Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21200

Stabilizzazione del rapporto, Ente regionale, Assunzione non
preceduta da procedure selettive, Contratti di lavoro precario con la P.A.,
Rapporti con soggetti privati esterni, Non sussiste

 

Ritenuto che

 

1.la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di
Sassari, ha rigettato il gravame proposto da G.R. avverso la sentenza del
Tribunale di Sassari che, a propria volta, aveva disatteso la pretesa del
ricorrente di ottenere la stabilizzazione presso l’Agenzia Regionale Agris
Sardegna (Agris), ente pubblico di promozione e ricerca nei settori agricolo,
agroindustriale e forestale, in forza delle previsioni della L.R. 2/2007 (art. 36) e dell’art. 1, co. 519 L. 296/2006;

la Corte d’Appello, premesso che la stabilizzazione
riguardava lavoratori assunti a termine o con contratti flessibili presso enti
regionali per almeno 30 mesi, riteneva che correttamente Agris avesse escluso
il R., in quanto il medesimo raggiungeva il requisito temporale predetto solo
considerando il periodo svolto presso Agris, ma sulla base di un rapporto
intercorso con il Consorzio del P.R., soggetto privato, peraltro senza che tale
assunzione fosse stata preceduta da procedure selettive, come previsto dalla
legge di stabilizzazione;

neppure poteva valere l’estensione operata dal bando
ai titolari di borse di studio, in quanto ciò riguardava soltanto quelle per
attività svolte presso un ente pubblico e comunque si trattava di ampliamento
operato in via amministrativa e da ritenere di stretta interpretazione, ragion
per cui esso non poteva riguardare il ricorrente, il quale aveva concluso con
il Consorzio del P.R., soggetto privato, un contratto di lavoro a progetto;

il R. ha impugnato per cassazione la sentenza di
appello con due motivi, mentre Agris è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la
violazione degli art. 416, 115, 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c.
per avere la Corte valorizzato il fatto che per il rapporto presso II Consorzio
del P.R. non fosse stata svolta alcuna selezione pubblica, motivo che non era
quello posto a base della esclusione decisa in sede amministrativa, anche
tenuto conto che la conclusione di quel contratto non prevedeva lo svolgimento
di selezioni pubbliche;

il secondo motivo afferma, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, co. 519 L. 296/2006,
come interpretato dall’art. 3,
co. 91, L. 244/2007, dell’art.
36 L.R. Sardegna 2/2007, in relazione alle conseguenti deliberazioni
regionali e di Agris, nonché dell’art. 112 c.p.c.,
416 c.p.c. e 1362
c.c., per avere la Corte motivato rispetto al caso delle borse di studio,
su cui non era stata basata l’esclusione in sede amministrativa, mentre ciò che
doveva valorizzarsi era il fatto che Agris si era avvantaggiata del lavoro
svolto dal ricorrente, in forza della convenzione esistente con il Consorzio
del Pecorino, il che avrebbe imposto di interpretare i provvedimenti regionali
di avvio alla stabilizzazione come tali da ricomprendere anche il caso di
specie e comunque la normativa statale e regionale andava intesa in tal senso;

2. i motivi sono inammissibili, nella parte in cui
essi si caratterizzano per una complessivamente erronea interpretazione della
ratio decidendi, finalizzata a modificare il significato di alcuni degli
argomenti sviluppati dalla Corte di merito, onde incentrare su di essi critiche
in realtà inconferenti;

la Corte territoriale ha fondato il rigetto della
domanda del R. sul riferirsi delle norme di stabilizzazione ai soli soggetti
che avessero lavorato per almeno trenta mesi in virtù di contratti di lavoro
precario con la P.A. e non per coloro che di fatto hanno operato presso tali
enti pubblici, ma in virtù di rapporti con soggetti privati esterni, nel caso
di specie con contratto di lavoro a progetto con il Consorzio (privato) del
P.R.;

