Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28665

Mansione che comportava l’esposizione ad agenti chimici
pericolosi, Mancata messa a disposizione dei lavoratori predetti i dispositivi
di protezione individuali, Visita medica preventiva, Documento di valutazione
dei rischi non elaborato

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 23 dicembre 2019, il Tribunale
di Avellino ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per i seguenti
reati: a) artt. 229, comma
1, e 262, comma 2, lettera b),
del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di amministratore di una
società, non sottoponeva a visita medica preventiva alcuni lavoratori prima di
adibirli a mansione che comportava l’esposizione ad agenti chimici pericolosi;
b) artt. 77, comma 1, e 55, comma 5, lettera d), del d.lgs.
n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non metteva a disposizione
dei lavoratori predetti i dispositivi di protezione individuali; c) artt. 29, comma 1, e 55, comma 1, lettera d), del d.lgs.
n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non elaborava ed effettuava
il documento di valutazione dei rischi; d) artt. 71, comma 1, e 47, comma 2, lettera c), del d.lgs.
n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non provvedeva ad ottenere la
certificazione dell’impianto elettrico atta a garantire i lavoratori dai
relativi rischi; e) artt. 43,
comma 1, lettera b), e 55, comma
5, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non
provvedeva a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso e gestione
dell’emergenza; f) artt. 36,
commi 1 e 2, e 55, comma 5,
lettera c), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non
forniva ai predetti lavoratori un’adeguata informazione sui rischi, sulle
procedure e sui nominativi dei lavoratori incaricati e responsabili; g) artt. 37, comma 1, lettere a) e
b), 55, comma 5, lettera c), del
d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, non forniva ai
predetti lavoratori sufficiente ed adeguata informazione in materia di salute e
sicurezza, nonché nelle altre materie indicate dalla disposizione; h) artt. 63, comma 1, e 68, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 81 del 2008, perché, nella stessa qualità, conduceva attività lavorativa
in locali che presentavano il pavimento privo di sistema antisdrucciolo, non
fisso o non esente da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (fatti
accertati in data 25 giugno 2014).

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto,
tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la
nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., per omessa
motivazione circa la celebrazione dell’udienza del 23 dicembre 2019, nonostante
l’impedimento del difensore di fiducia e la presentazione della relativa
istanza, motivata su ragioni di salute. Si lamenta che in tale udienza il
Tribunale abbia comunque celebrato il processo, addirittura revocando i testi
della difesa già ammessi.

2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione
degli artt. 102 cod. proc. pen., nonché 14 e 65 della legge n. 247 del 2012,
sul rilievo che, anche se vi fosse stato un sostituto del difensore oralmente
delegato alla trattazione del processo, tale delega orale avrebbe dovuto essere
ritenuta nulla. Secondo quanto scritto nel ricorso, il richiamato art. 14, comma 2, della legge n. 247
del 2012 va interpretato nel senso che la sostituzione processuale può
avvenire «oralmente solo in ambito extra processuale, laddove rilevano
esclusivamente i rapporti fra parti private, dovendosi invece, nell’ambito del
processo, farsi applicazione degli artt. 34
disposizioni di attuazione c.p.p. e 96 comma 2
c.p.p.». In altri termini la designazione del sostituto processuale
dovrebbe avvenire nelle stesse forme della designazione del difensore, che non
può essere effettuata oralmente.

2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione
degli artt. 187 e 495
cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in relazione alla revoca dei
testimoni dell’accusa e della difesa all’udienza del 23 dicembre 2019. La difesa
afferma di non avere mai rinunciato all’audizione di tali testimoni e sostiene
che la revoca in questione sarebbe del tutto immotivata. Sul piano sostanziale,
afferma che l’escussione in dibattimento dei lavoratori indicati come testi
sarebbe da considerarsi prova decisiva, nella misura in cui «era solo dalla
loro dichiarazione che in fase investigativa si era giunti a qualificare i
fatti».

2.4. Con un quarto motivo di doglianza, si eccepisce
la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.,
sul rilievo che l’imputato avrebbe già subito un giudizio per i medesimi fatti
di fronte al medesimo Tribunale. Pur in presenza di rituale eccezione sul
punto, la relativa questione sarebbe stata trattata con ordinanza del 25 marzo
2019, nella quale si sarebbe fatto riferimento alla mera diversa qualificazione
giuridica degli stessi fatti storici, che non sarebbe però impeditiva
dell’applicazione del ne bis in idem-, principio che riguarda, invece,
l’identità sostanziale tra i fatti oggetto di due processi.

2.5. Si eccepiscono, inoltre, la violazione degli artt. 187, 191 e 495 cod. proc. pen., nonché vizi della
motivazione, sul rilievo che la condanna sarebbe basata sulle dichiarazioni
riportate nel verbale di sequestro del 25 giugno 2014; verbale che il giudice
ritiene acquisito agli atti sulla base di un asserito consenso prestato dalla
difesa all’udienza del 12 marzo 2018. Si sostiene che nella successiva udienza
del 12 novembre 2018 la difesa avrebbe affermato «che non prestava il consenso
ed espressamente lo negava». La condanna, essendo basata su dichiarazioni di
soggetti escussi a sommarie informazioni testimoniali e sull’immotivata revoca
della lista testimoniale della difesa, sarebbe perciò illegittima.

