Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22668
Mansioni dequalificanti, Rifiuto opposto dal lavoratore,
Reiterata irrogazione di sanzioni disciplinari, Configurabilità in termini di
mobbing, Incidente in senso pregiudizievole sullo stato di salute psico-fisico
– Risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale,
Compiti inferiori, marginali rispetto a quelli propri del suo livello,
Legittimazione della “flessibilità in uso”
Rilevato
Che, con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte
d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e
rigettava le domande proposte da A.D.B. nei confronti di Ferrovie del Sud-Est e
S.A. S.r.l., domande aventi ad oggetto la declaratoria dell’obbligo della Società
datrice di adibire il D.B. esclusivamente alle mansioni di sua competenza quale
“operatore di scambi cabina” e non, come la stessa Società aveva
disposto, con apposito ordine di servizio, a quelle, inferiori e quindi
dequalificanti, precedentemente svolte di “operatore di manutenzione”
e di corrispondergli la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica
di appartenenza ivi comprese le somme arretrate non corrisposte dalla data di
maturazione del diritto, l’accertamento dell’illegittimità nonché del carattere
persecutorio e vessatorio del comportamento della Società concretatisi nel
demansionamento e, a fronte del rifiuto opposto dal D.B. a tale impiego, nella
reiterata irrogazione di sanzioni disciplinare, la sua conseguente
configurabilità in termini di mobbing, incidente in senso pregiudizievole sullo
stato di salute psico-fisico del D.B. e la condanna della Società al
risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale, da
liquidarsi anche in via equitativa;
che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto legittimo l’impiego del D.B. in mansioni inferiori a
quelle proprie della qualifica di appartenenza dovendo ammettersi, anche alla
luce dei richiamati principi giurisprudenziali, una tale flessibilità, tenuto
conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e
nell’arco della singola giornata lavorativa, irrilevante a tale stregua la
questione dell’ammissibilità di tale flessibilità alla luce della disciplina
collettiva, formalmente legittima l’irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovendosi ritenere le previsioni sul punto recate dal R.D. n. 148/1931 compatibili con la
regolamentazione privatistica del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri
e, perciò, estranee all’abrogazione del R.D. n.
148/1931, disposta dall’art.
2, comma 9, I. n. 662/1996 e rinunziate e comunque infondate le domande
risarcitone connesse al presunto demansionamento ed alla violazione dell’art. 2087 c.c.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il
V., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, la Società;
– che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.
2103 e 2087 c.c. e del CCNL 27.11.2000 per
il Trasporto Pubblico Locale in una con il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia
della Corte territoriale per essere l’impiego promiscuo del ricorrente in
compiti propri della qualifica inferiore in precedenza rivestita escluso sul
piano legislativo e contrattuale e conseguentemente l’illegittimità del
disconoscimento dell’idoneità lesiva dell’integrità psico-fisica del lavoratore
della condotta della Società, viceversa qualificabile come mobbing e fonte di
danno risarcibile, domanda questa a sua volta erroneamente considerata
rinunziata e disattesa dalla Corte territoriale;
– che il motivo esposto si rivela infondato,
ritenendo questo Collegio di dover dare continuità all’orientamento accolto da
questa Corte e puntualmente richiamato nella motivazione dell’impugnata
sentenza per cui “il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze
aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del
suo livello” (cfr., da ultimo, Cass. Sez.
Lav., ord, 31 agosto 2018, n. 21515), in base al quale la flessibilità data
dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per sé
legittimo, mentre non trova ostacolo nella disciplina contrattuale di settore
ai sensi dell’art. 2 del CCNL 27.11.2000, la cui interpretazione in termini di
legittimazione della “flessibilità in uso” in quanto autorizzata da
precedenti accordi collettivi pur dichiarati superati fatta propria dalla Corte
territoriale non risulta adeguatamente confutata dal ricorrente, conseguendone,
secondo quanto statuito dalla Corte territoriale l’inconfigurabilità nella
specie di condotte illegittime della Società idonee a fondare pretese
risarcitorie, di cui, comunque, inammissibilmente, per difetto di
autosufficienza, stante la mancata trascrizione o allegazione di documentazione
comprovante la circostanza, si contesta l’intervenuta rinunzia contestualmente
affermata dalla Corte territoriale; che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.