Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22783

Cartella di pagamento, Domanda di rateizzazione avanzata
dalla società, Ricognizione di debito, Esistenza di un autentico rapporto di
collaborazione “autonoma”, lrrilevanza della questione sollevata

 

Rileva che

 

con sentenza del 20 novembre 2012 il Tribunale di
Verbania, accogliendo l’opposizione proposta dalla S.r.l. U.N. nei confronti
dell’INPS avverso la cartella di pagamento n. 13820070005069612, dichiarava che
nulla era dovuto dalla opponente in relazione ai crediti iscritti a ruolo e
condannava quindi l’Istituto al rimborso delle relative spese processuali.
Avverso l’anzidetta sentenza la parte rimasta soccombente interponeva gravame
con ricorso del 31 dicembre 2012 e la Corte d’Appello di Torino con sentenza n.
1233 del 12 – 21 novembre 2013, in riforma della pronuncia, rigettava
l’opposizione a suo tempo proposta dalla società appellata, con la condanna di
quest’ultima al rimborso delle spese relative al doppio grado del giudizio;

la sentenza di secondo grado è stata quindi
impugnata dalla U.N. S.r.l. mediante ricorso per cassazione, notificato il 10
luglio 2014 all’I.N.P.S. e alla società di cartolarizzazione dei crediti dello
stesso Istituto, affidato un solo articolato motivo, cui ha resistito l’ente di
previdenza, anche quale procuratore speciale della suddetta società di
cartolarizzazione, S.p.a. S.C.C.I., con controricorso del 14 – 16 agosto 2014.

Successivamente, parte ricorrente ha depositato
memoria illustrativa in vista dell’adunanza della Corte, fissata in camera di
consiglio per il 18 dicembre 2019.

 

Considerato che

 

con l’anzidetto motivo la ricorrente ha denunciato
violazione e falsa nonché errata applicazione degli articoli
1988 e 2735 c. c., oltre che degli artt. 2697 e 2698
dello stesso codice, sostenendo che la domanda di rateizzazione a suo tempo
avanzata dalla medesima società non potesse considerarsi di per sé ricognizione
di debito, essendo stato infatti quello contributivo calcolato dal medesimo
Istituto previdenziale, ma nemmeno promessa di pagamento, poiché non risultava
sufficientemente articolata in maniera tale da produrre in capo all’intimato
una conseguenza economico-giuridica rilevante, essendo un atto prodromico
all’autorizzazione al pagamento dilazionato. «In altri termini, con la domanda
di rateizzazione il debitore, che è sottoposto comunque al potere impositivo ed
esecutorio dell’Inps, opta per una delle due possibilità concrete onde evitare
l’esecuzione e/o di ottenere l’attestato di correttezza contributiva: 1) il
primo è il pagamento totale di quanto rilevato dall’Inps; 2) il secondo è il
pagamento rateale autorizzato, secondo e sulla base delle normative interne
dell’Istituto, su apposito modulo e con atto di impegno. Occorre precisare che
non trattasi di “confessione”, bensì di richiesta di adempimento
(normale) del credito contributivo e sanzionatorio, mediante modulo predisposto
dall’Inps e da sottoscrivere incondizionatamente, secondo prassi cogente
amministrativa. Poiché allora la clausola “salva ripetizione all’esito
positivo della controversia amministrativa o giurisdizionale” (o simili)
si può apporre al solo pagamento completo in un’unica soluzione  (in quanto, altrimenti, la rateizzazione, che
presuppone raccoglimento della domanda redatta su modulo predisposto dall’Inps,
non sarebbe accolta, contenendo il medesimo il “riconoscimento
incondizionato del debito”), si porrebbero due situazioni giuridiche
diverse del debitore: la prima (con rateazione) gli precluderebbe ogni rimedio
(amministrativo e giurisdizionale); la seconda (pagamento totale immediato)
invece no. … Non può dunque rinvenirsi nella domanda di rateazione con
contestuale pagamento del dodicesimo e dei contributi a carico de/lavoratore,
secondo prassi amministrativa alcuna rinuncia all’azione giudiziaria… Ma la
indisponibilità del rapporto giuridico previdenziale, dalle connotazioni
prettamente pubbliche, costituito ope legis e automaticamente, deve essere il
principio del governo anche le modalità di pagamento, non essendo possibile
attribuire al ricorrente un potere di inversione della prova affidato alla sua
scelta contingente. La sentenza della Corte d’Appello di Torino non ha dunque
dato applicazione dell’articolo 2697 c.c..
Quanto all’inversione dell’onere della prova, anche l’articolo 2698 c. c. dispone la nullità “dei
patti con i quali è investito o modificato l’onere della prova” quando si
tratta di diritti indisponibili, o la modificazione ha per effetto quello di
rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto»;