2.6. Una sesta censura è riferita alla carenza di
motivazione in relazione all’individuazione dell’imputato quale legale
rappresentante della società, unica posizione giuridica che ne consentirebbe la
condanna penale. Vi sarebbe una radicale assenza di acquisizioni documentali a
sostegno della carica rivestita dall’imputato, soggetto la cui responsabilità
sarebbe stata ritenuta sussistente solo sulla scorta della sua occasionale
presenza sui luoghi.

2.7. Si sostiene, poi, che i reati, commessi il 25
giugno 2014, si sarebbero estinti per prescrizione già in data 25 ottobre 2019,
ovvero cinque anni e quattro mesi dopo i fatti, considerando quattro mesi di
sospensione per impedimenti difensivi.

2.8. Con un ultimo motivo di doglianza, si lamenta
la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen., trattandosi di fatti poco allarmanti e commessi in modo estemporaneo
da un soggetto giovane e incensurato. Si lamenta, altresì, l’eccessività del
trattamento sanzionatorio, in mancanza di motivazione sulle ragioni per le
quali il giudice si sarebbe discostato dei minimi edittali.

2.9. La difesa ha successivamente depositato
memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La prima doglianza, riferita ad un preteso
impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 23 dicembre 2019 che
non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale, è manifestamente
infondata. Infatti, la stessa difesa sostanzialmente ammette ciò che risulta
dalla semplice lettura degli atti; e cioè che per tale udienza il difensore
aveva rinunciato a far valere l’impedimento asseritamente esistente, attraverso
la designazione orale di un sostituto, il quale aveva regolarmente partecipato.

1.2. Manifestamente infondata è anche la seconda
doglianza del ricorrente, con la quale, sostanzialmente sconfessando la
prospettazione in fatto su cui si basa la prima doglianza, si sostiene che vi
sarebbe una delega orale effettivamente conferita dal difensore a un suo
sostituto per l’udienza del 23 dicembre 2019 e che tale delega sarebbe nulla.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti
affermato con chiarezza che la designazione del sostituto da parte del
difensore può essere effettuata con delega “orale” ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come
interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, per effetto della legge 31 dicembre
2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense (Sez. 2,
n. 57832 del 15/11/2018, Rv. 275067; Sez. 1, n. 48862 del 02/10/2018, Rv.
274086). Né può prendersi in considerazione in senso contrario la sentenza Sez.
5, n. 26606 del 26/04/2018, Rv. 273304, richiamata della difesa, perché tale
pronuncia – oltre ad essere superata dalla successiva giurisprudenza sopra
citata – aveva escluso l’ammissibilità della delega orale in relazione al
difensore della persona offesa, il quale intendeva farla valere, ma non si era
riferita all’ipotesi, come quella di specie, in cui lo stesso difensore che ha
conferito la delega in forma orale, evidentemente ritenendo di porre in essere
un atto valido, eccepisca poi la nullità della delega da lui stesso conferita,
allo scopo di inficiare la validità del processo.

1.3. Il terzo motivo, con cui si censura
l’immotivata revoca dell’ammissione dei testimoni della difesa all’udienza del
23 dicembre 2019, è anch’esso inammissibile.

1.3.1. In punto di diritto, deve ricordarsi che la
revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di
motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità
di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto
della parte di difendersi provando, stabilito dall’art.
495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della
“parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, lettera d), della CEDU,
al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della
Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (ex multis, Sez. 5, n.
16976 del 12/02/2020, Rv. 279166). Va altresì rimarcato che la revoca
dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione
sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve
essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la
conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (ex multis, Sez. 6, n. 53823
del 05/10/2017, Rv. 271732). Va infine evidenziato che, in tema di ricorso per
cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata
ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le
prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza
ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (ex multis,
Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rv. 271849; Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015,
dep. 2016, Rv. 267559).

1.3.2. Tali principi trovano applicazione anche nel
caso di specie, in cui la revoca dei testimoni, pronunciata all’udienza del 23
dicembre 2019 alla presenza del sostituto del difensore dell’imputato, non è
stata oggetto di specifiche eccezioni da parte di questo; così che il rilievo
di eventuali vizi della motivazione a fondamento della revoca stessa deve
ritenersi ormai precluso. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha
indicato nel ricorso i nominativi dei testi, essendosi limitato ad affermare
genericamente che si trattava di lavoratori sulla base delle cui dichiarazioni
si erano svolte le indagini. E la genericità di tale affermazione trova
ulteriore conferma nel tenore dell’imputazione, la quale fa riferimento, per lo
più, all’omissione di adempimenti dei quali il datore di lavoro avrebbe dovuto
fornire prova scritta (come la sottoposizione dei lavoratori a visita medica,
la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, l’elaborazione del
documento di valutazione dei rischi, l’ottenimento della certificazione
dell’impianto elettrico, la designazione dei lavoratori incaricati della
sicurezza e gestione dell’emergenza, la formazione su rischi, procedure e
sicurezza); adempimenti in relazione ai quali la prova testimoniale – qualora
non ne sia dedotta in modo chiaro e univoco la specifica valenza, ad esempio in
relazione ad uno smarrimento della documentazione obbligatoria – risulta
irrilevante.

