Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21894

Rapporti di associazione in partecipazione, Accertamento
ispettivo, Qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, Cartella
esattoriale, Determinazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione
– Inesatta individuazione della contrattazione collettiva applicabile,
Applicazione del CCNL Terziario applicato agli altri soci, Parametro della
contrattazione nazionale di settore

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 22 luglio 2014, la Corte di
Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza
di primo grado che, qualificati come rapporti di lavoro subordinato i rapporti
di associazione in partecipazione oggetto di accertamento ispettivo, in parziale
accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale aveva ritenuto applicabile
alla società cooperativa A. a r.l., ai fini della determinazione della
retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale, il CCNL Terziario
anziché il CCNL Trasporto, Merci e Logistica, come ritenuto dall’INPS;

2. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale
procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a un
motivo, al quale ha opposto difese la Cooperativa A. a r.l., con controricorso,
e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo avverso il capo della
sentenza che aveva ritenuto indimostrato che le quietanze di versamento si
riferissero ai lavoratori indicati nell’accertamento ispettivo;

 

Considerato che

 

3. con l’unico motivo, per violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 d.l.
n. 338 del 1989 conv. in legge n.389 del 1989,
l’INPS denuncia l’inesatta individuazione della contrattazione collettiva applicabile,
ai fini della determinazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione
previdenziale, e l’erronea interpretazione della normativa sul minimale
contributivo con riferimento all’attività espletata dalla cooperativa e
contemplata nel contratto di appalto per plurimi servizi concluso con la s.p.a.
S.E.C. (servizi inerenti smistamento, facchinaggio, movimentazione di merce e
pulizie presso il Gateway di Milano) a nulla rilevando né la disposizione
regolamentare della cooperativa che rinviava, per la disciplina residuale, al
CCNL Terziario, né la circostanza che la cooperativa non avesse aderito alle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Trasporto, Merci e Logistica;

4. la questione in esame è incentrata esclusivamente
sull’imponibile contributivo e il minimale contributivo da calcolare con
riferimento al CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, come ritiene
l’INPS sulla scorta dell’accertamento ispettivo, del contratto di appalto e
dell’attività effettivamente espletata, anziché al CCNL Terziario;

5. il ricorso è da accogliere;

6. questa Corte di cassazione, anche dopo Corte Cost. n. 59 del 2013 intervenuta a chiarire
l’intreccio tra obblighi retributivi assunti dalla cooperativa nei confronti
dei soci lavoratori e obblighi contributivi nei confronti degli Enti
previdenziali, ha avuto modo di enunciare più volte il principio, ora
riaffermato, secondo il quale «l’importo della retribuzione da assumere come
base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art.
1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389
(che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione
dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è
quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di
lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura
minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso
contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla
contrattazione nazionale di settore» (v., fra le altre, Cass. nn.12166 del 2019, 13391 e 14129 del 2004; Cass., Sez.U., n. 11199 del 2002);

7. nella presente fattispecie non si tratta di
individuare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale quale parametro legale di calcolo del
minimale contributivo, in quanto la pretesa contributiva accertata in sede
ispettiva è fondata sul presupposto che il trattamento retributivo previsto per
il CCNL Trasporto importi una maggiore entità dell’obbligazione contributiva
rispetto a quanto versato dalla cooperativa;

8. la sentenza impugnata risolve tale questione
controversa ritenendo pacifica, perché affermata dallo stesso Istituto
previdenziale, l’applicazione del CCNL Terziario e non ravvisando alcun motivo
per discostarsi dal CCNL in concreto applicato agli altri soci;

9. l’interpretazione del legittimo parametro
dell’imponibile contributivo attraverso tali scarni e apodittici argomenti
costituenti la ratio decidendi è del tutto avulsa dall’interpretazione del
minimale contributivo alla stregua dei richiamati principi e in coerenza con la
comparazione tra la contrattazione collettiva applicata dalla cooperativa con
l’attività effettivamente svolta dai lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’appalto e alla quale rapportare il minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1,
tenuto conto degli accordi sindacali di maggior favore per i lavoratori;

10. il ricorso incidentale, con il quale si censura
la sentenza nella parte in cui non ha accolto la pretesa della società di
compensare, con i versamenti eseguiti alla gestione separata per gli stessi
lavoratori, gli interessi chiesti dall’INPS, è inammissibile;

11. invero il mezzo d’impugnazione denuncia
un’omessa pronuncia sulla non debenza degli interessi senza tuttavia indicare
l’atto d’appello e trascrivere l’esatta formulazione del motivo di gravame
avverso la statuizione di prime cure e, del pari, è inammissibile là dove
lamenta una mancata contestazione, da parte dell’INPS, circa la riferibilità
dei versamenti, effettuati alla gestione separata, ai lavoratori oggetto di
accertamento ispettivo, doglianza che si sarebbe dovuta veicolare ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ.
dimostrando, con il deposito del ricorso introduttivo di lite e della memoria
di costituzione dell’INPS, l’eventuale introduzione nel giudizio della
questione dei versamenti dei contributi alla gestione separata in riferimento
ai soci con contratto di associazione in partecipazione per i quali il rapporto
era stato qualificato di lavoro subordinato;

12. peraltro, a tal fine non rileva la trascrizione,
che si legge a pagina 12 del controricorso con ricorso incidentale, del
riepilogo dei versamenti, perché la società evoca un documento ma per costante
giurisprudenza di legittimità il principio di non contestazione è inapplicabile
alle prove, testimoniali, documentali o periziali che siano (v., fra le altre,
Cass. n. 6606 del 2016; Cass. n.3126 del 2019);

13. la sentenza va, pertanto, cassata in parte qua,
dichiarato inammissibile l’incidentale, e per essere necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo
perché proceda a nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto;

14. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n.115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara
inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21894
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