Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23151

ANF, Concessione, Possesso delle condizioni reddituali,
Accertamento

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 13.2.2014, la Corte
d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato
l’INPS a pagare ad A.K. l’assegno al nucleo familiare;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato
con memoria;

che A.K. è rimasto intimato;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione dell’art. 2, commi
2, 9 e 10, d.l. n 69/1988, conv. con I. n.
153/1988, in relazione agli artt. 2697 c.c.
e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito
ritenuto sussistente il possesso delle condizioni reddituali legittimanti la
concessione dell’assegno sulla scorta dell’avvenuta produzione in giudizio del
modello CUD relativo agli anni 2002-2003 e della non contestazione
dell’Istituto circa il fatto che i redditi da lavoro dipendente ivi documentati
fossero gli unici redditi di cui gode il nucleo familiare dell’istante;

che il motivo è fondato, avendo effettivamente la
Corte territoriale affermato che “in assenza di specifica contestazione
sul punto, ben può ritenersi che il reddito di cui al CUD sia l’unico di cui
gode il nucleo familiare” (così la sentenza impugnata, pag. 3) ed essendo
per contro consolidato il principio di diritto secondo cui l’onere di
contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di
prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che
siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e,
da ult., Cass. n. 87 del 2019);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23151
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