Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22428
Conducente di automezzo, Superamento del periodo di guida
giornaliera consentita tra i periodi di riposo giornalieri, Regolamento di
competenza, Competenza del Giudice di Pace, Superamento previsto e punito
come illecito amministrativo
Motivi in fatto e diritto
1. Con ordinanza n. 608 del 5.12.2013 l’Ispettorato
del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige ingiungeva il pagamento
della somma di euro 2.348,25, per le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento CE n.
561/2006 e dunque per le violazioni sanzionate all’art. 174, 4°, 5°, 6° ed 8° co.,
c.d.s., ovvero per aver superato il periodo di guida giornaliera consentita
tra i periodi di riposo giornalieri, per non aver interrotto i periodi di guida
con le pause prescritte e per non aver osservato i riposi giornalieri, a G.T.,
quale conducente dell’automezzo, ed alla ” S.” s.r.l., quale
proprietaria dell’automezzo.
2. Con ricorso al Giudice di Pace di Bolzano
depositato il 12.3.2014 G.T. e la ” S.” s.r.l. proponevano
opposizione.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza –
ingiunzione.
3. Resisteva l’Ispettorato del Lavoro della
Provincia di Bolzano – Alto Adige.
Eccepiva l’incompetenza del giudice di pace.
4. Il Giudice di Pace di Bolzano, con sentenza n.
585/2018, dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del
Tribunale di Bolzano.
5. G.T. e la ” S.” s.r.l. riassumevano il
giudizio.
6. Si costituiva l’Ispettorato del Lavoro della
Provincia di Bolzano – Alto Adige.
7. Con ordinanza dell’8.4.2019 il Tribunale di
Bolzano dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava
d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Evidenziava, sulla scorta dell’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte, che la fattispecie de qua fuoriesce
dall’ambito di applicazione degli artt. 409 e ss.
cod. proc. civ. e ricade nella competenza ratione materiae del giudice di
pace ex artt. 204 bis c.d.s.e 7 dec. Igs. n. 150/2011