Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21154

Verbali di accertamento e notificazione, Prescrizione dei
crediti contributivi vantati dall’INPS, Richiesta del convenuto di mero
rigetto della domanda attorea diretta all’accertamento negativo di un debito,
Non idoneità a svolgere efficacia interruttiva

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 143
pubblicata il 23.4.2018, in accoglimento degli appelli proposti da C. SERVIZI
TECNICI IMPIANTI s.r.l. e da C.V. SERVICE s.r.l. e riuniti, ha dichiarato la
prescrizione dei crediti contributivi vantati dall’INPS per inadempienze
relative al periodo 1.3.2006 – 31.12.2010, di cui ai verbali di accertamento
del 18.3.2011, notificati il 24.3.2011;

2. la Corte territoriale ha richiamato la sentenza
Cass. n. 12058 del 2014, secondo cui “La richiesta del convenuto di mero
rigetto della domanda attorea (nella specie diretta all’accertamento negativo
di un debito) non è idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione
del diritto vantato nei confronti del debitore in quanto funzionalmente volta a
confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la
volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto
inadempiente”;

3. ha dato atto che con i ricorsi introduttivi di
primo grado, depositati il 3.8.2011, le due società avevano proposto domande di
accertamento negativo del credito contributivo oggetto dei verbali di
accertamento e notificazione e che l’INPS nel costituirsi in giudizio non aveva
svolto alcuna richiesta di adempimento, essendosi limitato a chiedere il
rigetto dei ricorsi; l’Istituto non aveva neppure, nel corso del giudizio di
primo grado e fino alla fase di appello, notificato alle società atti di
costituzione in mora;

4. ha ritenuto che rispetto all’ultimo atto di
intimazione da parte dell’INPS, rappresentato dalla notifica dei verbali di
accertamento del marzo 2011, in mancanza di atti interruttivi, fosse decorso il
termine di prescrizione quinquennale applicabile ai sensi dell’art. 3, comma 9 lett. b) della legge
n. 335 del 1995;

5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con
controricorso le società C. SERVIZI TECNICI IMPIANTI s.r.l. e C.V. SERVICE
s.r.l.;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non
partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

 

Considerato che

 

7. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,
2943 e 2945 c.c.;

8. ha censurato la decisione d’appello per non aver
considerato che la prescrizione era stata interrotta con l’instaurazione dei
giudizi avverso il verbale ispettivo (art. 2943 c.c.)
e che la stessa non poteva decorrere fino al passaggio in giudicato delle
sentenze di definizione dei predetti giudizi (art.
2945 c.c.);

9. ha aggiunto che anche le memorie difensive dell’INPS
in primo grado del 14.8.2012 potevano avere valore di atto interruttivo della
prescrizione in quanto contenenti la richiesta di rigetto del ricorso
avversario e che tale requisito doveva considerarsi idoneo ai fini interruttivi
in base alle pronunce di legittimità Cass. n. 7737 del 2007 e n. 13438 del
2013;

10. la questione posta dal ricorso in esame attiene
alla efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c. e con gli effetti permanenti
di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., della mera
richiesta di rigetto del ricorso avversario proposta dal creditore, convenuto
in giudizio dal presunto debitore con azione di accertamento negativo del
credito;

11. in linea generale, si è precisato come “In
tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia
interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto
obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta
di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni, né
l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare
l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di
costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto
la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza”,
(Cass., n. 24656 del 2010; sez. 6 n. 16465 del 2017);

12. con specifico riferimento alla domanda di
accertamento negativo dell’altrui credito si è affermato che “La domanda
di accertamento negativo ex art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione
della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non é
prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa
codicistica, essendo inammissibile l’interpretazione estensiva o l’applicazione
analogica delle disposizioni previste dagli artt.
2941 e 2942 c.c.; tale domanda non comporta
inoltre l’interruzione della prescrizione, che l’art.
2943 c. c. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati
contenenti l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta
scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del
titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del
soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 9589 del 2018);

