I criteri di calcolo dell’indennità di maternità sono autonomi rispetto a quelli dell’indennità di malattia.
Nota a Cass. (ord.) 29 settembre 2020, n. 20673
Giuseppe Catanzaro
La misura dell’indennità di maternità va determinata in relazione alla “retribuzione media globale giornaliera percepita”, restando, invece, esclusa “la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 29 settembre 2020, n. 20673, conforme ad App. Firenze 8 agosto 2013; v. anche Cass. n. 8469/2003) relativamente ad una fattispecie in cui l’INAIL aveva affermato che, ai fini della determinazione della retribuzione parametro per il calcolo dell’indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, la voce retributiva c.d. indennità di volo doveva essere considerata al 50% e non in misura intera. Ciò, sul presupposto che la retribuzione parametro dell’indennità di maternità era uguale alla retribuzione parametro dell’indennità di malattia, ai sensi del D.LGS. n. 151/2001, art. 23, co. 3 e questa è uguale alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi del D.P.R. n. 797/1955, art. 27, co. 10, che, a sua volta, è uguale alla retribuzione imponibile ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 797/1955, art. 27, co. 2, che include il 50% delle indennità di volo ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 51.
La Corte precisa che il D.LGS. n. 151/2001 (art. 22) disciplina il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (co.1), che lo stesso sia “pari all’80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (co. 2), che il trattamento sia corrisposto “con le modalità” di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1 (conv., con mod., dalla L. n. 33/1980) e con gli “stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Tuttavia, il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie si riferisce esclusivamente agli istituti che disciplinano l’indennità di malattia, (come, ad es., la domanda amministrativa o il regime prescrizionale) (cfr. Cass. n. 2865/ 2004). “Per il resto, l’indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento” (v. Cass. n. 24009/2017).
Invece, il regime previsto per l’indennità di maternità è finalizzato a garantire, in linea con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., “un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcune voci retributive” (in tal senso, Corte Cost. n. 132/1991 e n. 271/1999, nonché le Direttive UE n. 86/613/CE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE).