con riguardo alla perdita del cliente
“Chemist Reserch” e che era contraddittoria l’argomentazione della
datrice di lavoro secondo cui l’attività del M. sarebbe “pressoché
scomparsa” non già nell’imminenza del recesso ma negli ultimi anni,
avvalorando quindi la tesi che il rapporto si era regolarmente svolto fino a
quando il lavoratore non aveva chiesto la sua regolarizzazione.

20. A fronte di tale motivazione, deve rilevarsi la
non pertinenza della censura, nella parte in cui è stato denunciato il mancato
svolgimento dell’attività istruttoria circa l’esistenza del motivo economico
giustificativo della cessazione della collaborazione, perché diverso è stato
l’iter decisionale, sul punto, da parte dei giudici di seconde cure.

21. Il quinto motivo è, infine, inammissibile.

22. Invero, l’omesso esame di elementi istruttori
non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto
storico rilevante in causa -come nel caso di specie con riguardo alla prova sul
motivo economico- sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (per
tutte cfr. Cass. Sez. Un. n. 19881 del 2012, per esteso).

23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve
essere rigettato.

24. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano
come da dispositivo.

25. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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