Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21744
Agenzia per il lavoro, Pagamento in favore dell’INPGI,
Contributi obbligatori e sanzioni civili, Qualificazione dell’attività quale
giornalistica, Mansioni promiscue, Valutazione della prevalenza delle
mansioni sul piano qualitativo oltre che quantitativo, Carattere sporadico ed
occasionale dell’attività giornalistica, Esclusione
Rilevato che
1. Con sentenza del 29.1.14, la Corte d’Appello di
Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 15.10.09,
che aveva accolto l’opposizione della O.L. Agenzia per il lavoro Spa avverso
decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato alla società – quale impresa
somministratrice – il pagamento in favore dell’INPGI della somma di oltre
22.416 a titolo di contributi obbligatori e sanzioni civili relative alla
posizione contributiva della signora A. L. per il rapporto intercorso tra la
stessa e la società, con prestazione in favore della regione Lazio
(utilizzatrice).
2. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto
pacifica la natura subordinata del rapporto mentre con riguardo all’oggetto del
contratto e alle mansioni le ha ritenute non inerenti ad attività
giornalistica, ritenendo insufficiente a tal fine la dichiarazione di inizio
praticantato svolta dalla lavoratrice e il provvedimento di iscrizione all’albo
dei praticanti giornalisti, e ritenendo che invece la qualificazione
dell’attività quale giornalistica doveva derivare da una valutazione della
complessiva attività espletata dalla L. presso la Regione Lazio. Secondo la
corte territoriale, sulla base dei documenti forniti e delle prove orali
offerte, detta attività era stata correttamente qualificata ed inquadrata quale
lavoro di assistente amministrativo.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPGI per
un motivo, cui resiste con controricorso la società.
Considerato che
4. Con unico motivo di ricorso si deduce -ai sensi
dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione
dell’articolo 34 della legge
69/63 e dell’articolo 2697 del codice civile,
per avere la sentenza impugnata ritenuto privo di rilievo la dichiarazione di
inizio pratica giornalistica sottoscritta dal direttore responsabile della
testata ove aveva lavorato la L., e per aver negato rilievo alle iscrizione nel
registro dei praticanti giornalisti della medesima lavoratrice; si lamenta
altresì che la corte ha ritenuto l’INPGI gravato dall’onere probatorio della
dimostrazione dell’attività giornalistica, laddove l’opposto risulta dalla
dichiarazione suddetta.
5. Il motivo è infondato. Non sussistono infatti le
violazioni di legge dedotte.
6. Non la prima, in quanto la sentenza impugnata non
ha escluso la rilevanza della iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti e
la dichiarazione di inizio pratica, ma ha valutato il complessivo contenuto
dell’attività della lavoratrice per accertarne la natura. La corte ha ritenuto
altri elementi probatori – contrastanti con tale iscrizione all’albo – come
prevalenti e ha quindi valorizzato le ulteriori acquisizioni processuali,
ritenendo che l’attività svolta dalla L. non fosse connotata dalle
caratteristiche tipiche del giornalismo.
7. Non sussiste del pari la violazione delle regole
sull’onere della prova, nella specie rispettate; la corte territoriale ha solo
valutato -attraverso una complessiva ed equilibrata ponderazione di tutti gli
elementi probatori documentali e testimoniali acquisiti al processo- la
effettiva natura dell’attività lavorativa svolta, chiarendo che la L. non ha
svolto, e comunque mai in misura prevalente, attività giornalistica nel periodo
in cui è stata assegnata alla Regione Lazio, avendo svolto invece prevalenti
mansioni amministrative.
8. Tale valutazione è – in relazione ai principi
applicati- conforme ai criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte,
che ha ritenuto da un lato (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 11944 del 26/06/2004) che l’obbligo di iscrizione presso l’INPGI è
legato alla prova della natura giornalistica della prestazione lavorativa, e,
dall’altro lato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26978
del 22/12/2009) che in caso di mansioni promiscue ai fini dell’inquadramento
del rapporto va valutata la prevalenza delle mansioni sul piano qualitativo
oltre che quantitativo, sempre che le mansioni non abbiano avuto carattere
sporadico ed occasionale.
9. Si tratta di valutazione operata dalla corte
territoriale e non censurabile in sede di legittimità, essendo l’esito di un
esame del materiale probatorio ed avendo la valutazione del contenuto
dell’attività lavorativa natura di accertamento di fatto insuscettibile di
essere sindacato in questa sede (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 13814 del 27/05/2008).
10. Ne deriva il rigetto del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza.
12. Si dà inoltre atto della sussistenza dei
presupposti processuali di cui all’art.
13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore della O.L. Agenzia per il lavoro spa delle spese, che si
liquidano in euro 3.500 per competenze professionali, oltre euro 200 per
esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo ‘unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.