quanto poi all’articolo
2735 c.c., invocato dall’I.N.P.S. in relazione alla confessione
stragiudiziale, secondo la ricorrente, nel caso di specie era evidente che essa
società non aveva mai riconosciuto qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato
con il C., presupposto e fondamento del rapporto giuridico previdenziale con
l’I.N.P.S., senza il quale non era neppure in astratto concepibile un rapporto
assicurativo con l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Del resto, era stato riconosciuto nell’accertamento ispettivo come
l’U.N. avesse pagato i contributi relativi al lavoratore C., coerentemente con
i contratti conclusi con lui, di tipo autonomo, nella gestione speciale di cui
all’art. 2 L. n. 335/1995,
per i quali comunque non era stata richiesta la compensazione ex art. 116 L. n. 388/2000. Ciò
confermava l’inesistenza di alcuna confessione in capo alla ricorrente. Di
conseguenza, l’onere probatorio nel caso di specie doveva ritenersi rimasto a
carico dell’Istituto, sicché le testimonianze rese non erano sufficienti per
provare la sussistenza del lavoro subordinato in capo al China glia. Né l’onere
probatorio era stato assolto dall’ente previdenziale, tenuto conto delle
risultanze istruttorie in primo grado, sia in quanto le parti avevano stipulato
contratti di tipo parasubordinato, sia perché comunque gli accertamenti
ispettivi furono avulsi dalla immediatezza e dal riscontro de visu, poiché
verificatosi dopo la cessazione del rapporto con la società, ed infine in
quanto i testi G., T. e S. avevano dichiarato che il C. operava in autonomia
senza essere sottoposto a controllo da parte datoriale, semplicemente
coordinandosi con la legale rappresentante della società, giusta quanto
rilevato sul punto dalla sentenza di primo grado;

infine, parte ricorrente osservava che
l’impugnazione non riguardava la lavoratrice F., per la quale era stata
rilevata scopertura di 3 giorni di lavoro, del resto ampiamente coperta dai
666,00 euro già pagati con l’istanza di rateazione, «in caso di accoglimento
della domanda di U.N. srl»;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese
per le seguenti ragioni;

in primo luogo, il ricorso presenta, invero, larghi
profili d’inammissibilità (art. 366, co. 1, nn. 3,
4 e 6, c.p.c.), attesa la carenza di complete allegazioni, nonché di
specifiche e pertinenti confutazioni delle argomentazioni in diritto sulle
quali è stata fondata l’impugnata sentenza, dovendosi per contro ricordare che
per la validità del ricorso per cassazione occorre l’esauriente esposizione
dell’intero pregresso iter processuale insieme alla documentazione a suo tempo
prodotta, al fine di rispettare i requisiti di autosufficienza e di specificità
richiesti dal cit. art. 366, affinché il
giudice di legittimità abbia pronto e chiaro, dalla sola lettura dell’atto, il
quadro della situazione, senza necessità di esaminare direttamente tali
precedenti atti, ivi compresa la medesima pronuncia impugnata (cfr. Cass. lav. n. 31082 del 28/12/2017, secondo cui
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone che esso contenga tutti
gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la
completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di
accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
In senso analogo Cass. VI civ. – 3, ordinanza n. 1926 del 3/2/2015: il ricorso
per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non
analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare
le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna
parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda
processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e
in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede
alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal
giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in
grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di
cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad
altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Conforme tra
le altre Cass. Il civ. n. 7825 del 4/4/2006. V. parimenti Cass. sez. un. civ.
n. 11653 del 18/05/2006 circa il requisito della esposizione sommaria dei
fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione
dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.. Cfr. inoltre Cass. V civ. n.
29093 del 13/11/2018: i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di
inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c.,
nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non
possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il
controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica
mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla
base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della
cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale
fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e
trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del
principio di autosufficienza.