13. nella sentenza appena citata, la S.C. ha
specificamente affrontato il problema della idoneità del comportamento
processuale dell’INPS, convenuto con azione di accertamento negativo del
credito contributivo oggetto del verbale notificato,  a determinare l’interruzione della
prescrizione ed ha osservato come “Nella specie, inoltre, non risulta
affatto che l’INPS, nel corso della causa che aveva portato all’accertamento
dell’obbligo contributivo, avesse avanzato alcuna richiesta volta ad
interrompere il corso della prescrizione, richiedendo il pagamento dei
contributi. L’Istituto non ha neppure indicato nel presente ricorso l’esistenza
di atti o di eventuali richieste, formulate nei verbali di causa, in cui
avrebbe chiesto l’adempimento del debito contributivo”;

14. con la sentenza n. 12058 del 2014, espressamente
richiamata nella sentenza impugnata, questa Corte ha statuito: “La
richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea (nella specie
diretta all’accertamento negativo di un debito) non è idonea a svolgere
efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del
debitore in quanto funzionalmente volta a confutare la domanda avversaria e non
a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria
o di mettere in mora il soggetto inadempiente”;

15. altre pronunce, che hanno affermato il carattere
solo istantaneo dell’efficacia interruttiva della prescrizione conseguente alla
notifica del precetto, hanno esaminato anche gli effetti, ai fini interruttivi
della prescrizione, della condotta tenuta dal creditore nel processo di
opposizione al precetto ed hanno attribuito efficacia interruttiva alla
richiesta rigetto dell’opposizione formulata in giudizio dal creditore opposto;

16. Cass. n. 7737 del 2007 ha affermato: “Il
precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio né del  processo esecutivo, interrompe la
prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo
dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua
notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore
opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente
all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale
categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto
dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie
astratta prevista dal secondo comma dell’art. 2943
cod. civ., sicché, ai sensi del secondo comma dell’art. 2945 cod. civ., la prescrizione non corre
fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio”;

17. in senso analogo si è pronunciata questa Corte
con la sentenza n. 19738 del 2014 affermando:
“Il precetto non è un atto diretto alla instaurazione di un giudizio, né
del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti
permanenti ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste
anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto
opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il
rigetto dell’opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente
all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione, si realizza
un’attività processuale rilevante ai sensi dell’art.
2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la
prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio”;

18. nello stesso senso questa Corte si è pronunciata
in relazione ad un processo per revocazione, statuendo: “La mera
proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il
passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ.,
della sentenza impugnata, sicché termina l’effetto interruttivo permanente
della prescrizione prodotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del
corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si
costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del
proprio diritto (ed in tale categoria va ricom presa certamente anche la mera richiesta
di rigetto della revocazione) compie un’attività processuale rientrante nella
fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’art.
2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell’art. 2945,
secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui
passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento”
(Cass. n. 13438 del 2013);

19. più recentemente, in riferimento ad un
procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, si è sostenuto: “Nel
procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la resistenza in giudizio
dell’ente creditore ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c. e produce gli effetti
permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.,
che si estendono anche nei confronti 
dell’eventuale coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio” (Cass. n. 5369 del 2019);

20. quest’ultima sentenza (n. 5369 del 2019) contiene, in motivazione,
affermazioni di carattere generale in quanto dà atto che “si è … andato
affermando il principio, che va qui in particolare confermato rispetto al
processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione, secondo cui anche la mera
richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un’azione
di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto
interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art.
2943, co. 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, co. 2, c. c. (così: Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; Cass. 29 marzo
2007, n. 7737, in tema di opposizione a precetto; Cass. 29 maggio 2013, n.
13438, in tema di resistenza rispetto ad un’impugnativa per revocazione; per un
accenno al medesimo principio in tema di opposizione a sanzione amministrativa,
v. Cass. 23 gennaio 2018, n. 1550)”;

21. il contrasto che si rileva tra le pronunce
richiamate, quanto alla efficacia interruttiva della prescrizione da
riconoscere al comportamento processuale del creditore convenuto in giudizio
che si limiti a chiedere il rigetto della domanda del presunto debitore, rende
necessaria la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro per un
ulteriore approfondimento;

 

P.Q.M.

 

dispone la trasmissione del procedimento alla
Sezione Quarta Lavoro.

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