è ben vero che nella sentenza si è altresì
sottolineato («si impone peraltro una superiore considerazione», afferma la
Corte di merito) che per il rapporto presso il Consorzio non era stata svolta
una selezione pubblica, ma ciò nulla aggiunge alla ratio decidendi fondante e
sopra evidenziata, sicché è privo di rilievo il fatto che quel profilo non
fosse stato valorizzato in sede amministrativa o che selezione non vi fosse
stata, perché il Consorzio non la richiedesse o non la necessitasse;
analogamente nulla aggiunge alla ratio decidendi principale il fatto che nella
sentenza impugnata si faccia riferimento alla possibilità di considerare anche
i rapporti di eventuali “borsisti”; la menzione di tale ipotesi è
stata fatta perché essa era stata contemplata dai provvedimenti amministrativi
di avvio della stabilizzazione e la Corte vi si è riferita a soli fini di
completezza argomentativa, per escludere che l’estensione così operata potesse
essere oggetto di una qualche interpretazione ulteriormente estensiva ad altri
casi eterogenei rispetto ai presupposti fondanti della stabilizzazione stessa,
senza che si possa in alcun modo ravvisare un’eccedenza rispetto ai limiti
dell’oggetto del contendere; d’altra parte, il secondo motivo è comunque
inammissibile nella parte in cui con esso si sostiene che il provvedimento di
avvio alla stabilizzazione, prevedendo che «ai soli fini del calcolo del
periodo per il raggiungimento dei 30 mesi, sono considerati validi i periodi di
borsa di studio fruiti a qualsiasi titolo presso uno degli enti confluiti in
Agris», andrebbe inteso come tale da doversi estendere, in applicazione dei
principi ermeneutici «ex art. 1362 c.c.», a
qualunque caso di fruizione da parte di Agris di attività lavorativa svolta
presso di essa, anche se posta in essere in forza di rapporti intercorrenti con
privati; è infatti da escludere che la ricostruzione della volontà espressa nel
provvedimento amministrativo regionale debba necessariamente essere nel senso
propugnato con il ricorso, che semplicemente prospetta un’interpretazione
diversa da quella fatta propria dal giudice, il che non integra un efficace e
sufficiente motivo di impugnazione per vizio di legittimità (Cass. 7 settembre 2016, n. 17717; Cass. 3
settembre 2010, n. 19044; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4187); d’altra parte, non
può non osservarsi come l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale sia
del tutto coerente con l’esigenza di evitare un’estensione in via
interpretativa della platea dei destinatari di un beneficio che, secondo quanto
si dirà subito di seguito, è per sua natura eccezionale;

3. in proposito e venendo quindi all’ultima parte
del motivo, in cui appunto si censura la sentenza impugnata per violazione
delle norme di legge statale e regionale poste a base della stabilizzazione, va
detto che è infondata la tesi del ricorrente, secondo cui una corretta
interpretazione di esse dovrebbe portare «tenendo conto della ratio legis» a
prevedere, a tutela della sostanza rispetto alla forma, che il lavoro in
concreto prestato presso Agris, in forza di convenzione tra lo stesso ente e il
Consorzio (privato) del P.R., andasse considerato ai fini della richiesta
stabilizzazione;

l’art.
36 della L.R. Sardegna 2/2007 prevedeva la «stabilizzazione dei lavoratori
precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali
flessibili o atipiche, dall’Amministrazione regionale, dagli enti o dalle
agenzie regionali»].

non diversamente, l’art. 1, co. 519 L. 296/2006,
cui fa parimenti riferimento il motivo di ricorso, consentiva la
stabilizzazione rispetto al personale «in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni», sicché è palese il riguardare anche tale caso, data la
richiesta durata del servizio nelle forme precarie, contratti di lavoro con gli
enti pubblici di riferimento;

la normativa di stabilizzazione, d’altra parte,
costituisce deroga al principio del concorso non solo per quanto riguarda le
forme di assunzione di chi sia ad essa interessato (a tal fine il requisito
dell’essersi i rapporti instaurati «sulle base di procedure selettive di natura
concorsuale» previsto dalla legge, considera in qualche misura tale aspetto),
ma anche rispetto all’effetto, parimenti tutelato dalla regola di cui all’art. 97 Cost., di non pregiudicare le aspettative
di quanti, proprio tramite il concorso, potrebbero legittimamente aspirare alla
occupazione dei posti vacanti (così C. Stato, sez.
IlI, 3 febbraio 2020, n. 872, con affermazioni che sono qui pienamente
condivise); ne deriva che le norme sulla stabilizzazione sono senza alcun
dubbio tassative (in tal senso, oltre alla citata pronuncia del C. Stato, v. anche Cass. 13 marzo 2020, n. 7246)
e quindi non consentono, ai sensi dell’art. 14
disp. sulla legge in generale, applicazioni oltre i casi e le ipotesi in essere
regolate;

la circostanza che l’attività per conto di un terzo
privato (il Consorzio del P.R.) si sia svolta, nell’interesse di tale datore di
lavoro, presso l’ente pubblico, non ha dunque alcun rilievo, neppure attraverso
la sommatoria con periodi di lavoro precario alle dipendenze della P.A. svolte
in esito a selezione concorsuale, al fine della maturazione del periodo
temporale utile all’integrazione dei 30 mesi previsti per il sorgere di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di impiego pubblico, ai sensi e per
gli effetti della normativa eccezionale di cui si è detto;

il ricorso va dunque complessivamente rigettato;

nulla sulle spese in quanto Agris non ha svolto
attività difensiva;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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