Giurisprudenza – CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 135
Accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
Compilazione e pubblicazione, da parte dell’INPS, di elenchi nominativi annuali
– Riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative successivo alla
compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, Previsione che
l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante pubblicazione,
con modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di
variazione., Decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 7.
1 – Fatti di causa
Il presente giudizio mira alla riforma della sentenza
1337/17 pronunciata dal tribunale di Palmi, sezione lavoro, in data 12 ottobre
2017 in materia di prestazioni previdenziali temporanee per lavoratore
agricolo.
Il giudizio è stato instaurato separatamente dai due
ricorrenti che, con ricorsi depositati il 20 gennaio 2014, lamentavano ciascuno
il mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola anno 2011,
nel quale allegavano di avere lavorato per 102 giornate di cui 51 per la
cooperativa G.R. e 51 per la cooperativa F.R.
Chiedevano entrambi la condanna DELL’INPS
all’erogazione della prestazione.
Il tribunale ha rigettato le domande ritenendo non
dimostrata la prestazione legittimante, osservando che manca la prova
dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2010 e che per
l’anno 2011 l’iscrizione risulta limitata a sole 51 giornate, senza tuttavia
ammettere la prova per testi richiesta dai lavoratori proprio a tal fine. In
questa sede i lavoratori chiedono di provare per l’appunto l’effettività dei
periodi lavorativi legittimanti.
L’INPS ha eccepito in primo grado, e ribadisce in
questa sede, l’inammissibilità della domanda per essere i ricorrenti incorsi
nella decadenza ex art. 22,
comma 1, decreto-legge n. 7 del 1970, che impone al lavoratore di proporre
l’azione giudiziaria entro centoventi giorni dalla presa di conoscenza del
provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
L’Istituto
rileva di avere notificato le cancellazioni attraverso la pubblicazione sul proprio
sito internet del terzo elenco trimestrale di variazione dal 15 dicembre 2012
all’11 gennaio 2013, come previsto dall’art. 38, comma 7, decreto-legge n.
98 del 2011 convertito in legge n. 111 del
2011.
I lavoratori ribattono di non avere mai avuto
conoscenza di queste cancellazioni e di conseguenza contestano di essere
incorsi in decadenza.
L’INPS aveva tuttavia evidenziato di avere
notificato il provvedimento con le forme previste dall’art. 38, comma 7, decreto-legge n.
98 del 2011, convertito in legge n. 111/2011,
attraverso la pubblicazione telematica del terzo elenco trimestrale di
variazione 2013 sul proprio sito dal 15 al 31 dicembre 2013.
Rispetto a tale notifica, sostiene l’Istituto, il
termine decadenziale era ampiamente decorso.
I C. contestano la legittimità costituzionale
dell’art. 38 e insistono per ottenere l’accertamento giudiziale della
prestazione.
2 – Norme applicabili alla fattispecie e loro
interpretazione consolidata.
Le fonti che vengono in rilievo nella fattispecie in
esame sono:
l’art.
17, decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge
n. 83 del 1970;
l’art.
22, decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge
n.83 del 1970;
l’art.
11, decreto legislativo n. 375 del 1993;
l’art.
38, decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge
n. 111 del 2011;
l’art.
12-bis, regio decreto 1949 del 1940;
Nel diritto vivente espresso dalla consolidata
interpretazione giurisprudenziale, il termine di centoventi giorni previsto
dall’art. 22, decreto-legge n. 7
del 1970 convertito in legge n. 83 del 1970
per impugnare i provvedimenti definitivi in tema di iscrizione alle liste dei
lavoratori agricoli ha natura sostanziale, in quanto relativo al compimento di
un atto di esercizio di un diritto soggettivo, ed è insuscettibile di
sanatoria.
Per altrettanto consolidato orientamento,
l’iscrizione alle liste costituisce, ai sensi del regio
decreto 1949 del 1940, presupposto sostanziale indefettibile per ottenere
prestazioni previdenziali in agricoltura, non bastando a tal fine neanche
l’accertamento giudiziale dell’effettività del rapporto di lavoro, ove non
accompagnato dall’iscrizione.