Parimenti, v. Cass. VI civ. – 3 n. 19048 del
28/09/2016 e n. 4220 del 16/03/2012); in particolare, per contro, nella specie
non risultano compiutamente riprodotti l’atto di opposizione, l’attività istruttoria
espletata in primo grado (relativa alla controversa istanza di rateizzazione e
alle acquisite testimonianze, unitamente pure al verbale ispettivo da cui
scaturì il credito vantato dall’ente impositore con relativa iscrizione a
ruolo), la decisione gravata dall’I.N.P.S.-S.C.C.I., il ricorso d’appello e le
conseguenti difese della società, né l’articolata motivazione della sentenza
qui impugnata;

invero, poi la Corte di merito, con la sentenza de
qua ha censurato la decisione appellata segnatamente per aver ritenuto
irrilevante la domanda di rateizzazione presentata dalla U.N., essenzialmente
riferita alla posizione del solo lavoratore C.M. relativamente al periodo
aprile 2002 – giugno 2005, laddove inoltre era stata del tutto pretermessa la
situazione della lavoratrice Z.F. (trovata intenta al lavoro il 23 aprile 2004
in occasione di un accesso ispettivo da parte dell’Agenzia delle Entrate,
soltanto in seguito “regolarizzata” dal 28 aprile 2004), alla quale
pure si riferiva l’opposta cartella per la corrispondente contribuzione dovuta
per i giorni lavorati “in nero”, visto che per tale posizione
lavorativa nulla era stato eccepito o dedotto dalla società opponente, di guisa
che almeno per questa parte la cartella avrebbe dovuto essere confermata. A tal
riguardo, pertanto, va subito rilevata la palese incongruenza delle surriferite
vaghe deduzioni svolte da parte ricorrente, per giunta risultanti del tutto
nuove rispetto al difetto di questioni sollevate in proposito, riscontrato
invece sul punto dai giudici di appello;

quanto, poi, alla pretesa errata applicazione dell’art. 1988 c.c., a parte la suddetta rilevata
inammissibilità ex art. 366 c.p.c., la censura
irritualmente pretende in questa sede di legittimità di contrastare il motivato
giudizio di merito espresso al riguardo dalla Corte distrettuale,
esclusivamente competente in proposito, circa l’ “istanza e atto d’impegno
per il pagamento dilazionato”, presentata l’otto giugno 2006 dalla legale
rappresentante della società qui ricorrente, proprio con riferimento al
notificato verbale ispettivo datato 20.12.2005 (istanza che, invece, come sopra
accennato non risulta minimamente riprodotta o trascritta, nemmeno
sinteticamente, da parte ricorrente).

