Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28296

Reato di omicidio colposo aggravato, Violazione di norme
cautelari antinfortunistiche, Responsabilità del datore di lavoro e della
società che aveva fornito il macchianario, Prevedibilità ed evitabilità
dell’evento, Valutazione della colpa va compiuta “ex ante”, al
momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere,
Potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 12.7.2018 la Corte di appello di
Venezia ha ridotto la pena nei confronti di S. S. e, per il resto, ha
confermato la condanna del medesimo per il reato di omicidio colposo aggravato
dalla violazione di norme cautelari antinfortunistiche.

L’addebito nei confronti dell’imputato è quello di
aver cagionato la morte del lavoratore G. G. – dipendente della F. S.r.l. – il
quale stava operando presso un cantiere edile in Porto Viro (RO): al momento
dell’infortunio erano in corso delle opere di contenimento, consistenti nella
posa di palancole; in cantiere stavano lavorando solo G. con il collega B.. Nel
corso di tali operazioni una palancola, che il B. stava manovrando mediante un
vibroinfissore, si staccava dalla pinza e cadeva, schiacciando il G. e
causandone la morte.

La Corte territoriale, conformemente a quanto
stabilito dal primo giudice, ha ritenuto la responsabilità (oltre che del
datore di lavoro nelle more deceduto) dello S., quale legale rappresentante
della T. S.r.l, società che aveva fornito il vibroinfissore alla F. S.r.l.,
atteso che il manuale d’uso fornito alla ditta del lavoratore deceduto non
contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una
catena di sicurezza, cautela che avrebbe impedito l’evento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di S.S., lamentando, con unico motivo, l’erronea
applicazione della legge penale – art. 43 cod. pen.
– in tema di prevedibilità ed evitabilità dell’evento e contestuale carenza
motivazionale.

 Si deduce che
la decisione impugnata non spiega sulla base di quali elementi si possa
sostenere che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare una situazione di
pericolo connessa alle indicazioni sulla “catena di sicurezza”,
attivandosi di conseguenza, con riferimento al contenuto del manuale d’uso
predisposto da I.C., società costruttrice, e fornito dalla stessa unitamente al
vibroinfissore all’azienda F. per cui operava l’operaio deceduto. Non è stato
dato conto della rimproverabilità dell’evento all’imputato, al di là della
violazione della regola cautelare contenuta nel d.P.R.
459/96. L’imputato era solo il rivenditore del macchinario, e non è stato
verificato se lo stesso potesse avvedersi che la formulazione del manuale fosse
idonea a giustificare una sorta di superamento della regola prevenzionale
afferente l’utilizzo della “catena di sicurezza”. In realtà,
l’imputato era consapevole del fatto che la ditta F., esperta del settore,
aveva ben presente l’obbligo – sancito da precise norme – di utilizzo della
catena di sicurezza, per cui non aveva motivo di ritenere che il contenuto del
manuale d’uso avrebbe potuto causare l’incidente.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

2. Si osserva che il ricorrente, non senza evocare
in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, ha formulato
questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello (e dal
Tribunale) con motivazione del tutto coerente e adeguata.

3. Con specifico riferimento al tema della
prevedibilità dell’evento, si deve premettere che la giurisprudenza della Corte
di cassazione è ferma nel ritenere che la valutazione di tale elemento della
colpa va compiuta “ex ante”, riportandosi al momento in cui la
condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo
anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di
danno, e riferendosi alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla
regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in
relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di
riferimento (Sez. 4; n. 53455 del 15/11/2018, Galdino c/ Castellano, Rv.
27450001; v. anche Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia, Rv. 26328301).

4. Sotto questo profilo, le motivazioni delle
sentenze di merito hanno dato ampio conto della circostanza che l’imputato si
sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alle (mancate)
indicazioni sulla “catena di sicurezza” all’interno del manuale d’uso
del macchinario che ha determinato l’evento mortale.

4.1. Già il primo giudice aveva osservato che il
manuale d’uso del vibroinfissore fornito dalla ditta del prevenuto non
contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una
catena di sicurezza, nonostante tale obbligo sia contemplato nel d.P.R. 459/96. Carenza che integra la violazione
di cui all’art. 6 d.lgs. n.
626/94, che vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti
alla disciplina in materia di sicurezza. Tale norma – continua il Tribunale –
ha come diretto destinatario il ricorrente, in quanto venditore del
macchinario, avendo egli l’onere di verificare la congruità del prodotto
importato e commercializzato e dei suoi accessori rispettò alla normativa in
materia di sicurezza; l’espressa indicazione di tale obbligo all’interno del
manuale consegue alla complessità del macchinario utilizzato e alla
pericolosità del tipo di lavorazione adottato.

4.2. Sul piano della concreta rimproverabilità
dell’evento, la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, come tale
insindacabile in cassazione, ha indicato gli elementi emersi dall’istruttoria
dibattimentale che fondano la conoscibilità in capo all’imputato della non
conformità del macchinario, con specifico riferimento al (carente) contenuto
del manuale d’uso, e quindi la rappresentabilità in capo al medesimo della
specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.

In estrema sintesi, si tratta: della veste, in capo
alla ditta del prevenuto, di rivenditore ufficiale del vibroinfissore in
questione, con relativa ricezione dei manuali d’uso e dei relativi
aggiornamenti; del diretto svolgimento dell’attività di collaudo del
macchinario; dell’obbligo, normativamente previsto, di inserimento nel manuale
d’uso delle istruzioni in materia di sicurezza. Tutti elementi che, in linea
con gli insegnamenti della cassazione in tema di prevedibilità, appaiono
sicuramente riconducibili alle concrete e specifiche qualità personali del
prevenuto, quale importatore e rivenditore del macchinario in questione.

4.3. I rilievi del ricorrente, in ordine alla
circostanza che l’imputato non avrebbe potuto immaginare un “cambio di
rotta” da parte del produttore rispetto all’uso di un dispositivo di
sicurezza previsto dalla normativa, attengono al merito e non possono essere
affrontati in questa sede. Si tratta, comunque, di argomento che non appare
idoneo ad inficiare le argomentazioni dei giudici di merito, basate non sulla
effettiva conoscenza ma sulla potenziale conoscibilità da parte dell’imputato
delle carenze in materia di sicurezza presenti nel manuale d’uso.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28296
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