1.4. Del tutto generico è il quarto motivo di
doglianza, con cui si eccepisce la violazione dell’art.
649 cod. proc. pen., sul rilievo che l’imputato avrebbe già subito un
giudizio per i medesimi fatti di fronte al medesimo Tribunale. La difesa si
limita infatti a criticare l’ordinanza del 25 marzo 2019, nella quale ci si
sarebbe riferiti alla diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti
storici, ma non spiega in cosa consisterebbe la pretesa identità, non
specificando gli estremi e l’oggetto del precedente procedimento che si sarebbe
tenuto di fronte al Tribunale di Avellino.

1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente
infondato.

La difesa sostiene che la condanna sarebbe basata
sulle dichiarazioni riportate nel verbale di sequestro del 25 giugno 2014, ma
non nega di avere prestato il consenso all’acquisizione agli atti di tale
verbale all’udienza del 12 marzo 2018. Si limita ad evidenziare che nella
successiva udienza del 12 novembre 2018 aveva affermato «che non prestava il
consenso ed espressamente lo negava». Non considera, però, che dall’esame degli
atti emerge che il diniego del consenso prestato all’udienza del 12 novembre
2018 non riguardava – né avrebbe potuto riguardare – l’acquisizione di un
verbale di sequestro per la quale la difesa aveva già prestato il consenso;ma
l’acquisizione degli atti dell’istruttoria dibattimentale, per il mutamento
della persona fisica del giudice; atti tra i quali non rientra in ogni caso il
verbale di sequestro. Peraltro, l’affermazione difensiva secondo cui tale
verbale sarebbe decisivo ai fini della condanna risulta formulata in modo non
specifico, sia perché dalla lettura della sentenza emerge, invece, la
decisività della testimonianza a carico della dottoressa L., della Asl di
Avellino, la quale aveva proceduto all’accertamento dei reati, sia perché il
mancato adempimento degli obblighi imposti dalla normativa di sicurezza sul
lavoro oggetto delle disposizioni incriminatrici risulta sostanzialmente
pacifico, in mancanza della relativa documentazione e di eventuali spiegazioni
alternative di tale mancanza.

1.6. Del tutto generica è la sesta censura, riferita
a una pretesa carenza di motivazione in relazione all’individuazione
dell’imputato quale legale rappresentante della società, tenuto all’osservanza
degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, la difesa non nega
che l’imputato avesse effettivamente tale qualità, peraltro confermata da
quanto accertato dalla polizia giudiziaria, nonché dalle sue parziali
ammissioni e dalla sua effettiva presenza sul posto, ma si limita ad affermare
che la qualità di legale rappresentante avrebbe potuto essere provata solo
documentalmente, senza considerare che l’ordinamento non prevede alcuna
limitazione alla prova.

1.7. Manifestamente infondato è il settimo motivo di
doglianza, con cui si sostiene che i reati si sarebbero estinti per
prescrizione in data 25 ottobre 2019, potendosi considerare solo quattro mesi
di sospensione per impedimenti difensivi. Dal semplice esame degli atti emerge,
infatti, che il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso: dal 19
giugno 2017 all’11 dicembre 2017 (175 giorni), per richiesta difensiva; dall’11
dicembre 2017 al 12 marzo 2018 (91 giorni), per adesione del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria; dal 25
giugno 2018 al 12 novembre 2018 (140 giorni) per adesione del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria, per un
totale di 406 giorni. I periodi di sospensione devono essere sommati al termine
di prescrizione, di complessivi cinque anni, decorrenti dalla data di
commissione dei reati (25 giugno 2014), giungendosi così alla data del 4 agosto
2020, successiva alla pronuncia della presente sentenza.

2.8. Anche l’ultimo motivo di doglianza, con si
lamentano la mancata applicazione dell’art.
131-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione sulla determinazione della
pena in misura superiore al minimo, è manifestamente infondato. È sufficiente
qui evidenziare che la particolare tenuità dei fatti è esclusa dal loro numero
e dalla circostanza che il datore di lavoro avrebbe facilmente potuto
rispettare le norme di sicurezza, vista la struttura estremamente semplificata
dell’impresa, la quale aveva solo i quattro dipendenti in relazione ai quali le
plurime violazioni sono state poste in essere. E proprio facendo leva sulla
pluralità delle violazioni, il Tribunale ha motivatamente negato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha determinato la
pena-base in euro 2500,00 di ammenda, aumentata ex art.
81, secondo comma, cod. pen., alla pena finale di euro 3500,00 di ammenda.

2. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28665
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