Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 12 ottobre 2020, n. 66/E

Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai
alla Cassa Nazionale del Notariato

 

Con la risoluzione n.
79/E dell’8 marzo 2002 è stato chiarito che i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente
ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917, non essendo deducibili nella determinazione del
reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del TUIR
(nel testo ante riforma 2004) (NOTA 1).

Più precisamente, si è ritenuto che i contributi in
questione, in considerazione delle loro finalità previdenziali e assistenziali
attinenti esclusivamente alla sfera personale del lavoratore, non possano
rappresentare un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di
lavoro autonomo.

E’ stato perciò ritenuto non condivisibile il
diverso principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001, secondo cui
i contributi dei notai vanno dedotti in sede di determinazione del reddito di
lavoro autonomo, in quanto spese inerenti all’attività professionale svolta.

Tuttavia, con successive pronunce la Suprema corte
ha confermato il proprio orientamento contrario alle tesi dell’Amministrazione
finanziaria (ordinanze n. 1939 del 27 gennaio 2009,
n. 321 del 10 gennaio 2018 e n. 18395 del 4 settembre 2020).

In particolare, con l’ordinanza
n. 321 del 10 gennaio 2018 la Cassazione ha confermato la deducibilità di
tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 54, comma 1, del TUIR,
in quanto costi inerenti all’attività professionale.

I giudici di legittimità hanno precisato che tali
contributi “se … non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo
comma del citato art. 54 TUIR,
in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver
iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto
dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo
della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in
base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso
riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o
della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti
all’attività svolta” (cfr., nello stesso senso, Cass.
n. 18395 del 2020).

Il predetto indirizzo giurisprudenziale tiene conto
della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali
di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti
mensili dei repertori (NOTA 2), indipendentemente dai compensi percepiti e
fatturati.

Preso atto dello sfavorevole indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, deve ritenersi superato
quanto affermato con la precedente risoluzione n.
79/E del 2002 e, pertanto, va riconosciuta ai contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo, ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, del TUIR (NOTA 3) e, quindi, del calcolo della base imponibile
IRAP, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (NOTA 4).

 

Note:

(1) Per la disciplina applicabile dal periodo d’imposta a
decorrere dal 1° gennaio 2004, il riferimento è al vigente articolo 54, comma 1, del TUIR.

(2) L’articolo 4 del
decreto del Ministero della Giustizia 27 novembre 2012, n. 265 – che, in
attuazione dell’articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fissa i parametri ai fini dei
versamenti dei contributi dovuti dai notai alla cassa professionale –
stabilisce che “Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato
e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli
articoli 5 e 6 del presente
decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n.
220”. In specie, il richiamato articolo
12 della legge n. 220 del 1991 prevede, al comma 1, che “il notaio è tenuto
al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti
soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari … degli
stessi” e, al successivo comma 3, che “La quota di onorario di cui al comma 1 è
liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di
ciascun mese … e versata all’archivio notarile del distretto,
contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori”
(cfr. anche l’articolo 9 dello Statuto della Cassa Nazionale del Notariato).

(3) Nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, Modello
REDDITI PF 2020, l’importo dei contributi deducibili va indicato nella colonna
4 del rigo RE19.

(4) Conseguentemente i contributi in questione non sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del
TUIR, posto che la previsione di deducibilità ivi contenuta opera solo in
via residuale, ovvero in mancanza di «deducibilità nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formarlo».

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i
principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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