A mente del previgente art. 17, decreto-legge n. 7/1970,
convertito in legge n. 83/1970, anche dopo le
modifiche apportate dal decreto-legge n. 510
convertito in legge n. 608 del 1996 e dal decreto legislativo n. 375 del 1993, la decorrenza
del termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti di cancellazione
partiva dal momento in cui il provvedimento era comunicato personalmente
all’interessato, a mezzo di messo comunale o del servizio postale. Ciò in
particolare risulta dalla lettura di Cassazione sez. lav. n. 813 del 2007, ove
testualmente si afferma che «La speciale disciplina che compiutamente regola la
materia dell’accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita
dalle disposizioni del citato decreto-legge n. 7
del 1970, in parte sostituite dal decreto-legge 1° ottobre 1996,
art. 9-ter e seguenti, convertito nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che anch’esse parzialmente
sostituiscono quelle del decreto-legge n. 7 del
1970 nell’intento, esplicitato nel titolo, “di razionalizzare i
sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi
contributi”, si caratterizza per essere l’iscrizione negli elenchi
nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di
provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti
comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l’iscrizione, con
l’affissione dell’elenco nell’albo pretorio del comune di residenza ovvero
personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o
di cancellazione)». A tale soluzione ha costantemente aderito la giurisprudenza
di legittimità successiva (Sez. lav. 19251 del 2007, 15814 del 2009, 12809 del
2011, 24901 del 2014).
La notifica personale non è stata invece mai
ritenuta necessaria in relazione ai provvedimenti di iscrizione, bastando
pertanto, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza, la pubblicazione
dell’elenco, quale comunicazione collettiva e impersonale ma sufficientemente
efficace.
Con la modifica introdotta dall’art. 38, comma 7, si è invece
stabilito che, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale, L’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati
mediante la pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di
variazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis, regio decreto 1949
del 1940, che recita «con riferimento alle giornate di occupazione
successive al 31 dicembre 2010 … gli elenchi nominativi annuali di cui all’art. 12 sono notificati ai
lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS
nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo
specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso».
Non è più prevista, dunque, una notificazione
individuale al lavoratore interessato, bensì l’inserimento della cancellazione
del singolo lavoratore in un elenco di variazione pubblicato telematicamente
dall’INPS nel proprio sito, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto
stesso.
Lo strumento della pubblicazione on-line può essere
utilizzato anche per le cancellazioni dagli elenchi riguardanti periodi
antecedenti al 31 dicembre 2010, poiché la limitazione alle sole giornate di
occupazione successive a tale data riguarda soltanto, secondo quanto disposto
dal comma 6 (che ha aggiunto l’art.
12-bis al regio decreto 1949 del 1940), la pubblicazione sul sito internet
degli elenchi nominativi annuali, da effettuarsi entro il mese di marzo
dell’anno successivo, non anche gli elenchi nominativi trimestrali di
variazione, disciplinati dal comma 7, che vengono compilati in caso di
riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la
compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, poiché per tale
seconda categoria di elenchi il richiamo all’art. 12-bis riguarda soltanto le
modalità telematiche di pubblicazione, non anche la limitazione cronologica di
applicazione.
Mentre pertanto la modalità di pubblicazione on-line
degli elenchi nominativi annuali, entro il 31 marzo, può essere utilizzata soltanto
per le giornate di lavoro effettuate dopo il 31 dicembre 2010, quella degli
elenchi trimestrali di variazione può riguardare anche giornate lavorative
antecedenti a quella data, come accade nel caso di specie in cui le giornate
sono state svolte nel 2008.
