Nota a Ade Riss. 3 settembre 2020, n. 307 e 11 settembre 2020, n. 341

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente ad occuparsi del regime speciale previsto dall’art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in L. 30 luglio 2010, n. 78, per i “docenti e ricercatori qualificati” con due documenti succedutisi a breve distanza tra loro. Si tratta delle risposte n. 307 del 3 settembre 2020 e n. 341 dell’11 settembre 2020.

Come noto, ai sensi dell’art. 44, D.L. n. 78/2010, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che vi trasferiscono la residenza fiscale ai sensi dell’art. 2, co. 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio interessa i docenti e i ricercatori che soddisfano le seguenti condizioni:

  • sono in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • sono stati residenti all’estero in maniera non occasionale;
  • hanno svolto all’estero, per almeno due anni continuativi, documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 307 ha chiarito che l’agevolazione in questione si applica a tutti i ricercatori e/o docenti residenti all’estero a prescindere dalla loro nazionalità. L’istante, infatti, riferendo di essere cittadino straniero, di aver lavorato come ricercatore all’estero per 5 anni e di essersi trasferito in Italia dal 1° gennaio 2020 per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinato di tipo B” presso un’università italiana, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse accedere al beneficio, pur non avendo mai avuto la residenza fiscale in Italia e non essendo cittadino italiano. L’Agenzia delle Entrate, nell’ammettere il richiedente a godere dell’agevolazione, ha precisato che “la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero”, purché non siano stati fiscalmente residenti in Italia negli anni precedenti il trasferimento.

Il regime di favore si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i successivi 5 periodi di imposta.

Nel tentativo di rendere la misura più allettante e porre rimedio alla c.d. “fuga dei cervelli”, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58 (cfr. in questo sito M. De Vita, F. Palladino, S. Quaranta, Le novità fiscali del Decreto Crescita) ha esteso il periodo di validità del beneficio fino a un massimo di 13 periodi di imposta al ricorrere di determinate condizioni relative alla situazione personale e familiare del docente e/o ricercatore.

In particolare, l’art. 5, co. 4 e 5 del D.L. n. 34 del 2019, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2020, la durata del beneficio a:

  • 8 anni, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che, dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei 12 precedenti, diventano proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
  • 11 anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • 13 anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Il richiedente potrà godere del regime di favore per la durata prevista dalla legge a condizione che “permanga la residenza fiscale in Italia” per tutto il periodo di validità dell’opzione (cfr. Risposta AdE n. 274 del 26 agosto 2020).

Al fine di estendere la portata applicativa del regime, il legislatore ha ammesso al beneficio de quo anche i docenti e i ricercatori, cittadini italiani, che pur essendo stati fiscalmente residenti all’estero, non hanno provveduto ad iscriversi all’AIRE. Il Decreto Crescita ha infatti espressamente previsto che i suddetti soggetti potranno godere della tassazione agevolata a condizione che dimostrino di essere stati fiscalmente residenti all’estero ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

In virtù di tale novella, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 341 ha ammesso al beneficio fiscale un cittadino italiano che, pur essendo stato fiscalmente residente in Belgio dal 2015, non aveva provveduto ad iscriversi all’AIRE. L’istante, riferendo di voler trasferire la propria residenza fiscale in Italia, a decorrere da gennaio 2020, per svolgere attività di docenza e ricerca, in qualità di assegnista di ricerca, presso una università italiana, si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per sapere se potesse accedere al beneficio, nonostante la mancata iscrizione all’AIRE. L’agenzia delle Entrate, nel rispondere affermativamente al quesito, ha chiarito che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’istante riesca a provare su base convenzionale di aver avuto effettivamente la residenza fiscale in Belgio negli anni di imposta 2018 e 2019, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua.

 

Incentivi fiscali per i “docenti e ricercatori qualificati”: i recenti chiarimenti
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: