Gli incarichi extraistituzionali consentiti ai professori universitari e ricercatori a tempo pieno sono solo quelli previamente autorizzati dall’Amministrazione datoriale ovvero conferiti dalla stessa direttamente. Il conferimento di un incarico senza preventiva autorizzazione non può, dunque, essere sanato da un’autorizzazione intervenuta successivamente (anche con effetti “ora per allora”).

Nota a Cass. 2 settembre 2020, n. 18206

M.N. Bettini e P. Pizzuti

“I professori e i ricercatori a tempo pieno possono … svolgere, “previa autorizzazione” del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza”. Né rileva l’eventuale richiamo al regolamento di Ateneo che, in quanto fonte subordinata al D.LGS. n. 165/2001 non potrebbe derogare alle disposizioni primarie, che prevedono un criterio generale di autorizzabilità in via preventiva degli incarichi.

Inoltre, l’autorizzazione tardiva a un incarico extra lavorativo retribuito di un professore universitario non esonera dalle sanzioni amministrative.

L’importante principio è affermato dalla Corte di Cassazione (2 settembre 2020, n. 18206, difforme da Trib. Lecce n. 3791/2016) in relazione al caso in cui alla contestazione di mancata tempestiva autorizzazione dell’Università ad un professore ordinario a tempo pieno di assumere un incarico retributivo extra lavorativo, era stata opposta l’avvenuta autorizzazione tardiva “ora per allora”, sostenendo che ciò avrebbe fatto venir meno l’applicazione di sanzioni amministrative.

La Corte ricostruisce il quadro normativo che regolamenta la materia, precisando che il D.LGS. n. 165/2001 (art. 53) disciplina l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi ai dipendenti pubblici, ivi compresi quelli attribuiti ai professori universitari a tempo pieno (regolati anche dalla L. n. 240/2010, art. 6, co.10).

Tali disposizioni non vietano l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consentono solo se sono “conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa ‘preventivamente autorizzati’, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio (v. anche Cass. n. 15098/2011).

Ciò, al fine di evitare, in un’ottica di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 97 e 98 Cost., che il pubblico dipendente possa: a) svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, venendo distolto da essi; b) attuare forme autorizzate di concorrenza soggettiva; c) procurarsi un vantaggio economico tale da non giustificare, “se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti”.

Nello specifico, circa la rimozione del generale divieto di conseguire l’incarico, se non attraverso una autorizzazione adottata prima dell’inizio dello stesso, non vi è differenza fra “autorizzazione postuma” rispetto a quella “ora per allora”, in quanto entrambe intervengono dopo l’inizio (ovvero anche la fine) dello svolgimento dell’incarico.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, ha escluso che possa essere concessa un’autorizzazione successiva con efficacia sanante, e dunque “ora per allora, (v. fra tante, Tar Emilia-Romagna Parma 17 luglio 2017, n. 263; Tar Emilia-Romagna Parma 5 giugno 2017, n. 191; Tar. Calabria Reggio Calabria 14 marzo 2017, n. 195; Tar. Lombardia Milano 7 marzo 2013, n. 614).

L’autorizzazione postuma (o anche “ora per allora”) risulta infatti “ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui al D.LGS. n. 165 del 2001, art. 53, co. 7, è quella (come detto) di verificare, necessariamente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”. Sicché essa non è idonea a sanare il conferimento illegittimo di un incarico.

I giudici respingono perciò la tesi della Corte di merito, secondo cui l’atto autorizzativo oggetto del contenzioso non costituiva una mera “autorizzazione postuma”, tale da far pensare a un’autorizzazione successiva al conferimento dell’incarico con efficacia ex nunc, bensì un’autorizzazione con formula “ora per allora” con effetti ex tunc, equivalente a quella preventiva.

 

Incarico a professore ordinario e autorizzazione tardiva
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