Invero, a prescindere dal valore confessorio
dell’istanza, la Corte di merito ha evidenziato soprattutto come, alla stregua
del contenuto del documento in parola, risultasse evidente anche l’espresso ed
incondizionato riconoscimento del debito, con conseguenti risvolti ex art. 1988 c.c. in ordine all’onere probatorio,
perciò non più a carico del creditore, nella specie l’I.N.P.S.. Per di più la
Corte territoriale riteneva anche corretta l’osservazione di parte appellante,
secondo cui la circostanza che la domanda fosse stata presentata dalla società
su di un modulo predisposto non significava anche che l’istanza di
rateizzazione dovesse necessariamente avere un contenuto vincolato e non
potesse, perciò, essere proposta con riserva di azione e/di ripetizione di
quanto pagato. «Dunque, anche a ritenere l’ammissibilità dell’opposizione
proposta, in ogni caso ai sensi del richiamato art.
1988 c. c. non competeva all’I.N.P.S. dimostrare il “rapporto
fondamentale”, ma invece proprio alla U.N. srl dimostrare l’inesistenza di
un rapporto di lavoro subordinato fra essa società ed il sig. C.M. (v. in
termini Cass. n. 14066/2010 e Cass. n. 27406/2008). Tenuto conto delle
risultanze istruttorie nel loro complesso (tra cui l’esistenza di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché di lavoro a progetto, nonché
delle deposizioni rese dai testi G., T. e S., gli ultimi due soprattutto
ritenuti poco attendibili per le indicate ragioni), tale prova non può certo
ritenersi assolta da parte della società oggi appellata… Orbene, l’insieme
degli elementi acquisiti in giudizio (inserimento del C. nell’organizzazione
aziendale, percepimento di una retribuzione fissa mensile, obbligo di osservare
un orario di lavoro ecc.) non consentono di ritenere provata, da parte
dell’attuale appellata, l’esistenza di un autentico rapporto di collaborazione
“autonoma”, non potendosi di certo ravvisare una situazione di
concreta autonomia né nella circostanza che il C. avesse “concordato”
i giorni e gli orari di presenza (dato che ciò è anzi tipico del rapporto ex art. 2094 c.c.) né nel fatto che potesse apportare
variazioni al menù (atteso che alle mansioni di cuoco si riconnette anche una
certa autonoma di scelta dei piatti da proporre alla clientela)». Inoltre, la
Corte territoriale giudicava irrilevante la tesi dell’appellante circa il
mancato riscontro da parte dell’I.N.P.S. in ordine alla suddetta istanza, di
modo che non si sarebbe perfezionato l’accordo tra le parti in punto di
rateizzazione, poiché detta circostanza non faceva venir meno il distinto e
inequivocabile riconoscimento del debito contributivo da parte della società
(riconoscimento disciplinato dall’art. 1988 c.c.,
che il codice sistematicamente colloca tra le promesse unilaterali, di guisa
che per la sua operatività non occorre il consenso del soggetto cui l’atto è
diretto. Cfr. anche Cass. sez. un. civ. n. 63 del 10/01/1986 che con
riferimento agli atti unilaterali tipici li considera in sé perfetti, generando
obbligazioni di per sé senza necessità di alcuna integrazione negoziale. Ne
deriva, per altro verso, anche l’irrilevanza della questione sollevata in
ordine alla pretesa violazione dell’art. 2698 c.c.,
norma che regola i soli patti relativi all’onere della prova, sicché la stessa
non si riferisce evidentemente agli atti unilaterali, tra i quali perciò pure
il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento di cui all’art. 1988, contemplati dal codice tra le suddette
promesse, appunto unilaterali, nel libro quarto, titolo IV. Né sul punto appare
applicabile l’estensione prevista dall’art. 1324
c.c., laddove le norme richiamate da tale disposizione per i contratti sono
essenzialmente quelle di cui al titolo II del libro quarto del codice (in part.
artt. 1321 – 1469),
inerenti quindi alla validità degli atti in sé considerati, anche con
riferimento alla loro interpretazione, mentre gli effetti processuali in tema
di prova ex art. 1988 c.c., con la presunzione
relativa ivi espressamente prevista dal legislatore, in deroga alla regola
generale di cui all’art. 2697 c.c., non
appaiono riconducibili alle norme disciplinanti i contratti, testualmente
menzionate dall’art. 1324, peraltro con i
limiti di compatibilità dallo stesso anche previsti, compatibilità invero
difficilmente ravvisabile rispetto ai patti di cui all’art. 2698 c.c., la nozione dei quali sottende come
presupposto indefettibile l’incontro di volontà manifestate da più parti, a
differenza perciò degli atti unilaterali, per i quali invece la stessa legge
ricollega determinate conseguenze, ipso jure. Diversa è altresì la ratio dell’art. 2698, evidentemente individuabile nella
maggior tutela apprestata dal legislatore a favore del contraente più debole,
specie in relazione a diritti di regola indisponibili); pertanto, le anzidette
valutazioni in punto di fatto sono insindacabili in questa sede, di guisa che
opera del tutto correttamente la rilevata inversione dell’onere probatorio ex art. 1988 c.c. a carico della ricorrente –
opponente U.N.. E allo stesso modo pure l’apprezzamento, nei sensi anzidetti,
delle risultanze istruttorie compete esclusivamente alla Corte di merito (cfr.
Cass. sez. 6 – 2, ordinanza n. 20422 del 29/07/2019: è riservata al giudice del
merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul
significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse
importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art
1988 c.c.. In senso analogo Cass. III civ. sentenza n. 1653 del 28/04/1975.
V. altresì Cass. III civ. n. 494 del 28/02/1963, secondo cui ai fini
dell’indagine sulla sussistenza di un’inversione volontaria dell’onere della
prova, l’apprezzamento relativo alla consapevolezza, della parte offerente, di
rinunciare al vantaggio ad essa derivante dall’art
2697 cod. civ., assumendo volontariamente l’obbligo di provare ciò che non
le spetta, è apprezzamento di fatto, che non può essere oggetto di riesame in
sede di legittimità se non viziato da errore logico); quanto, poi, alla portata
dell’art. 1988 c.c., va precisato (cfr. anche
Cass. civ. n. 23246 del 5/10/2017) che la promessa di pagamento, anche se
titolata, diverge dalla confessione, in quanto, mentre la prima consiste in una
dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all’adempimento
della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella
dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto
di una dichiarazione di scienza. È tuttavia possibile che, nel contesto di un
unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una
confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo
valore di prova legale -circa l’esistenza del credito- preclude la prova
contraria ex art. 1988 c.c., salvo eventuale
revoca della confessione per errore di fatto o violenza (parimenti, secondo
Cass. III civ. n. 13689 del 31/07/2012, la promessa di pagamento, al pari della
ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del
rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione, la quale ha per
oggetto l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra
parte. Di conseguenza, una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha
natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l’inesistenza della
causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di
prova, poste per la confessione dall’art. 2732 c.c.,
possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano
una promessa di pagamento o una ricognizione di un debito e la confessione.
Conforme Cass. III civ. n. 12285 del 5/7/2004.

