Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23614

Licenziamento disciplinare, Esclusione della tardività della
contestazione, Difetto di lesione del diritto di difesa, Rinuncia
all’assistenza di un rappresentante sindacale

 

Rilevato che

 

1. con sentenza 20 settembre 2018, la Corte
d’appello di L’Aquila rigettava il reclamo proposto da G.G. avverso la sentenza
di primo grado, di reiezione dell’opposizione all’ordinanza dello stesso
Tribunale di negazione di illegittimità del licenziamento disciplinare
intimatogli da D.M. Italia s.p.a. il 10 (comunicato con telegramma e
raccomandata rispettivamente ricevuti il 13 e 20) aprile 2015, per esclusione
della sua tardività (in quanto comunicato nei sei giorni prescritti dall’art. 8, quarto comma, sez. VII CCNL
di categoria) e nullità, in difetto di lesione del diritto di difesa,
avendo il lavoratore stesso rinunciato all’assistenza di un rappresentante
sindacale, nonché per la fondatezza nel merito della condotta contestata e la
sua integrazione di una giusta causa.

2. essa era infatti consistita nell’accesa
discussione ingaggiata dal lavoratore con il proprio superiore (in ragione di
una precedente contestazione disciplinare per assenza dal lavoro in relazione
allo straordinario del 14 marzo 2015), ripetutamente ingiuriato e minacciato ed
infine colpito con una testata al volto: pertanto integrante fattispecie di
reato, oltre che grave insubordinazione ai superiori (annoverata dall’art. 10 lett.
B, sez.
IV, tit. VII CCNL tra le ipotesi di
licenziamento senza preavviso), irrimediabilmente lesiva del rapporto di
fiducia tra le parti;

3. la Corte ravvisava quindi l’inammissibilità della
censura di ritorsività del licenziamento, siccome
meramente enunciata, senza alcuna illustrazione;

3. con atto notificato il 12 novembre 2018, il
lavoratore ricorreva per cassazione avverso la sentenza con cinque motivi, cui
la società datrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.;

 

Considerato che

 

1. il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 8,
secondo comma, sez. VII CCNL Metalmeccanici Industria e difetto assoluto di
motivazione, per esclusione di tardività dell’intimazione del licenziamento
disciplinare, entro i sei giorni successivi dalle giustificazioni del
lavoratore, diversamente da intendersi accolte, avendo la Corte d’appello
erroneamente tenuto conto della lettera dell’8 aprile 2015 di precisazioni ad
integrazione delle giustificazioni del lavoratore, a fini di decorrenza del
suddetto termine, in contrasto con il comprovato svolgimento dei fatti (primo
motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. al di là del difetto di specificità prescritto
dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di omessa specifica
indicazione della sede di produzione del documento contrattuale collettivo
oggetto di censura (Cass. s.u. 31 ottobre 2007, n.
23019; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478), non è configurabile la violazione di norma
di diritto formalmente dedotta;

2.2. è noto, infatti, che il vizio di violazione di
legge sia integrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e ne implichi necessariamente un problema interpretativo; e che
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa sia, invece, esterna all’esatta interpretazione della
norma, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di
motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155),
oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

2.3. la censura si muove piuttosto sul piano della
contestazione dell’accertamento in fatto della Corte, pure congruamente
argomentato (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo
di pg. 6 della sentenza), sul presupposto di una
ricostruzione della vicenda storica diversa da quella operata dalla sentenza
impugnata (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 23 settembre 2016, n. 18715): nella sostanziale
esplicita richiesta di una rivalutazione dei fatti di causa e delle risultanze
istruttorie, comportante un sindacato di merito inibito in sede di legittimità,
tanto più nel vigore del novellato art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c. (così come rigorosamente
interpretato da Cass. s.u. nn. 8053 e 8054 del
2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite n. 19881
del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni
semplici);

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 L.
300/1970 e difetto di motivazione, per lesione del diritto di difesa del
lavoratore nel procedimento disciplinare privo dell’assistenza di un
rappresentante sindacale, sull’erroneo assunto della propria deliberata assenza
di richiesta, in realtà non rispondente all’effettivo svolgimento della vicenda
(secondo motivo);

4. anch’esso è inammissibile, per le stesse ragioni
illustrate in riferimento al motivo precedente, a fronte di un accertamento in
fatto della Corte aquilana, adeguatamente argomentato (dal penultimo capoverso
di pg. 6 al secondo di pg.
7 della sentenza);

4.1. nell’inconfigurabilità
del vizio di legge denunciato, esso pare piuttosto prospettare un travisamento
del fatto, che peraltro non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione
poiché, risolvendosi nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di
circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con
quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con
il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. (Cass. 18 novembre 2004, n. 21870; Cass. 9
gennaio 2007, n. 213; Cass. 2 luglio 2010, n. 15702; Cass. 9 febbraio 2016, n.
2529);

4.2. né da esso può trarsi una conveniente deduzione
di un eventuale travisamento della prova, che presuppone l’acquisizione non
valutata soltanto di un’informazione probatoria su un punto decisivo, che metta
in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di
merito, facendo escludere l’ipotesi contenuta nella censura: posto che il
travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una
constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata
in sentenza, sia contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. 25
maggio 2015, n. 10749; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass. 14 febbraio 2020,
n. 3796), che non si verifica nel caso di specie;

5. il ricorrente deduce ancora violazione e falsa
valutazione delle prove raccolte, mancata valutazione del motivo ritorsivo di
licenziamento, assoluta carenza, mancanza di giusta causa, per erronea
ricostruzione della vicenda, senza una corretta né tanto meno comprensibilmente
spiegata valutazione delle risultanze istruttorie, invece nel senso
dell’insussistenza della condotta contestata al lavoratore, piuttosto irretito
dal comportamento del superiore, con inesistenza dei presupposti per una giusta
causa di licenziamento (terzo, quarto e quinto motivo, formalmente enunciati

come tali a pgg. 9 del
ricorso, in realtà con esplicito sviluppo argomentativo soltanto del terzo);

6. anche quest’ultima censura è inammissibile;

6.1. essa è stata, infatti, formulata senza alcuna
deduzione di vizi di legittimità, né tanto meno un’articolazione conforme al
tassativo paradigma deduttivo richiesto nel giudizio di legittimità, a critica
circoscritta, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una
funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con
riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: con la
conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i
caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa
enunciazione, qui assente, di modo che il vizio denunciato rientri nelle
categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008,
n. 18202; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 20 novembre 2019, n. 30233);

6.2. oltre a ciò, si tratta di una palese
contestazione della valutazione probatoria e del conseguente accertamento del
fatto, per effetto di una sua diversa ricostruzione;

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo la
soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella
ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass.
s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento
e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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