Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21302
Lavoro autonomo, Infortunio, Pagamento dell’indennità per
inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti, Domanda
Rilevato che
1. Con sentenza del 28.11.13, la Corte di Appello di
Potenza ha respinto l’impugnazione della sentenza del 10.6.11 del tribunale di
Melfi, che aveva rigettato la domanda dell’autotrasportatore P., lavoratore
autonomo, verso l’INAIL, volta al pagamento della indennità per inabilità
temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul
lavoro dell’11.12.00 e 11.12.01.
2. In particolare, la Corte d’Appello – pur
escludendo la prescrizione del diritto già ritenuta dal giudice di primo grado,
per essere il relativo termine sospeso in pendenza della durata legale del
procedimento amministrativo – ha constatato che il lavoratore non aveva pagato
i contributi in epoca precedente agli infortuni, ma solo in epoca successiva a
sanatoria, ed ha conseguentemente ritenuto – in ragione della inapplicabilità
del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e di
irretroattività del pagamento dei contributi in sanatoria operato dal
lavoratore – di dover respingere la domanda per scopertura assicurativa del
lavoratore.
3. La corte ha altresì aggiunto che la mancata
Indicazione di postumi permanenti da parte dell’assistito impediva ogni
accertamento medico legale.
4. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con
quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso e
ricorso incidentale condizionato, cui replica con controricorso il P..
Considerato che
5. Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione della
disciplina relativa alla copertura assicurativa basata sugli articoli 67 testo unico
infortuni, 59 co. 19 legge
449/97, 146 co. 8 legge 388/00,
1356 e 1360 del
codice civile, deducendo che per la copertura assicurativa basta la
istituzione di una posizione assicurativa e che comunque il mancato pagamento
dei contributi importa solo un debito e l’applicazione di sanzioni, Il
pagamento delle quali regolarizza in ogni caso la posizione del lavoratore.
6. Il motivo è fondato. In fatto, il ricorrente ha
dedotto espressamente (e l’ente previdenziale non ha contestato) che il
lavoratore aveva all’epoca degli infortuni una posizione assicurativa. Lo
stesso, peraltro, prima della chiusura della pratica amministrativa da parte
dell’INAIL, aveva anche regolarizzato l’omissione contributiva, provvedendo al
pagamento di contributi e sanzioni.
7. In diritto, si osserva che l’esclusione della
applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei
lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 59 co. 19 della legge 447 del 1997 (ndr
articolo 59 co. 19 della legge
449 del 1997) non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare
posizione previdenziale. Una volta che il lavoratore sia iscritto, peraltro, il
mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude
l’operatività della tutela assicurativa: lo stesso INAIL, con circolare 30 del 7 maggio 98, ha in proposito
precisato – recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro – che la che
la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del
lavoratore autonomo, ma solo condiziona la esecutività del diritto alla
regolarità contributiva con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al
momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della
prescrizione.
8. Presupposti del sorgere
di un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall’INAIL sono allora, oltre
che la presenza delle lavorazioni e attività protette, l’esistenza di una
posizione assicurativa presso l’INAIL ed il pagamento, pur tardivo, dei
contributi (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 –
01), circostanze queste tutte pacificamente ricorrenti nel caso di specie.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ex articolo 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. – la violazione
degli articoli 66 lett. e)
e 67 del testo unico
infortuni e degli articoli 115, 416 co. 3 e 442 c.p.c.,
lamentando la violazione della disciplina temporale dell’indennizzabilità degli
infortuni, per mancato pagamento della c.d. temporanea.
10. Anche tale motivo è fondato, atteso che i
requisiti per la liquidazione della prestazione erano sussistenti, essendo
stati riconosciuti i giorni relativi dall’INAIL.
11. Con il terzo motivo il ricorrente deduce – ex articolo 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – la nullità della
sentenza, per violazione dell’articolo 112 c.p.c.,
in relazione agli articoli 115, 416 e 442, per
avere la sentenza pronunciato sulla inesistenza di postumi permanenti sebbene
la relativa eccezione fosse stata sollevata solo in primo grado e non più
riproposta in appello nella memoria di costituzione.
12. Il motivo non è fondato in quanto da un lato non
riguarda eccezione in senso stretto (rimessa in quanto tale all’esclusivo
rilievo della parte) e, dall’altro lato, in quanto la sentenza ha tenuto conto
della generale contestazione da parte dell’ente previdenziale della
configurabilità dei requisiti per la tutela previdenziale richiesta.
13. Con il quarto motivo si lamenta – ex articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 13 decreto 38/2000, 2697 c.c., 115, 116, 61, 191, 132 co. 2 n. 4,
c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso l’accertamento dei postumi
permanenti denunciati dall’assistito.
14. Il motivo è fondato, in quanto il ricorrente ha
indicato diagnosi e prognosi nel dettaglio, sicché i postumi permanenti
dovevano solo costituire l’oggetto di accertamento medico-legale conseguente,
nella specie mancato.
15. Con ricorso incidentale condizionato l’INAIL
deduce – ex articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –
violazione degli artt. 101
e 112 testo unico
infortuni, lamentandosi la mancata considerazione della integrale prescrizione
delle prestazioni richieste per decorso del termine di tre anni a partire dal
centocinquantesimo giorno dalla domanda amministrativa, termine nel quale si
era formato il silenzio rigetto dell’Istituto. In particolare, l’INAIL
riconosce la sospensione della prescrizione durante il termine per provvedere
alla liquidazione delle indennità richiesta, ma ritiene che comunque la
procedura amministrativa doveva essere esaurita entro 150 giorni, scaduto il
quale termine iniziava a decorrere subito il termine prescrizionale.
16. Il motivo è infondato, non essendo decorso il
termine triennale in questione. Infatti, da un lato, come precisato da Sez. U, Sentenza n. 11928 del 07/05/2019 (Rv.
653792 – 01), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il
riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie
professionali, di cui all’articolo
112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso
d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione
delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di
diniego da parte dell’istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei
termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3, del d.P.R. n.
1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della
prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione
giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della
posizione giuridica soggettiva rivendicata. Dall’altro lato, l’assistito ha
dimostrato di avere, anche all’esito del procedimento amministrativo, posto
vari atti idonei ad interrompere la prescrizione, così come ammesso da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 783 del 16/11/1999
(Rv. 531144 – 01).
17. La sentenza impugnata per quanto detto deve
essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
18. Si dà atto, quanto al ricorso incidentale, della
sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, come modificato dall’art.
1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo, secondo e quarto del
ricorso principale, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Salerno anche per spese del giudizio di legittimità; rigetta
il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
del comma 1 bis dello stesso art.
13, se dovuto.