V. altresì Cass. III civ. n. 4019 del 23/02/2006,
secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non
costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo
di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. – nella cui previsione
rientrano anche dichiarazioni titolate – un’astrazione meramente processuale
della causa, comportante l’inversione dell’onere della prova, ossia l’esonero
del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto
fondamentale, mentre resta a carico del promittente l’onere di provare
l’inesistenza o la invalidità o l’estinzione di detto rapporto, sia esso
menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il
promissario, agendo per l’adempimento dell’obbligazione, dia la prova della
promessa, incombe sul promittente l’onere di provare la inesistenza o la
invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale. A tal fine non è
sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che “altro” rapporto
fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l’identità tra tale
rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non
bastando una mera “compatibilità” astratta tra i due titoli); alla
luce dei surriferiti principi di diritto, dunque, appaiono del tutto
inconferenti le doglianze di parte ricorrente quanto alla confessione, perché,
indipendentemente dalla sussistenza di quest’ultima, nel caso in esame la Corte
torinese ha comunque motivatamente ravvisato gli estremi della ricognizione di
debito da parte della appellata qui ricorrente, per giunta in relazione
all’indicato verbale di accertamento ispettivo, donde la conseguente
presunzione juris tantum ex art. 1988 c.c.,
però non superata, ad avviso della stessa Corte di merito, nonostante
l’espletato mezzo di prova, dalla società al riguardo onerata;

il ricorso va dunque respinto, con conseguente
condanna della parte rimasta soccombente alle relative, liquidate come da
seguente dispositivo a favore della parte controricorrente;

ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, atteso l’esito completamente negativo dell’impugnazione.

 

P.Q.M.

 

RIGETTA il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di parte controricorrente, in
euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali ed in euro
200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come
per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R..

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22783
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