Ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di azioni ad un dipendente (“stock option”) sussiste la potestà impositiva dello Stato in cui il dipendente medesimo ha svolto l’attività lavorativa durante il periodo di maturazione del diritto di opzione.
Nota a AdE Risposta 7 settembre 2020, n. 316
Francesco Palladino
Lo Stato in cui tassare il reddito derivante dall’assegnazione delle azioni ad un dipendente va individuato in base alla residenza fiscale del dipendente nel periodo di maturazione del diritto ad esercitare le opzioni ricevute (c.d. vesting period). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 316/2020.
La Risposta in esame trae origine dalla seguente vicenda:
- in data 26 febbraio 2010, erano state attribuite al contribuente istante stock options a titolo gratuito;
- tali stock options prevedevano un vesting period di 3 anni a partire dal 26 febbraio 2013;
- in data 29 agosto 2016 il contribuente si iscriveva all’AIRE per trasferimento in Svizzera insieme alla famiglia;
- tra il 19 e il 31 agosto 2019 (exercise date) il contribuente esercitava il diritto di opzione vedendosi così assegnate le azioni offerte dal proprio datore di lavoro.
Il quesito posto dall’interpellante verteva sulla possibilità di tassare il reddito connesso all’esercizio delle stock options in Svizzera (essendo ivi fiscalmente residente al momento dell’esercizio dell’opzione) anziché in Italia (Stato in cui è, invece, maturato il diritto di opzione). Nel caso in esame, occorreva stabilire quale tra i due Stati potesse esercitare la potestà impositiva sul reddito de quo: se l’Italia, in virtù della residenza fiscale assunta dal dipendente nel vesting period, oppure la Svizzera, in virtù della residenza fiscale al momento dell’exercise date.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente fosse effettivamente residente in Svizzera all’esercizio dell’opzione, la questione andava risolta nell’ottica delle disposizioni previste nell’ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Segnatamente, l’art. 15 di tale della Convenzione prevede la tassazione concorrente dello Stato della fonte e quello di residenza del contribuente con riferimento ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe, ivi incluse le stock options (cfr. par. 2.1 del Commentario all’art. 15 del Modello OCSE), che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente, disponendo che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
Facendo applicazione di tale disposizione e, quindi, ricercando il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, l’Agenzia, in linea con i criteri elaborati dall’OCSE, ritiene sussistente un collegamento con il territorio italiano (e, dunque, ritiene sussistente la potestà impositiva italiana) se nel vesting period, ovverosia il periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro in Italia.
Nel caso in esame, viene ritenuta concretizzata tale fattispecie, poiché il dipendente ha svolto la propria attività in Italia per l’intera durata del vesting period; pertanto il reddito derivante dall’assegnazione delle azioni risulta quindi da assoggettare, a parere dell’Ufficio, a tassazione in Italia, anche se al momento dell’assegnazione (agosto 2019) il contribuente risultava fiscalmente residente in Svizzera.