Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 482

Articolo 10, comma
1, lettera e) del TUIR

 

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Istante, tenuto conto delle numerose richieste di
chiarimento pervenute dal personale dipendente iscritto nei propri ruoli,
chiede di conoscere la disciplina sulla deducibilità dei contributi
previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini
di buonuscita.

I chiarimenti richiesti riguardano la corretta
interpretazione dell’articolo 10,
comma 1, lettera e) del TUIR, sulla quale recentemente è intervenuta la
Corte di Cassazione con l’Ordinanza 11 gennaio
2017, n. 436, che, pronunciandosi negativamente con riferimento ad una
particolare fattispecie, ha fatto sorgere dubbi sulla applicabilità della
deduzione in parola.

 

Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente

 

L’Istante ritiene che i contributi versati per il
riscatto degli anni di studi ai fini di buonuscita rientrano tra gli oneri
integralmente deducibili, come i contributi versati per il riscatto degli anni
di studio ai fini pensionistici.

 

Parere dell’Agenzia delle
entrate

 

L’articolo
10, comma 1, lettera e) del TUIR prevede che «Dal reddito complessivo si
deducono (…) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi».

Con riferimento ai contributi versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza, è stato chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la
causa che origina il versamento, che “può rinvenirsi nei riscatti (ad
esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati
presso altre gestioni previdenziali obbligatorie” (Cfr. risoluzione 3 marzo 2011, n. 25/E, risoluzione 12 settembre 2002, n. 298 e, da
ultimo circolare 8 luglio 2020, n.19/E).

Nel caso di specie, l’Istante chiede se, per i
contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di
laurea ai fini della buonuscita, i propri dipendenti abbiano diritto alla
deduzione dell’onere dal reddito complessivo ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR,
anche a seguito dell’Ordinanza della Corte di
Cassazione 11 gennaio 2017, n. 436.

In particolare, in tale sentenza viene precisato che
“dall’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sull’indennità di buonuscita, che è erogata al dipendente dello Stato
cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota di detta indennità
correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il
periodo di studi universitari. Tale principio trova applicazione anche dopo
l’entrata in vigore dell’art. 17 del
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, (….) il quale dispone che l’ammontare
netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto comunque
denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di
una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto
alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo
stesso versato all’ente, cassa o fondo previdenza – atteso che tale
disposizione non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria
totalmente a carico del lavoratore” (sez. 1 n. 10584 del 1997). In seguito
ribadita anche successivamente alla modifica legislativa intercorsa: ” In
tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre
1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita
spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con
contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati
volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella
specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità
non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la
funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di
un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi
altrimenti non valutabili.” (Sez. 5 n. 8403
del 2013).”.

Al riguardo si fa presente che, a differenza di
quanto sostenuto dall’Istante, la sentenza su menzionata non riguarda
l’interpretazione dell’articolo 10,
comma 1, lett. e) del TUIR, bensì concerne la determinazione dell’indennità
di buonuscita ai sensi dell’articolo
19, comma 2-bis del medesimo TUIR.

Pertanto, si conferma che in applicazione del citato
articolo 10, comma 1, lett. e) del
TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.

Il presente parere viene reso sulla base degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati
nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.

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