In tal modo, l’art. 38, comma 7, pone sul
soggetto iscritto nell’elenco dei lavoratori agricoli un onere di consultazione
degli elenchi trimestrali di variazione pubblicati periodicamente sul sito on-line
DELL’INPS, secondo modalità che – tra l’altro – non sono fissate per legge ma
rinviate alle specifiche tecniche stabilite dall’Istituto il quale, con circolare 82 del 14 giugno 2012, ha fissato i
seguenti criteri:
1 – Gli elenchi trimestrali di variazione
conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate
intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco principale 2011; in tali elenchi
confluiranno anche le variazioni valevoli per l’anno 2010 e precedenti:
2 – Gli elenchi di variazione verranno pubblicati
secondo il seguente calendario:
entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di
variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell’anno successivo – quarto
elenco di variazione;
3 – I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito
internet dell’Istituto accessibile all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi e Concorsi», sotto la voce «Avvisi», e rimarranno in pubblicazione per
quindici consecutivi, consultabili mediante libero accesso e senza utilizzo del
PIN;
4 – Decorsi quindici giorni consecutivi dalla
pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili;
5 – La pubblicazione dei citati elenchi di variazione
avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e,
pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della
variazione di giornate;
6 – Gli elenchi saranno consultabili per singola
provincia e singolo comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un
frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori
contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni,
l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
Dunque, la legge non descrive le modalità e i tempi
di pubblicazione degli elenchi di variazione, rimettendosi sul punto alle
circolari dell’INPS, le quali, tuttavia, non indicano delle date precise nelle
quali essi vanno pubblicati, ma solo i termini entro i quali ciò va fatto,
sicché non è prevedibile a priori con certezza, ma solo in termini
approssimativi, quando cadranno i quindici giorni durante i quali gli stessi
resteranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
La giurisprudenza di merito formatasi dopo l’entrata
in vigore dell’art. 38, comma
7, vincolata dalla inequivocabile formulazione legislativa, ha tuttavia
costantemente ritenuto che, una volta completata la procedura ora descritta,
l’interessato ha legale conoscenza della cancellazione e che da quel momento
decorre il termine per l’impugnazione amministrativa, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo n.
375/1993, in assenza della quale il provvedimento diventa definitivo, con
conseguente applicazione del termine di centoventi giorni per l’introduzione
del giudizio innanzi al tribunale.
Ciò comporta l’onere, per il lavoratore agricolo, di
un costante controllo sul sito on-line dell’Istituto sulle pubblicazioni degli
elenchi di variazione che potrebbero – in ipotesi come quella in esame –
contenere la cancellazione della sua iscrizione risalente anche ad anni
precedenti, verifica che – tra l’altro, per effetto della rimessione all’INPS
delle modalità di pubblicazione – va condotta, quantomeno, con cadenza
quindicinale, posto che quella è la durata della pubblicazione di ogni singolo
elenco.
3 – Questione di legittimità e sua rilevanza.
Questa Corte ritiene non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, decreto-legge n.
98/2011, convertito in legge n. 111/2011
(di seguito art. 38, comma
7), nella parte in cui prevede che «In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche
previste dall’art. 12-bis del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi
trimestrali di variazione».
Nella fattispecie in esame l’applicazione di questa
norma assume rilevanza decisiva perché idonea a porre nel nulla gli esiti
dell’istruzione svolta in primo grado, intervenendo a monte sulla stessa
configurabilità del diritto alla prestazione e pertanto confermando la natura
indebita della stessa. Vero è che, nel caso in esame, la soluzione della
questione della restituzione dell’assunto indebito dipende anche da altro
accertamento, relativo all’esistenza o meno della prova dell’erogazione, ma la
ricorrente chiede esplicitamente una sentenza di condanna alla reiscrizione,
non risolvibile senza l’applicazione dell’art. 38, comma 7.
La disciplina ora riassunta appare violare le
seguenti norme costituzionali:
art. 117 Cost. per
mancata conformazione del diritto interno ai vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario;
art. 24 Cost. per
irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
4 – Segue sulla non manifesta infondatezza della
questione.
L’art.
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il
c.d. principio di effettività, riconoscendo che «Ogni individuo i cui diritti e
le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto
a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice … ».
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di
giustizia, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei
ricorsi, alla sola condizione che tali modalità non violino i principi di
equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli
di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti
derivanti dall’ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico dell’Unione (tra le tante, Corte di giustizia 26 novembre 2015,
C-166/
—
Note:
Provvedimento pubblicato nella G.U. della Corte Costituzionale 07
ottobre 2020, n. 41